Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19108 del 15/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 15/09/2020), n.19108
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 26788/2019
R.G., sollevato dal Tribunale di Bergamo con ordinanza del
11/09/2019 nel procedimento vertente tra:
B.G., da una parte, e SINTESI S.R.L., dall’altra, ed
iscritto al n. 9528/2018 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cosimo
D’Arrigo;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. De Augustinis Umberto, che
conclude perchè sia affermata la competenza del Tribunale di
Bergamo.
Fatto
CONSIDERATO
In una casa avente ad oggetto un rapporto di locazione immobiliare intercorrente fra la Sintesi s.r.l. e B.G., il Tribunale di Cremona, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Bergamo, in attuazione di un’apposita clausola del contratto determinatrice, in via esclusiva, del foro competente.
Il Tribunale di Bergamo ha elevato conflitto di competenza, in quanto l’immobile oggetto del contratto di locazione è situato nel comune di Gallignano, ricadente nel circondario del Tribunale di Cremona.
Diritto
CONSIDERATO
Il conflitto deve essere risolto affermando la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Cremona.
Infatti, in tema di locazioni, la competenza territoriale del giudice del locus rei sitae, come si ricava dagli artt. 21 e 447-bis c.p.c., ha natura inderogabile, con la conseguente invalidità di un’eventuale clausola difforme (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21908 del 16/10/2014, Rv. 632974 – 01).
Pertanto, poichè l’immobile concesso in locazione ricade nel circondario del Tribunale di Cremona, la clausola del contratto che stabilisce la competenza esclusiva del foro di Bergamo è nulla.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Cremona.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020