Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1911 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 28/04/2009, dep. 28/01/2010), n.1911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25555-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 811/2005 del GIUDICE DI PACE di BENEVENTO del

2.8.05, depositata il 16/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Carlo DESTRO che ha concluso per il rinvio della trattazione del

ricorso alla pubblica udienza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Ministero dell’interno impugna la sentenza del Giudice di Pace Benevento n. 811 del 2005, pubblicata il 16 agosto 2005, non notificata, con la quale veniva accolta l’opposizione proposta dall’odierno intimato, V.G., avverso il verbale di accertamento e contestazione elevato dalla Polizia stradale di Benevento il 7 settembre 2004 per la violazione dell’art. 149 C.d.S., comma 8, effettuata attraverso apparecchiatura autovelox, contestazione non effettuata immediatamente.

Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, ritenendo che l’infrazione doveva essere contestata immediatamente, dovendosi ritenere mera formula di stile il richiamo a decreto prefettizio relativo alla strada nella quale era stata accertata l’infrazione, operato nei verbale di contestazione, e ritenendo altresì che non vi era alcuna prova che l’apparecchio misuratore della velocità funzionasse regolarmente, nè quando e con quali modalità ne fosse stata verificata la precisione con conseguente inattendibilità del dato. Riteneva poi assorbite le altre questioni dedotte con l’opposizione.

Parte ricorrente articola due motivi di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 200, 201 e 142 C.d.S. e dell’art. 384, lett. e) del relativo regolamento, che esclude la necessità della immediata contestazione proprio nel caso in questione, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9 e art. 345 del relativo regolamento nonchè dell’art. 2697 c.c..

Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Occorre rilevare che tali conclusioni della Procura Generale non ostano alla pronuncia in camera di consiglio. Infatti, l’inammissibilità della pronuncia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., commi 1 e 2, oppure emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata. In tali casi la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Nel caso in cui, invece, la Corte ritenga, come nella specie, che la decisione del ricorso presenta aspetti di evidenza compatibili con l’immediata decisione, può pronunciarsi la manifesta infondatezza o la manifesta fondatezza dell’impugnazione, anche ove le conclusioni del pubblico ministero siano, all’opposto, per la trattazione in pubblica udienza (Cass. 2007 n. 23842; Cass. 2007, n. 1255).

Il ricorso è fondato e va accolto, risultando il ricorso manifestamente fondato.

Quanto al primo motivo, occorre osservare che il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cod. strada (limiti di velocità e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del medesimo art. 4, comma 4, con il quale si esclude “tout court” l’obbligo della contestazione immediata (Cass. 2008 n. 376). Il decreto prefettizio emanato ai fini di individuare le strade in cui resta applicabile tale normativa è necessario per rendere anche nelle strade individuate utilizzabili le apparecchiature in questione, restando escluso l’obbligo della contestazione immediata.

Quanto all’uso dell’apparecchiatura di rilevazione della velocità appare utile anche richiamare l’ormai consolidata giurisprudenza secondo la quale l’uso dell’autovelox 104C/2, debitamente omologato, costituisce di per sè e senza necessità di ulteriore giustificazione, motivo sufficiente, ai sensi dell’art. 201 reg. att. C.d.S., comma 1, lett. e) e art. 384 reg. att. C.d.S., lett. e) ad esimere i verbalizzanti dalla contestazione immediata.

Quanto alla richiamata giurisprudenza vedi Cass. 2006 n. 10253 e di recente Cass. 2007 n. 24355, che ha affermato quanto segue:

“In materia di violazioni delle norme sui limiti di velocità previste dal codice della strada, l’eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione ad una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, poichè l’utilizzazione di apparecchiature diverse, quali l'”autovelox”, rientra di per sè tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata, nè sono sindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale, come quelle relative al numero delle pattuglie operanti”.

Quanto al secondo motivo, poichè l’omologazione prevista dall’art. 142 C.d.S. e art. 345 relativo regolamento si riferisce al modello e non anche al singolo esemplare utilizzato (vedi per tutte Cass. 2004 n. 5889) e perchè, in tema di rilevazione dell’inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada (art. 142, comma 6) nè il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacchè, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 Codice della Strada (Cass. 2006 n. 15324, 2005 n. 10212, 2005 n. 8233, 2005 n. 287, 2001 n. 8515, 1999 n. 5542).

Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa, residuando altri profili non esaminati, va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia a diverso magistrato dello stesso ufficio (Giudice di Pace di Benevento), che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA