Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1911 del 29/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1911 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO
ORDINANZA
sul ricorso 25785-2011 proposto da:
MONVISO FINANCE SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, e per essa quale mandataria e procuratrice FBS SPA
03839890260, in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempire, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO
PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato FERRI GIANCARLO,
rappresentata e difesa dall’avvocato CARUSO GIUSEPPE giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
LIMONGI ANGELA, BENADUCE VINCENZO, in proprio e quali
eredi di Benaduce Angelo, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
LUTEZIA 8, presso lo studio legale CAMPAGNOLA A. ROSI F.,
Data pubblicazione: 29/01/2014
rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI CESARE GRECO giusta
procura a margine del controricorso;
– controricarrenti avverso la sentenza n. 91/2011 della CORTE D’APPET 1.0 di
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che aderisce
alla relazione.
PREMESSO
Che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
«1. — I sig.ri Vincenzo Benaduce, Angelo Benaduce e Angelina
Limongi proposero dinanzi al Tribunale di Latino Sezione distaccata di
Termoli opposizione al decreto ingiuntivo, pronunciato in favore del
Banco di Napoli s.p.a., con il quale erano intimati di pagare f
62.607.412, pari al saldo negativo di un conto corrente.
Il Tribunale accolse l’opposizione per difetto di prova del
credito, avendo la banca prodotto unicamente il saldaconto e non
anche l’estratto conto del conto corrente.
La Corte d’appello di Campobasso, dopo aver ritenuto
ammissibile l’estratto conto prodotto con l’atto d’appello e
conseguentemente disposto CTU contabile per determinare l’esatto
importo del credito vantato dall’appellante, ha rigettato l’impugnazione
della SanPaolo IMI s.p.a. — che aveva incorporato il Banco di Napoli —
rilevando, sulla scorta della sentenza 20 aprile 2005, n. 8203 medio
tempore
pronunciata dalle Sezioni Unite di questa Corte,
l’inammissibilità della produzione documentale effettuata in appello e,
Ric. 2011 n. 25785
-2-
sez.
M1 – ud. 24-09-2013
CAMPOBASSO del 10/05/2011, depositata 1’11/06/2011;
conseguentemente, il mancato assolvimento dell’onere probatorio
gravante sul creditore opposto.
La FBS s.p.a., quale mandata ri2 della Monviso Finance s.r.1.,
cessionaria del credito controverso, ha proposto ricorso per cassazione
per due motivi, cui i sig.ri Vincenzo Benaduce e Angelina Limongi
svolto difese.
2. — Con i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per la
loro connessione, si denunciano, rispettivamente, vizio di motivazione
e violazione del principio del giusto processo per avere la Corte
d’appello ritenuto inammissibile la produzione dell’estratto conto da
parte dell’appellante, modificando l’interpretazione dell’art. 345,
comma terzo, c.p.c. sino allora adottata e confermata da una
consolidata giurisprudenza di legittimità, in tal modo travolgendo la
CTU precedentemente disposta e violando i principi affermati in tema
di overruling dalla Corte di cassazione.
2.1. — I motivi, complessivamente considerati, sono infondati.
L’orientamento giurisprudenziale consolidatosi dopo la sentenza
delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8203 del 2005, secondo cui, nei
giudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995, con riguardo alla produzione
di nuovi documenti in grado di appello, il terzo comma dell’art. 345
c.p.c. va interpretato nel senso che lo stesso stabilisce la regola
dell’inammissibilità anche delle nuove produzioni documentali (salvo i
limiti indicati nella medesima sentenza), non ha dato luogo ad una
fattispecie di ovetrufing, essendo stato preceduto da decisioni dello
stesso segno; sicché è inapplicabile il principio — enunciato da Cass.
Sez. Un. 15144/2011 — per cui l’atto processuale, compiuto secondo le
forme e i termini previsti dal diritto vivente al momento del suo
compimento, mantiene validità in caso di successivo mutamento
Ric. 2011 n. 25785 sez. M1 – ud. 24-09-2013
-3-
hanno resistito con controricorso. Il sig. Angelo Benaduce non ha
giurisprudenziale relativo a quelle forme ed a quei termini (cfr. Cass.
1370/2013).>>;
che detta relazione è stata comunicata al PM e notificata agli
avvocati delle parti costituite;
che il solo avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria;
Che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione, che
non viene superato dalle considerazioni svolte nella memoria
depositata;
che pertanto il ricorso va respinto, con condanna della parte
ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
P. Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese
processuali, liquidate in € 1.700,00, di cui € 1.500,00 per compensi di
avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre
2013
CONSIDERATO