Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19107 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 15/09/2020), n.19107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto n. 23037-2018 R.G. proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico

301, presso lo studio dell’avvocato Basilio Perugini, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Biagio Bruno;

– ricorrente –

contro

CREDITO EMILIANO S.P.A., in persona del Presidente pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Azzaretto ed

elettivamente domiciliata in Roma, Via Ombrone 14, presso lo studio

dell’avvocato Giuseppe Caputi;

– controricorrente –

contro

L.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2754/2018 del Tribunale di Palermo, depositata

il 07/06/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16 giugno 2020 dal Consigliere Dott. Cosimo

D’Arrigo.

 

Fatto

RITENUTO

Il Credito Emiliano s.p.a. promuoveva un’azione esecutiva immobiliare nei confronti di V.M. su immobili ricadenti nel circondario del Tribunale di Palermo.

Con ricorso depositato il 23 maggio 2017, il debitore esecutato proponeva opposizione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione in favore di L.A., deducendo molteplici violazioni procedurali. Il Tribunale di Palermo dichiarava inammissibile il ricorso, poichè la causa era stata iscritta direttamente al ruolo contenzioso, e compensava le spese di lite.

Avverso tale decisione il V. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi principali ed ulteriori censure relative all’operato del giudice dell’esecuzione. Il Credito Emiliano s.p.a. ha resistito con controricorso. L.A. non ha svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Il V. ha depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 627 e 618 c.p.c. consistita nell’aver il Tribunale ritenuto inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi in quanto il relativo ricorso è stato iscritto direttamente al ruolo contenzioso.

Invero, la questione della possibilità di iscrivere le opposizioni esecutive senz’altro nel ruolo contenzioso, non passando per la fase sommaria innanzi al giudice dell’esecuzione, è stata recentemente affrontataquesta Corte, che ha affermato il seguente principio di diritto: la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all’inizio dell’esecuzione) davanti al giudice dell’esecuzione (ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, art. 617 c.p.c., comma 2 e art. 618 c.p.c., nonchè art. 619 c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell’ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell’opposizione da parte del giudice dell’esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell’eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell’esecuzione – determina l’improponibilità della domanda di merito e l’improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 – 01).

Il primo motivo è quindi inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., giacchè il Tribunale ha deciso la causa in modo conforme alla giurisprudenza dalla Cassazione.

Occorre un’unica precisazione: il giudizio di opposizione proposto dal Vitagliano era improcedibile, anzichè inammissibile.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 38 c.p.c. e censura l’operato del giudice di merito nella parte in cui, ritenuta la propria incompetenza, non ha rimesso gli atti al giudice dell’esecuzione.

L’inquadramento giuridico della questione è certamente errato, dal momento che non è configurabile un problema di ripartizione di competenza fra il giudice dell’esecuzione e il giudice del merito, bensì di improcedibilità dell’opposizione proposta in modo viziato.

Tuttavia, anche a voler opportunamente riqualificare questa doglianza, il motivo è inammissibile.

E’ vero che la stessa sentenza di questa Corte dapprima citata prevede che la nullità (dell’atto introduttivo dell’opposizione esecutiva che si discosta dal modello legale) è sanata per raggiungimento dello scopo se l’atto sia depositato nel fascicolo dell’esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell’esecuzione, anche su disposizione del giudice, diverso da quello dell’esecuzione, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente. Ma tale evenienza non implica alcun obbligo del Tribunale di trasmettere al giudice dell’esecuzione il ricorso in opposizione proposto direttamente per la fase di merito. Costituisce, piuttosto, ciò una mera facoltà, che determina la sanatoria della

nullità dell’atto di parte solo nella misura in cui esso sia

effettivamente pervenuto nella sfera di conoscibilità del giudice dell’esecuzione. Si tratta, quindi, di un profilo non censurabile in questa sede.

A diverse conclusioni si dovrebbe giungere qualora il fascicolo sia pervenuto direttamente al giudice del merito per un errore di cancelleria. Ma una simile evenienza non è stata mai prospettata e neppure meramente allegata.

Poichè, per le ragioni appena esposte, l’opposizione agli atti esecutivi era fin dal principio improcedibile, le ulteriori censure esposte in ricorso sono assorbite.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Si ravvisano, però, i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese fra le parti, dal momento che l’intervento nomofilattico di questa Corte è successivo alla proposizione del ricorso.

Ricorrono, invece, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, a carico della parte impugnante e soccombente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

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