Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19107 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. II, 19/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 19/09/2011), n.19107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.R.U.A.M. (OMISSIS),

S.H., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAPEZZUTO GENNARO;

– ricorrenti –

contro

P.L., P.D., PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO,

P.M.M.C., P.E.M.,

PI.LE., P.G.C.M., PI.

M.;

– intimati –

sul ricorso 4998-2006 proposto da:

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO P.I. (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore Dott. W.L.D., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio

dell’avvocato COSTA MICHELE, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati LARCHER MARIA, VON GUGGENBERG RENATE;

– controricorrente ricorrente incidentale –

E contro

S.H., S.R.U.A.M.,

P.D., M.P.E., P.

L., PI.MA., P.M.M.C.,

PI.LE., P.G.C.M.;

– intimati –

sul ricorso 25171-2007 proposto da:

COMUNE DI ORTISEI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO GONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati BAUR CHRISTOPH, AUSSERER ALEXANDER, PLATTER PETER,

MENESTRINA MICHELE;

– controricorrente adesivo –

e contro

S.R.U.A.M., S.H.,

PI.LE., P.G.C.M., P.

D., P.L. P.M.M.C.,

P.E.M., PI.MA., PROV AUT

BOLZANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 209/2004 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

BOLZANO, depositata il 10/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l’Avvocato PAFUNDI Gabriele, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto di riportarsi alle difese depositate ed insiste

sull’accoglimento del ricorso principale;

uditi gli Avvocati COSTA Michele, ALBINI Carlo con delega depositata

in udienza dell’Avvocato Luigi MANZI, difensori dei rispettivi

resistenti che hanno chiesto di riportarsi alle difese depositate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e del ricorso incidentale; inammissibilità del

ricorso del Comune di ORTISEI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.U. e S.H. convenivano in giudizio la s.p.a. Ferrovie dello Stato, nonchè G.C.M., M.M.C., L.K., L., Le., Ma., E. e P.D. e, premesso di essere comproprietari della p. ed. 862 da ritenersi interclusa, chiedevano la costituzione di servitù coattiva di passaggio, a piedi e con veicoli, a carico della p.f. 2573 di proprietà della convenuta società o, in via subordinata, a carico della p.f. 679 di proprietà dei P..

Questi ultimi rimanevano contumaci, mentre la s.p.a. Ferrovie dello Stato si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e deducendo, in corso di causa, che l’area in questione era stata vincolata a verde nel piano urbanistico del Comune di Ortisei.

Con sentenza non definitiva 589/2001 l’adito tribunale di Bolzano estrometteva dal giudizio la s.p.a. Ferrovie dello Stato e disponeva la chiamata in causa della Provincia di Bolzano alla quale era stata trasferita la indicata area.

La Provincia di Bolzano si costituiva ed eccepiva che la p.f. 2573 faceva parte del suo patrimonio indisponibile con conseguente impossibilità di costituzione di servitù coattiva impedita anche per la destinazione dell’area a verde pubblico.

Con sentenza 862/2002 il tribunale accoglieva la domanda proposta nei confronti della Provincia di Bolzano la quale proponeva appello. I S. resistevano al gravame mentre i P. restavano contumaci anche in secondo grado.

Con sentenza 10/11/2005 la corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano – in riforma dell’impugnata decisione rigettava la domanda proposta dai S.. La corte di merito osservava:

che il primo motivo di gravame era infondato mentre era fondato il secondo; che, come era pacifico, la p.f. 2573 non era più destinata a pubblico servizio ferroviario ed era stata trasferita – in forza di atto di transazione tra la società Ferrovie dello Stato e la Provincia di Bolzano – in proprietà a quest’ultima la quale non aveva fornito alcuna prova in ordine alla asserita natura di bene patrimoniale indisponibile dell’immobile in questione; che a tal fine non era sufficiente la qualifica della p.f. 2571, contenuta nel decreto tavolare del giudice tavolare di Chiusa, di bene rientrante nel patrimonio indisponibile della Provincia non potendo le statuizioni contenute in un decreto tavolare acquistare efficacia di cosa giudicata materiale; che nella specie mancavano i requisiti necessari per riconoscere la natura di bene patrimoniale indisponibile della p.f. 2573; che non risultava l’emanazione da parte della Provincia dell’atto amministrativo tipico previsto dalla L.P. 21 gennaio 1987, n. 2, art. 4 per la dichiarazione dell’indisponibilità di beni immobili; che la semplice domanda tavolare del Presidente della Giunta Provinciale non era idonea a sopperire alla mancanza del previsto ed indicato atto tipico; che la destinazione della p.f. 2571 a passeggiata pubblica ed a verde pubblico preesisteva al trasferimento dell’immobile alla Provincia ed era stata impressa dal Comune di Ortisei, ossia da un soggetto diverso dal proprietario e per interessi propri del detto Comune; che il vincolo a verde pubblico non implicava di per sè l’impossibilità di costituzione di una servitù coattiva di passaggio, dovendosi accertare la compatibilità in concreto delle condizioni di esercizio della servitù con la destinazione urbanistica; che il tribunale aveva errato nel ritenere sussistenti i presupposti di cui all’art. 1052 c.c. per la costituzione della richiesta servitù coattiva; che, come accertato con la c.t.u. espletata in primo grado, la p. ed. 862 degli attori-appellati già godeva di un accesso alla via pubblica in direzione nord per il tramite di una stradina costituita dalla p.f.

679 per cui il fondo dei S. non poteva ritenersi intercluso; che, al contrario di quanto affermato dal tribunale, non era rimasta provata la destinazione a laboratorio dell’edificio eretto sulla p.f. degli attori per cui non poteva riconoscersi la necessità dell’accesso a tale p.f. anche con veicoli per esigenze dell’industria; che, come emergeva dai documenti acquisiti, il detto edificio era costituito da una casa di abitazione e non era destinato ad esercizio di un’impresa industriale; che nella stessa concessione edilizia l’edificio era stato qualificato come casa di abitazione con locali, secondo il progetto, destinati a funzioni abitative ad eccezione di un piccolo locale di mq. 13,34 denominato laboratorio computer e di un altro locale denominato “magazzino”, ossia locale- deposito compatibile con una casa di civile abitazione; che la richiesta servitù di passaggio veicolare non poteva ritenersi funzionale ad un più “conveniente uso del fondo” dominante, per gli effetti di cui all’art. 1051 c.c., comma 1 essendo tale nozione riferibile non ad esigenze di maggiore comodità ma a situazioni oggettive di effettiva necessità; che la casa di abitazione godeva di un accesso a piedi alla via pubblica e della possibilità di parcheggio di autovetture nelle vicine vie; che pertanto mancavano i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva ex art. 2051 c.c. La cassazione della sentenza della corte di appello di Trento è stata chiesta da S.U. e S.H. con ricorso affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso la Provincia di Bolzano che ha proposto ricorso incidentale sorretto da un solo motivo. Gli intimati P. non hanno svolto attività in sede di legittimità. Il Comune di Ortisei ha spiegato intervento adesivo nella qualità di acquirente della p. ed. 2575 e, quindi, quale avente causa dalla Provincia di Bolzano. 1 ricorrenti principali e la Provincia Autonoma di Bolzano hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ex art. 335 c.p.c. In via preliminare va rilevata l’inammissibilità – sotto un duplice profilo – dell’atto di “intervento adesivo” del Comune di Ortisei quale acquirente della p. ed 2575 e, quindi, quale avente causa dalla Provincia di Bolzano. Al riguardo va richiamato il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui il successore a titolo particolare nel diritto controverso può impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza, ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito (tra le tante, sentenze 11/5/2010 n. 11375; 7/5/2005 n. 11322; ordinanza S.U. 23/11/2004 n. 1245). La procura non è stata poi rilasciata nella forma di cui all’art. 823 c.p.c., comma 2 ma inammisibilmente a margine di un atto diverso dal ricorso o dal controricorso.

Il contrasto di giurisprudenza sulla esposta questione processuale costituisce ragione sufficiente per la compensazione del giudizio di cassazione tra il Comune interveniente e i ricorrenti principali.

Con i due motivi del ricorso principale S.U. e S.H. – dopo aver premesso: che la propria abitazione ospita la sede progettuale, amministrativa, commerciale ed espositiva dell’azienda (importante falegnameria d’arte); che una porzione dell’edificio è destinata espressamente a laboratorio e un’altra a magazzino; che le dette circostanze non sono state contestate dai convenuti; che l’immobile in questione è dotato di posti auto esterni e interrati – denunciano rispettivamente:

– violazione degli artt. 1052 e 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. deducendo che la corte di appello ha errato nell’escludere – per la prima volta e di sua iniziativa malgrado l’assenza di contestazione sul punto – la sussistenza nella specie delle “esigenze dell’industria che impongano l’accesso anche con veicoli” alla particella in questione e nell’affermare che difettava “qualsiasi prova che l’accesso veicolare fosse imposto da esigenze della produzione inerenti l’esercizio dell’attività industriale”. Come risulta dal progetto approvato dalla Commissione Edilizia, una porzione dell’edificio di essi ricorrenti è destinata a laboratorio computer e un’altra a magazzino. L’attività di falegnameria svolta nell’immobile di essi ricorrenti occupa un ruolo primario nell’economia e nella storia di Ortisei, con evidenti riflessi sull’interesse collettivo. Le dette circostanze, non contestate, dovevano essere ritenute pacifiche dalla corte di appello la quale quindi ha violato l’art. 112 c.p.c. ed è incorsa in un vizio di motivazione (primo motivo);

– violazione dell’art. 1051 c.c., commi 1 e 3 e vizi di motivazione sostenendo che la corte di appello ha errato nell’affermare che la servitù coattiva di passaggio veicolare sarebbe riferibile solo a situazioni oggettive di effettiva necessità e non anche ad esigenze di maggiore comodità. Non è infatti accettabile non dar rilievo al fatto che, secondo i modi ed il tenore di vita attuali, per raggiungere la propria abitazione si debba lasciare il proprio veicolo sulla pubblica via e percorrere un considerevole tratto di strada a piedi. Inoltre la corte di merito non ha considerato le particolari condizioni, anche climatiche, che caratterizzano la fattispecie in esame e che rendono impraticabile il passaggio a piedi sulla p.f. 679 dei P..

Il fondo di essi ricorrente deve quindi essere ritenuto – considerando anche quanto riportato nella relazione del nominato c.t.u. – assolutamente e non relativamente intercluso. Peraltro, anche a voler ritenere il fondo in questione parzialmente intercluso, egualmente andrebbe riconosciuta l’applicazione dell’art. 1051 c.c. essendo nella specie la stradina di cui alla p.f. 679 inidonea a consentire un normale passaggio tenuto conto della particolarità della concreta situazione e delle circostanze specifiche (con riferimento in particolare allo stato dei luoghi) non considerate dalla corte di appello (secondo motivo).

La Corte rileva l’infondatezza e, in parte, l’inammissibilità delle dette censure che possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte o asseriti vizi di motivazione o sia pur sotto aspetti e profili diversi – le stesse questioni o questioni connesse e collegate all’interpretazione ed applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. Va innanzitutto segnalata la manifesta infondatezza della asserita violazione dell’art. 112 c.p.c. che i ricorrenti hanno denunciato sul rilievo che la corte di appello si sarebbe occupata di ufficio di questioni in fatto e in diritto (destinazione dell’edificio di essi S. solo ad abitazione e non anche ad esercizio delle attività richieste dall’art. 2052 c.c.) con ciò violando anche i principi in ordine all’onere della prova in relazione a circostanze di fatto ritenute pacifiche tra le parti.

Al riguardo va osservato che dalla lettura degli atti processuali (attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura in procedendo del vizio denunciato) risultano i seguenti dati:

– nella comparsa di risposta la convenuta s.p.a. Ferrovie dello Stato chiese il rigetto della domanda degli attori sostenendo che il loro fondo non era intercluso (con ciò evidentemente ritenendo insussistenti i presupposti in fatto per l’applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c.);

– la Provincia di Bolzano nel costituirsi fece proprie le difese della s.p.a. Ferrovie dello Stato eccependo inoltre che gli attori non avevano fornito alcun elemento di prova circa l’asserita interclusione del loro fondo;

– con la sentenza di primo grado il tribunale di Bolzano accolse la domanda degli attori affermando che, come risultava dai documenti prodotti, l’edificio degli attori era destinato a laboratorio con conseguente applicazione dell’art. 1052 c.c. per soddisfare le “esigenze dell’industria”:

– avverso la detta sentenza la Provincia di Bolzano propose appello eccependo espressamente, con il terzo motivo di gravame, che il primo giudice si era limitato a richiamare “acriticamente” la relazione del c.t.u. senza tener conto “del fatto che nel giudizio di primo grado era stato eccepito che la documentazione prodotta dagli appellati attori era estremamente incompleta e frammentaria e che non supportava in alcun modo le loro pretese e che la consulenza tecnica di ufficio non poteva in alcun caso essere deputata a colmare tali carenze probatorie” (così testualmente nell’atto di appello).

Ciò posto è evidente l’insussistenza della denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. posto che compito della corte territoriale era anche quello – in considerazione dei motivi di gravame – di procedere sia all’accertamento dei presupposti in fatto per l’applicazione dei principi in tema di costituzione di servitù coattiva, sia all’esame di quanto dedotto da parte attrice a sostegno della proposta domanda, sia ad una nuova valutazio-ne del materiale probatorio acquisito il primo grado (ivi compresa la relazione del c.t.u.) sulla cui base il tribunale aveva fondato la decisione appellata.

All’esito di tale doverosa indagine – sollecitata nei motivi di gravame – la corte di appello è pervenuta alla conclusione (dai ricorrenti criticata) della “inesistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 1051 e 1052 c.c. per la costituzione della servitù di passaggio veicolare (l’accesso pedonale è già garantito) a favore della p.ed. 862 ed a carico della p.f. 2573/1 della Provincia” (pagina 12 sentenza impugnata).

La corte di appello è giunta alla detta conclusione attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici – nel pieno rispetto, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, delle regole che disciplinano l’onere della prova e con ragionamento ineccepibile – nonchè frutto di un’indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie richiamate nella decisione impugnata.

Occorre in proposito evidenziare che la nozione di “conveniente uso del fondo”, in relazione al quale l’art. 1051 c.c., comma 1, consente la costituzione coattiva di servitù di passaggio, non è riferibile ad esigenze di maggiore comodità, bensì a situazioni di effettiva necessità, tenendo conto di tutte le particolarità del caso specifico: il giudizio di merito espresso in proposito è in censurabile in Cassazione, involgendo un apprezzamento discrezionale delle circostanze di fatto.

Nella specie – come sopra ampiamente riportato nella parte narrativa che precede – il giudice di secondo grado a sostegno della impugnata decisione ha in particolare affermato: a) con riferimento alla richiesta di costituzione di servitù coattiva ex art. 1052 c.c., che l’edificio degli attori-appellati S. eretto sulla p.ed.

862 era adibito ad abitazione e non ad esercizio di un’impresa industriale o agricola; b) in relazione alla costituzione di servitù coattiva di cui all’art. 1051 c.c., che la casa di abitazione in questione “sprovvista di parcheggio e/o autorimessa” – godeva di un accesso a piedi alla via pubblica e che i S. potevano raggiungere la pubblica via a mezzo di due passaggi pedonali di m.

42,80 e di m. 158,41 con “possibilità di sosta delle autovetture nelle vicine vie pubbliche”.

Il giudice di secondo grado ha correttamente e coerentemente dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.

Alle dette valutazioni i ricorrenti contrappongono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compite dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi difensive della Provincia di Bolzano, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi degli appellati S..

Pertanto, poichè resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non possono i ricorrenti pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non collima con le loro aspettative e confutazioni.

Va altresì segnalato che le censure concernenti l’omesso o errato esame delle risultanze probatorie – progetto approvato dalla Commissione Edilizia, “doc. 1, 2 e 4 allegati a memoria 27/6/2002”, “doc. 3 memoria 27/6/2002” (pagina 10 del ricorso), progetto variante, concessione edilizia, relazione del c.t.u, “documenti versati in causa” ( pagina 20 del ricorso ) – sono inammissibili anche per la loro genericità in ordine all’asserita erroneità in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell’interpretare e nel valutare le dette risultanze istruttorie.

Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l’onere (per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare – sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative – l’incidenza causale del difetto dì motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perchè relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata.

Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base.

In proposito va ribadito che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa.

Nella specie le censure mosse dai ricorrenti sono carenti sotto l’indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e completo delle prove documentali indicate nei motivi di ricorso. Tale omissione non consente di verificare l’incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo sviluppati in ricorso.

Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di secondo grado nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l’impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una svista materiale degli atti di causa. Trattasi all’evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile il rimedio della revocazione. Secondo quanto più volte affermato da questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.

Le censure mosse dai ricorrenti – con riferimento alle asserite violazione di legge (artt. 1051 e 1052 c.c.) – si risolvono quindi essenzialmente nella pretesa di contrastare e criticare l’apprezzamento delle prove operato dal giudice del merito (omesso od errato esame di risultanze istruttorie, preferenza conferita ad alcune prove rispetto ad altre) incensurabile in questa sede di legittimità perchè sorretto da motivazione adeguata, logica ed immune da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nell’impugnata sentenza. Inammissibilmente i ricorrenti prospettano una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l’interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l’opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta.

In definitiva sono insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito: la sentenza impugnata è corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.

Dal rigetto del ricorso principale – con conseguente conferma della pronuncia di rigetto della domanda di costituzione di servitù coattiva – discende l’inammissibilità di quello incidentale per difetto di interesse per essere state dedotte con quest’ultimo, in via non condizionata, censure da ritenere logicamente condizionate all’accoglimento del ricorso principale.

I soccombenti ricorrenti principali vanno condannati in solido al pagamento, in favore della Provincia Autonoma di Bolzano, delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile l’intervento adesivo del Comune di Ortisei; dichiara compensate tra il detto Comune e i ricorrenti principali le spese del giudizio di cassazione;

rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento, in favore della Provincia Autonoma di Bolzano, delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 2.500,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

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