Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19110 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 06/07/2021), n.19110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7526-2019 proposto da:

D.E., elettivamente domiciliata in ROMA, al VIALE

GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CUTELLE’ che

la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA del FALLIMENTO della (OMISSIS), in persona del curatore

pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, in VIA FLAMINIA 962,

presso lo studio dell’avvocato BARTOLOMEO DELL’ORCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIO IADAROLA, con procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente-

contro

ALLIANCE HEALTCARE ITALIA DISTRIBUZIONE s.p.a., in persona del legale

rappres. p.t..

– intimata –

avverso la sentenza n. 132/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 22/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2021 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con citazione del 30.12.16, D.E. chiese la revocazione, ex art. 395, n. 4, c.p.c., della sentenza pronunciata nel 2016 dalla Corte d’appello di Bari che aveva respinto il reclamo da lei proposto avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della stessa D. emessa dal Tribunale di Foggia a seguito della pronuncia d’inammissibilità dell’istanza di concordato preventivo.

In particolare, nella citazione l’attrice dedusse: di aver depositato presso il Tribunale ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità, con cui aveva modificato una precedente proposta non omologata, prevedendo il pagamento integrale delle spese di giustizia e dei crediti privilegiati, il pagamento dei chirografari nella percentuale del 32%, la cessione del 40% della costituenda società a cui conferire la farmacia che avrebbe portato un attivo di Euro 900.000,00, nonchè l’adesione alla proposta di concordato di terze società di cui la stessa attrice era socia; il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la proposta per la pendenza di altra procedura avente ad oggetto la mancata omologazione di una precedente proposta di concordato e per mancanza di novità di quest’ultima, con pronuncia confermata dalla Corte d’appello e impugnata in cassazione; la Corte territoriale sarebbe incorsa nell’errore revocatorio nella parte in cui non aveva spiegato “in qual modo sia stato superato il principale motivo di non fattibilità giuridica della precedente proposta”- come deciso dalla sentenza del 2015- relativo all’assenza d’impegno di due diverse s.r.l. a cedere ai creditori concordatari gli immobili conferiti nel loro conto capitale; pertanto, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto che già in sede di nuova proposta di concordato erano stati prodotti due verbali di deliberazione dell’amministratore unico di entrambe le società, autenticate da notaio, con le quali le stesse due società s’erano impegnate quali assuntori degli impegni concordatari, ponendo a garanzia anche il ricavato dell’eventuale vendita di propri beni immobili.

Si costituì il fallimento resistendo alla domanda.

Con sentenza emessa il 22.1.19, la Corte territoriale dichiarò inammissibile la domanda, osservando che: il vizio lamentato era di giudizio e non revocatorio, in quanto dall’esame della motivazione della sentenza impugnata non si desumeva che la Corte non avesse tenuto conto delle due deliberazioni prodotte- la cui omessa valutazione integrerebbe l’errore di fatto- ma risultava invece soltanto che la proposta prima e il reclamo poi difettavano di argomenti sul punto; a conferma di tale natura non revocatoria del denunciato errore, era da addurre l’ordinanza della Cassazione che, pronunciatasi sul ricorso avvero la decisione d’appello di conferma dell’inammissibilità della prima proposta concordataria, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione in quanto diretta a sovvertire gli apprezzamenti di fatto della Corte territoriale; di conseguenza, la dissertazione sulla fattibilità appariva irrilevante posto che la Corte era giunta ad un apprezzamento negativo anche sugli elementi del nuovo impegno, ravvisati insufficienti a sovvertire il primo giudizio.

D.E. ricorre in cassazione con unico motivo.

Resiste il fallimento con controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

L’unico motivo deduce la nullità del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, avendo la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla fattibilità del secondo piano concordatario (in ordine all’impegno delle due società citate, attraverso le deliberazioni del rispettivo amministratore unico dirette a far confluire nel concordato i ricavi della vendita degli immobili sociali), avendo espresso un giudizio circa l’insussistenza dell’errore revocatorio, ritenendo così inesistente un fatto (il suddetto impegno delle due società citate) la cui verità sarebbe stata invece positivamente stabilita nel giudizio, e che non ha rappresentato un punto controverso della decisione impugnata. In altri termini, la ricorrente si duole del fatto che, secondo la Corte d’appello, per escludere l’errore revocatorio, la mancata argomentazione della fattibilità giuridica del nuovo piano avrebbe costituito una valutazione implicita del giudice sul punto circa la mancanza di novità della seconda proposta, anzichè un omesso esame del merito di quest’ultima che, invece, avrebbe dovuto indurre a ravvisare in tale omissione il denunciato errore revocatorio.

Il motivo è inammissibile. Ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass., n. 9527/19).

Nella fattispecie, è evidente che la Corte territoriale abbia espresso un giudizio relativo all’inammissibilità della seconda proposta concordataria per mancanza di novità, non avendo la società ricorrente dimostrato un contenuto effettivamente diverso del nuovo piano di fattibilità, in quanto i due amministratori unici avevano solo dichiarato che le due società terze avevano interesse a proporsi quali assuntori degli impegni concordatari; pertanto, il fatto il cui esame sarebbe stato omesso per svista della Corte di merito è stato esaminato e discusso, essendo dunque da escludere l’errore revocatorio.

Giova al riguardo richiamare anche l’ordinanza di questa Corte-n. 26528/17- che, nel decidere il ricorso avverso la decisione del giudice d’appello d’inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento del Tribunale sulla prima proposta concordataria, aveva rilevato, come detto, che l’impugnazione tendeva al riesame dei fatti inerenti alla mancanza di novità della seconda proposta.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 5100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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