Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19108 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 16/07/2019), n.19108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3474-2018 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

MANGLI 29, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MASTRONARDI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI DELLACROCE, MICHELE

ALLAMPRESE;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, D.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2429/2017 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 31/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza 2429/2017 del 31-10-2017 il Tribunale di Foggia, rigettando l’appello proposto da R.S., ha confermato la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Cerignola, pur accogliendo la domanda di risarcimento dei danni fisici subiti a seguito di incidente stradale proposta dal R. nei confronti di D.L. e Unipolsai Ass.ni SpA, aveva disposto la compensazione al 50% delle spese di lite; in particolare il Tribunale ha ritenuto che correttamente il Giudice di Pace, stante l’accoglimento parziale della domanda e in particolare “la sproporzione tra il chiesto (Euro 5.200,00) e l’accertato (Euro 2.407,20), pari ad oltre la metà”, e quindi (implicitamente) la soccombenza reciproca, aveva giustificato, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, la disposta compensazione.

Avverso detta sentenza R.S. propone ricorso per Cassazione, affidato a sei motivi.

D.L. e Unipolsai Ass.ni SpA non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata al ricorrente.

Con “comparsa di costituzione” 20-6-2018 l’avvocato M. Allamprese si è costituito nuovo difensore del ricorrente, in aggiunta al precedente difensore avvocato G.A. Dellacroce, producendo procura alle liti. Il ricorrente ha presentato anche successiva memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

La memoria depositata ex art. 378 c.p.c. richiama la “comparsa di costituzione del nuovo difensore” e la relativa procura alle liti, sicchè, potendosi ritenere che la detta memoria contiene anche la procura, va affermata la ritualità di detta nomina ai sensi dell’art. 83 c.p.c., ratione temporis vigente.

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione degli artt. 112 e 189 c.p.c., si duole che il Tribunale abbia omesso di esaminare lo specifico motivo di appello, con il quale era stato dedotto che il Giudice di Pace, nel riscontrare la sproporzione tra il chiesto ed il pronunciato, aveva fatto riferimento alla somma richiesta in citazione (Euro 5.200,00) e non a quella domandata in sede di precisazione delle conclusioni (Euro 2.438,07).

Il motivo è infondato.

Non vi è dubbio, invero, che il Tribunale, pur non esaminando espressamente la prospettazione dell’appellante, lo ha fatto implicitamente, concludendo che era stata richiesta la somma di Euro 5.200,00, e che quindi la domanda era stata accolta solo in parte (per Euro 2.407,20).

Siffatta conclusione è peraltro corretta, atteso che in sede di precisazione delle conclusioni era stata richiesta la minore o maggiore somma rispetto a quanto indicato, sicchè le conclusioni non potevano che ritenersi mantenute (sebbene alternativamente) anche per il di più rispetto a quanto in precedenza indicato; in ogni modo, la eventuale limitazione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni si sarebbe risolta nel riconoscimento della parziale infondatezza della domanda rispetto al petitum originario, e non avrebbe potuto pertanto condurre ad una diversa decisione.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., si duole che il Tribunale abbia ritenuto sussistente una soccombenza reciproca facendo esclusivo riferimento all’accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria in termini meramente quantitativi, e quindi in relazione ad un solo capo della domanda, senza invece considerare che i capi erano due, in quanto era stata anche proposta domanda di accertamento della responsabilità del convenuto D.L. in relazione all’incidente in questione.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., si duole che il Tribunale abbia ritenuto sussistente la soccombenza reciproca solo sulla base dell’accoglimento non integrale della domanda in punto di quantum, omettendo tuttavia di valutare, ai sensi dell’art. 88 c.p.c., la condotta della Compagnia assicuratrice; quest’ultima, infatti, non risarcendo il danno nei termini e secondo le modalità del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 148, e costringendo quindi l’attore ad agire in giudizio, aveva tenuto un comportamento extragiudiziale e giudiziale contrario ai doveri di lealtà e probità.

Detti motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono manifestamente infondati

Con gli stessi si propone, invero, in primo luogo, una non configurabile scissione (ai fini di causa) dei capi di domanda di accertamento e di condanna; in ogni modo, anche a considerare proposti due diversi capi di domanda, va comunque ritenuta la sussistenza di una soccombenza reciproca.

Al riguardo va rilevato che, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto con citazione 11-2-2010, e quindi in epoca compresa tra il 4-7-09 ed il 10-12-2014, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., comma 1, ratione temporis vigente, “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte”, mentre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, ratione temporis vigente, “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

Ciò posto, va ribadito che, come già ripetutamente precisato da questa S.C., tanto da ritenersi “diritto vivente”, la soccombenza reciproca, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi, va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, tanto nel caso in cui l’unica domanda sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti integralmente solo alcuni e gli altri solo parzialmente (nel caso di specie, per effetto della riduzione del quantum risarcitorio richiesto); v., tra le tante, Cass. 22381/2009; Cass. 21684/2013; Cass. 21069/2016; Cass. 3438/2016; Cass. 20888/2018; Cass. 7326/2019). Siffatta soccombenza reciproca costituisce l’unico presupposto per l’esercizio del potere del giudice di disporre la compensazione, non essendo invece necessario valutare il comportamento della parte, che, se accertato come contrario ai doveri di lealtà e probità, può al limite giustificare una deroga al principio del divieto di condanna della parte vittoriosa (interamente o parzialmente) al pagamento delle spese di lite. Con il quarto motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., si duole che il Tribunale abbia individuato la soccombenza reciproca non in una “sproporzione” (non ravvisabile in una domanda accolta nel quantum per la metà) ma in una mera divergenza di quantum.

Il motivo è assorbito dal rigetto del primo e comunque inammissibile.

Posto, infatti, che la domanda è stata accolta per una somma (Euro 2.407,20) notevolmente inferiore rispetto alla somma richiesta di Euro 5.000,00 (v. primo motivo), e che quindi non vi è una “mera divergenza di quantum”, va ribadito che “la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. 2149/2014; 30592/2017).

Con il quinto motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., si duole, in via gradata, che il Tribunale l’abbia condannato al pagamento integrale delle spese del giudizio di secondo grado, senza considerare che il rigetto dell’appello incidentale, la novità delle questioni trattate e l’orientamento oscillante della giurisprudenza avrebbero dovuto comportare la compensazione delle spese del giudizio.

11 motivo è inammissibile.

Al riguardo va evidenziato che il Tribunale ha rigettato l’appello, non vagliando l’eccezione di improcedibilità reiterata dalla Compagnia in sede di gravame, esaurendo in tal modo (con la totale soccombenza dell’appellante) la sua potestas iudicandi; irrilevante è, pertanto, quanto poi enunciato dal tribunale (per mera esigenza di completezza) in ordine all’eventuale sorte dell’appello incidentale, dopo avere esaurito la detta potestas.

Ciò precisato, va ribadito il costante principio di questa S.C., secondo cui “in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (Cass. 25402/2017).

Con il sesto motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, si duole, in via ulteriormente gradata, che il Tribunale abbia individuato, per la liquidazione delle spese del giudizio di appello, lo scaglione di riferimento che va da Euro 1.101,00 ad Euro 5.200,00, anzichè quello da zero a Euro 1.100,00, secondo il valore della causa (Euro 1.100,00) dichiarato dall’appellante ai fini del pagamento del contributo unificato.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non risultando in alcun modo indicato come e perchè il valore della causa fosse di Euro 1.100,00, non rilevando, a tal fine, quanto indicato dal difensore ai fini del pagamento del contributo unificato. Inoltre, nemmeno è dato sapere a quanto ammontò la parziale condanna alle spese in primo grado: (Ndr: testo originale non comprensibile) sul valore del giudizio di appello.

In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.

Non si provvede sulle spese di lite, non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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