Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19109 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 15/09/2020), n.19109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36273/2018 R.G. proposto da:

Hotel Al Faro S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Danilo

Manfredi, con domicilio eletto in Roma, via Ovidio, n. 32, presso lo

studio dell’Avv. Bruno Chiarantano;

– ricorrente –

contro

Borgomarina S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo

Terracina, con domicilio eletto in Roma, via Archimede, n. 44,

presso lo studio dell’Avv. Giuliocarlo Schettini;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1802/2018,

depositata il 18 settembre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2020

dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna che – pronunciando in controversia promossa, con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., dalla Hotel Al Faro S.r.l. nei confronti della Borgomarina S.r.l. per l’accertamento dell’intervenuta cessazione di contratto d’affitto d’azienda – in accoglimento di domanda riconvenzionale proposta dalla affittuaria aveva dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento della affittante e condannato la stessa alla restituzione della somma di Euro 120.000 corrisposta da controparte a titolo di canone per l’anno 2014.

2. Avverso tale decisione la società soccombente propone ricorso per cassazione articolando tre motivi, cui resiste l’intimata, depositando controricorso.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

All’esito della adunanza del 7 novembre 2019, con ordinanza interlocutoria depositata in data 2 dicembre 2019, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio di entrambi i gradi del giudizio di merito.

Acquisiti gli atti richiesti è stata quindi fissata l’odierna adunanza con decreto del quale è stata data comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al rigetto del primo motivo di gravame con il quale essa aveva dedotto vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale pronunciato condanna alla restituzione della somma di Euro 120.000 versata a titolo di canone in realtà non richiesta da controparte nei propri atti difensivi, essendosi questa limitata a formulare domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce in subordine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1458 c.c., per avere pronunciato detta condanna anche con riferimento a canoni anteriormente corrisposti che ne andavano quindi esclusi poichè riferibili a prestazioni già eseguite, ovvero ad un periodo in cui vi era stata, da parte della affittuaria, utilizzazione del bene secondo la destinazione d’uso convenuta.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia infine, ancora con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per non avere la Corte d’appello disposto la compensazione, integrale o almeno parziale, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, del che – assume – dovevano ravvisarsi presupposti in ragione della inaccoglibilità, per i motivi sopra esposti, della domanda riconvenzionale di restituzione dei canoni.

4. Il primo motivo non denuncia errore di fatto percettivo (come tale deducibile solo con ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4) ma errore di valutazione di fatto processuale (error in procedendo, come tale dunque correttamente proposto quale vizio cassatorio) trattandosi di punto controverso nel giudizio di secondo grado, per essere stato oggetto di specifico motivo di gravame sul quale la Corte di merito si è pronunciata ritenendone l’infondatezza.

Nel merito però la censura si appalesa solo parzialmente fondata.

Emerge infatti dagli atti – al cui diretto esame questa Corte ha diretto accesso trattandosi, come detto, di error in procedendo – che, come del resto evidenziato anche in controricorso, la domanda di restituzione di somme era stata bensì avanzata ma solo con riferimento ai canoni relativi al periodo successivo al 15 settembre 2013, data in cui la resistente aveva dedotto di non aver potuto gestire l’albergo, e dunque per un importo, ivi espressamente quantificato dalla stessa parte, di Euro 60.000.

Per la somma, dunque, riconosciuta dal primo giudice in eccesso rispetto a tale importo sussisteva effettivamente il dedotto vizio di ultrapetizione e, correlativamente, è pertanto ravvisabile anche il dedotto error in procedendo in cui è incorsa la Corte d’appello per averne ritenuto l’insussistenza.

5. Eccentriche al riguardo si appalesano le argomentazioni svolte nel controricorso secondo cui la condanna alla restituzione del maggior importo di Euro 120.000 risulterebbe giustificata da una sorta di rilievo implicito, da parte del giudice di merito, della nullità radicale del contratto. Una tale argomentazione non trova alcun appiglio nella sentenza impugnata, dalla quale emerge al contrario, del tutto chiaramente, che la statuizione emessa in primo grado, confermata in appello, sia stata la risoluzione del contratto, non già la declaratoria della sua nullità.

Nè risulta proposto alcun motivo di ricorso con il quale si deduca error in iudicando per mancato rilievo officioso della nullità del contratto; ciò a tacere di ogni considerazione sulla mancata emergenza nei fatti accertati di alcun vizio genetico del contratto causa di nullità (essendo appena il caso di rammentare al riguardo che, secondo principio costantemente affermato da questa Corte, il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d’uso dell’immobile locato non è di ostacolo alla valida costituzione del rapporto di locazione, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene secondo la destinazione d’uso convenuta (v. Cass. 21/01/2011, n. 1398; 25/05/2010, n. 12708; 21/12/2004, n. 23695)).

6. Il secondo motivo, assorbito solo in parte (con riferimento all’importo riconosciuto ultrapetita), è nella restante parte (con riferimento cioè al minore importo di Euro 60.000 per il quale sussisteva effettivamente domanda) inammissibile.

Si postula infatti (attraverso il richiamo a Cass. n. 30541 del 2017) un accertamento (quello della concreta utilizzazione del bene secondo la destinazione d’uso convenuta anteriormente alla domanda di risoluzione), opposto a quello contenuto in sentenza o, comunque, da essa non desumibile.

La Corte d’appello ha invero rilevato, alla stregua di accertamento in fatto non fatto segno di specifico e conferente motivo di censura in questa sede, che l’azienda alberghiera non fosse idonea all’espletamento dell’attività cui era preposta e che in particolare “difettasse il certificato di prevenzione antincendi, con conseguente impossibilità per il conduttore di ottenere il rilascio dell’autorizzazione amministrativa, indispensabile per esercitare l’attività, e prodromico all’apertura dell’albergo”.

Sulla base di tale presupposto fattuale – giova rilevare – la decisione si conforma al principio affermato da Cass. 13/12/2012, n. 22902, al quale si intende qui dare continuità, secondo cui “la disposizione dell’art. 1458 c.c., comma 1, per la quale, nei contratti di durata, l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, non significa che abbia diritto alla controprestazione la parte inadempiente, atteso che l’irretroattività della risoluzione concerne le prestazioni “eseguite”, non quelle “ineseguite”, non venendo meno l’esigenza di rispetto del sinallagma neppure nella disciplina della risoluzione. Pertanto, in caso di affitto di azienda, l’affittuario non è tenuto al pagamento del canone per il periodo nel quale non ha goduto dell’azienda a causa dell’inagibilità dei locali, pur se tale periodo è anteriore alla pronuncia di risoluzione del contratto”.

7. L’accoglimento, seppur parziale, del primo motivo, determina l’assorbimento del terzo, dal momento che, per effetto della cassazione, in parte qua, della decisione di merito, occorrerà provvedere nuovamente sul regolamento delle spese (art. 385 c.p.c.).

8. In accoglimento dunque, nei limiti predetti, del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione; dichiara inammissibile il secondo; assorbito il terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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