Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19109 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. I, 19/09/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 19/09/2011), n.19109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico 107

presso l’avv. Giuseppe Picone, rappresentato e difeso dall’avv.

CANDIANO Orlando Mario, del Foro di Bari, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

sul ricorso n. 2068/10 proposto da:

L.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico 107

presso l’avv. Giuseppe Picone, rappresentato e difeso dall’avv.

Orlando Mario Candiano, del Foro di Bari, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

per la revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n.

1420/09 in data 20 gennaio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 gennaio 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. PATRONE Ignazio, che nulla ha osservato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

LA CORTE:

A) rilevato che in entrambi i ricorsi (n. 201/10 e n. 2068/10) è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. L.L. ha proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze due separati ricorsi per revocazione, ex art. 391 bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 1420 del 20 gennaio 2009;

1.1. il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso;

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

2. l’ordinanza impugnata, per quel che rileva nel presente giudizio, ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria sotto il profilo che “la disciplina dell’equa riparazione ex l. n. 89 del 2001 non è applicabile ai giudizi in materia tributaria involgenti la potestà impositiva dello Stato (il giudizio presupposto aveva ad oggetto la restituzione di somme trattenute e titolo di IRPEF sull’indennità di buonuscita) stante l’irriconducibilità di tali vertenze al quadro di riferimento delle liti in materia civile (C. 06/8035; C. 05/21404; 05/21403; 05/20675) ed ha rigettato il ricorso incidentale del contribuente in ordine all’errato computo della durata del giudizio di ottemperanza, in quanto “la diversità di data denunciata presupporrebbe accertamenti in fatto incompatibili con il giudizio di legittimità e comunque l’adempimento dell’obbligazione determina il superamento dello stato d’ansia riconducibile alla pendenza del processo”;

3. il ricorrente, in entrambi i ricorsi, censura l’ordinanza impugnata con tre motivi, con i quali deduce:

– è sfuggita alla Corte la duplice circostanza che la causa tributaria in questione riguardava un rimborso d’imposta trattenuta dall’Opafs e che il periodo dal 16.2.2004 al 19.6.2007 aveva riguardato il giudizio di ottemperanza (primo motivo);

– la Corte ha omesso di esaminare la questione, dedotta nel controricorso, che, come stabilito da costante giurisprudenza di legittimità, le cause tributarie riguardanti richieste di rimborso di imposte non dovute non sono sottratte all’applicabilità della L. n. 89 del 2001, perchè ritenute confluenti nell’area delle obbligazioni privatistiche (secondo motivo);

– la Corte ha omesso l’esame della questione dell’applicabilità della Legge Pinto al giudizio di ottemperanza (terzo motivo);

4. con riferimento al primo e al secondo motivo, la Corte ha espressamente esaminato la questione che il giudizio presupposto aveva ad oggetto la restituzione di somme trattenute a titolo di Irpef, tenendo presente anche la memoria del ricorrente incidentale espressamente richiamata, e si è pronunciata sul punto, ritenendo che la causa costituisse controversia tributaria involgente potestà impositiva dello Stato; i motivi appaiono pertanto inammissibili in quanto l’errore revocatorio non può cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata (Cass. 2006/10807) e deve avere le caratteristiche di un errore di fatto meramente percettivo e non di un errore di diritto (Cass. 2009/ 16136);

– anche il terzo motivo appare inammissibile, in quanto la Corte di cassazione ha preso in esame la questione dell’applicabilità della Legge Pinto al giudizio di ottemperanza pronunciandosi sul secondo motivo del ricorso incidentale, presupponendo tale pronuncia la valutazione che nella specie il giudizio di ottemperanza abbia costituito una fase della controversia tributaria; anche con tale censura è stato comunque prospettato, non un errore di fatto meramente percettivo, ma un errore di diritto su di un punto su cui la Corte si è pronunciata;

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) considerato che i due ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto relativi all’impugnazione della medesima ordinanza; che il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e che. a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione, non inficiate dalle argomentazioni difensive svolte dal ricorrente in detta memoria, in dissenso dalla relazione di cui sopra;

ritenuto che tali argomentazioni non forniscono elementi di giudizio che non siano già stati valutati nella relazione in atti e non conducono a differenti conclusioni, concretizzandosi nella reiterata prospettazione di vizi di motivazione e di errori di diritto, su cui la Corte di cassazione si è comunque pronunciata, ma non di errori di fatto di immediata e diretta percezione sulla base degli atti processuali e idonei a fondare la pronuncia di revocazione dell’ordinanza impugnata; che le considerazioni che precedono comportano la dichiarazione d’inammissibilità di entrambi i ricorsi, il primo dei quali neppure illustrato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, con la formulazione specifica, chiara ed immediatamente intellegibile del fatto che si assume aver costituito l’oggetto dell’errore e con la esposizione delle ragioni per le quali l’errore dedotto presenta i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c.; che le spese processuali del giudizio n. 201/10, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre nulla deve disporsi in ordine alle spese relative al giudizio n. 2068/10, nel quale il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle spese processuali relative al giudizio n. 201/10, che si liquidano in Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

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