Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19109 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19109 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 12380-2017 proposto da:
CHIARELLA COSTANTINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE RIZZELLO;
– ricorrente contro
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elet tivamente domiciliata in ROMA,
VIALE EUROPA 175, presso lo studio dell’avvocato MARCO
FILIPPETTO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANITA
CORIGLIANO;
– controrícorrente contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO;

Data pubblicazione: 18/07/2018

- intimata avverso la sentenza n. 1747/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 03/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

SCODITTI.

Ric. 2017 n. 12380 sez. M3 – ud. 12-06-2018
-2-

Rilevato che:
Costantino Chiarella convenne in giudizio innanzi al Tribunale di
Catanzaro Poste Italiane s.p.a. e l’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di
Catanzaro chiedendo il risarcimento del danno, patrimoniale e non

nella graduatoria relativa a bando di concorso per posto di lavoro
presso l’ASL convenuta e che non aveva potuto presentarsi
tempestivamente per la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo
determinato perché il telegramma con l’invito a presentarsi gli era
stato recapitato tardivamente. Il Tribunale adito accolse la domanda,
condannando Poste Italiane s.p.a.. al pagamento della somma di Euro
24.000,00 per il danno patrimoniale ed Euro 5.000,00 per quello non
patrimoniale. Avverso detta sentenza propose appello Poste Italiane
s.p.a.. Con sentenza di data 3 novembre 2016 la Corte d’appello di
Catanzaro accolse l’appello, rigettando la domanda.
Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che con
riferimento al danno patrimoniale l’appellato non aveva dimostrato
l’obiettiva difficoltà o impossibilità di provare il danno ai fini della
liquidazione in via equitativa (non era stata prodotta la
documentazione attestante il trattamento retributivo, come rilevato
dal giudice di primo grado, e la parte si era limitata a richiedere la
somma di Euro 24.000,00, contestata dalle controparti) e che ad
analoga conclusione doveva pervenirsi per la liquidazione del danno
non patrimoniale, presupponente la dimostrazione del danno sulla
base di parametri plausibili di quantificazione per il caso di
impossibilità o particolare difficoltà della valutazione del danno, con
indicazione sommaria da parte del giudice delle ragioni del processo
logico.
Ha proposto ricorso per cassazione Costantino Chiarella sulla base
di un motivo e resiste con controricorso Poste Italiane s.p.a.. Il

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patrimoniale, nella ,misura cll Euro 24.000,00 o nella maggiore o
rczívtAtATv IA’ /- uti)-, /7;4)- minore somma spose la parte attrice di essersi utilmente collocato

relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il
Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le
comunicazioni di rito.
Considerato che:
con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione

3, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che, come correttamente
statuito dal giudice di primo grado, quanto al danno non patrimoniale
si deve ritenere che la perdita di un’occasione di lavoro abbia arrecato
una sofferenza psichica e un patimento d’animo ristorabile ai sensi
dell’art. 2059 con liquidazione equitativa tenendo conto della
concretezza dell’occasione di lavoro sfumata e dell’importo della
retribuzione sperata e che, contrariamente a quanto affermato dal
giudice di appello, il giudice di primo grado ha evidenziato le ragioni
del processo logico cui è pervenuto alla valutazione equitativa.
Il motivo è inammissibile, sotto un duplice profilo. In primo luogo
non viene colta la

ratio decidendi.

Il giudice di appello,

coerentemente alla natura sostitutiva e non di controllo di legittimità
del giudizio di appello, ha rigettato la domanda non sulla base del
controllo della sentenza di primo grado sotto il profilo della coerenza
logica della motivazione, ma sulla base della valutazione del rapporto
controverso, negando la sussistenza dei presupposti di fatto per la
liquidazione equitativa. In secondo luogo, rispetto al giudizio di fatto
del giudice di merito di insussistenza dei presupposti per la
liquidazione equitativa, il ricorrente non ha proposto specifica
denuncia di vizio motivazionale, ma si è limitato alla mera
confutazione del giudizio di fatto, che è profilo di per sé non
sindacabile nella presente sede di legittimità, richiamando peraltro
l’importo della retribuzione sperata che il giudice di appello ha
accertato non essere stata documentato.

4

degli artt. 1226 e 2059 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha

30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio
di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13.
Così deciso in Roma il giorno 12 giugno 2018
Il Presidente
Dott.ssa Adelaide Amendola
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aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.

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