Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19109 del 28/09/2016

Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 5803/10 proposto da:

Comune di Pordenone, in persona del suo Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Siacci n. 2/B, presso lo

studio dell’Avv. Corrado De Martini, che anche disgiuntamente con

1’Avv. Egidio Annechini, lo rappresentano e difendono, giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Condominio (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4/01/09 della Commissione Tributaria Regionale

del Friuli – Venezia Giulia depositata il 13 gennaio 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

luglio 2016 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino;

udito l’Avv. Corrado De Martini, per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 4/01/09 depositata il 13 gennaio 2009 la Commissione Tributaria Regionale del Friuli – Venezia Giulia confermava la decisione n. 108/01/04 della Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone che aveva accolto il ricorso promosso dal Condominio (OMISSIS) contro la cartella n. (OMISSIS) con la quale veniva chiesto il pagamento delle somme dovute al Comune di Pordenone per il servizio di fognatura e depurazione relativo all’anno (OMISSIS)”.

Per quanto rimasto di interesse la CTR riteneva non dovuto il canone in parola in ragione della sentenza di Corte cost. n. 335 del 2008 che aveva dichiarato l’illegittimità della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1, “nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione era dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura fosse stata sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi fossero stati temporaneamente inattivi”.

Contro la sentenza della CTR, il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il contribuente non si costituiva.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. n. 319 del 1976, artt. 16 e 17”, il Comune deduceva che la norma applicabile rettone temporis non fosse la L. n. 36 cit., art. 14, comma 1, ma la L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 17, comma 3, secondo cui “La parte relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia in funzione l’impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili”, che pertanto il canone chiesto con l’impugnata cartella doveva essere pagato anche in mancanza di allacciamento, un allacciamento nel caso di specie peraltro di facile accesso atteso che la rete fognaria era in pratica prospiciente il condominio. Il quesito sottoposto era il seguente: “Il canone di fognatura e di depurazione delle acque previsto è disciplinato dalla L. n. 319 del 1976, artt. 16 e seguenti applicabili nella fattispecie – richiede, ai fini del sorgere dell’obbligo del suo pagamento che il Comune abbia istituito e predisposto gli impianti necessari per il relativo servizio e che, per ciò, esso sia concretamente fruibile dall’utente, a prescindere dalla sua utilizzazione o meno per fatto del destinatario medesimo”.

Il motivo è fondato.

In effetti questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che fino all'(OMISSIS) il canone da pagarsi per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue era disciplinato tra l’altro dalla L. n. 319 cit., art. 17, comma 3, (Cass. sez. trib. n. 26688 del 2009; Cass. sez. trib. 4 gennaio 2005 n. 96). Disposizione quest’ultima che peraltro presenta un contenuto pressochè identico a quello L. n. 36 cit., ex art. 14, comma 1, prima parte, applicabile ratione temporis per cui “La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”, norma sì dichiarata illegittima da Corte cost. n. 335 cit. ma nella sola parte in cui obbligava al pagamento del servizio anche in mancanza di sua istituzione, Ed invero, come questa Corte ha anche espressamente affermato, il canone non può essere preteso soltanto se il Comune non ha istituito il servizio, non invece quando il contribuente rifiuti di utilizzarlo e questo perchè il Comune ha l’obbligo di istituire il servizio in parola in via generale e quindi tutti i contribuenti sono obbligati all’imposta indipendentemente dalla concreta utilizzazione e bastando invece che la utilizzazione sia possibile (Cass. sez. 3^ n. 14042 del 2013; Cass. sez. 3^, n. 8318 del 2011).

2. Assorbiti gli altri motivi.

3. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per l’accertamento degli ulteriori fatti ed in particolare l’esistenza del servizio offerto.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli – Venezia Giulia che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi superiori principi e regolando altresì le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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