Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19107 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 01/08/2017, (ud. 05/04/2017, dep.01/08/2017),  n. 19107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 575-2011 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, ALLA VIA DEI

PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

M.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COSSERIA N. 2, C/0 Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCELLO GIUSEPPE FEOLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 296/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 15/04/2010 R.G.N. 905/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

è comparso l’Avvocato IOLANDA PICCININI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Salerno ha respinto l’appello proposto dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza del Tribunale di Sala Consilina che, in parziale accoglimento della domanda formulata da M.M., aveva dichiarato il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel ruolo unico dirigenziale, seconda fascia, con decorrenza dal 1 gennaio 2005 ed aveva condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive derivanti dal nuovo inquadramento, quantificate sino al 31 marzo 2008 in complessivi Euro 23.677,73.

2 – La Corte territoriale ha premesso che il M., già segretario capo del Comune di (OMISSIS), aveva usufruito della mobilità prevista dal D.P.R. n. 465 del 1997, art. 18, comma 6, ed era transitato con decorrenza dal 12.8.1998 nei ruoli del Ministero della Giustizia, assumendo la qualifica di Direttore di cancelleria, posizione economica C3, presso il Tribunale di Sala Consilina.

In punto di diritto la Corte ha ritenuto applicabile alla fattispecie la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 49, ed ha evidenziato che la norma, chiara ed inequivoca nella sua formulazione letterale, richiede ai fini dell’inquadramento nel ruolo unico dirigenziale solo due presupposti: l’avere prestato servizio, in qualità di segretario comunale, per un periodo di almeno tre anni e l’essersi avvalso della facoltà prevista dall’art. 18 richiamato D.P.R..

Ha aggiunto che la tesi, sostenuta dal Ministero appellante, della applicabilità della disposizione alle sole procedure di mobilità non ancora concluse, non considera il tenore della norma nella parte in cui fa riferimento ai “ruoli unici delle amministrazioni in cui (i segretari comunali o provinciali) prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge”.

3 – Il ricorso del Ministero della Giustizia domanda la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo. M.M. ha tardivamente notificato controricorso “al solo fine di ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione” riservandosi di illustrare oralmente le proprie difese. Ha poi depositato memoria ex art. 378 c.p.c. in data 30 marzo 2017, con nomina di altro difensore, in aggiunta a quello già nominato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Preliminarmente devono essere dichiarate inammissibili le memorie ex art. 378 c.p.c. del 7.9.2016 e del 30.3.2017 perchè M.M. ha notificato tardivamente controricorso, chiedendo solo di ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione.

Non è applicabile ratione temporis al presente giudizio, iniziato dinanzi al Tribunale di Sala Consilina nell’anno 2008, l’art. 83 c.p.c. nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 sicchè priva di effetti è la nomina dell’Avv. Iolanda Piccinini in quanto la procura doveva essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e non posta a margine della memoria, tra l’altro inammissibile per quanto sopra evidenziato.

2. Il Ministero della Giustizia con l’unico motivo di ricorso denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 “violazione e/o falsa applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 48 e 49”. Evidenzia il ricorrente che il comma 49, valorizzato dalla Corte territoriale, richiama il “processo di mobilità di cui al comma 48” quest’ultimo chiaramente riferibile ai soli segretari comunali non ancora definitivamente inquadrati nei ruoli delle amministrazioni di assegnazione. Aggiunge che nessuna parte della disposizione fa riferimento ad una efficacia retroattiva della stessa, inapplicabile, quindi, alle situazioni ormai cristallizzate da tempo.

3 – Il ricorso è fondato.

La questione – presentando il requisito di particolare importanza previsto dall’art. 374 c.p.c., comma 2, – è stata recentemente decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenze nn. 784, 785, 786/2016).

Le Sezioni Unite, effettuando una approfondita ricostruzione del quadro normativo e contrattuale che ha regolato e regola le procedure di mobilità dei segretari comunali (disciplinate, inizialmente, dal D.P.R. n. 465 del 1997, artt. 18 e 19 e successivamente dall’art. 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali 1998-2001, dalla L. 27 luglio 2004, n. 186 che abrogò del D.P.R. n. 465 del 1997, l’art. 18 dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, interpretata autenticamente dalla L. n. 246 del 2005) hanno ritenuto che la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 49, – che disciplina la possibilità del reinquadramento e dell’accesso alla dirigenza a seguito del passaggio ad altra P.A. – non si applica, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica e teleologica della norma, ai segretari comunali o provinciali trasferiti per effetto di procedure di mobilità già esaurite alla data di entrata in vigore della citata legge. La disposizione normativa si riferisce, invero, ai soli processi di mobilità eventuali e futuri, dovendosi ritenere che una diversa interpretazione sarebbe lesiva del principio costituzionale dell’accesso alla P.A. per concorso pubblico, applicabile anche alla dirigenza.

Il suddetto circoscritto ambito di applicazione viene ricavato, dalle Sezioni Unite, non solo da elementi testuali della disposizione normativa (quali: l’incipit del comma 49, che rinvia ai processi di mobilità disciplinati dal comma 48; lo stesso comma 48, collegato al blocco delle assunzioni previsto dal comma 47, che detta una disciplina derogatoria rispetto al contratto collettivo di settore 1998-2001 e rivolta al futuro, in quanto delimitata dalle regole che le parti sociali, in sede di rinnovo del contratto collettivo, vorranno adottare; la previsione del limite del contingente di spesa contenuto nel comma 49) ma altresì da una interpretazione sistematica e teleologica della normativa del 2004, che si colloca nell’ambito di un graduale e costante processo di limitazione dell’accesso alla dirigenza delineato sia dal legislatore che dalle parti sociali. Invero, la regola dettata dal D.P.R. n. 465 del 1997 prevedeva – in caso di passaggio ad altra P.A. – l’attribuzione della qualifica di provenienza; il c.c.n.l. 19982001 dei segretari comunali e provinciali ha, da una parte, rivisto il sistema di classificazione e, dall’altra, consentito l’accesso alla dirigenza solamente alle qualifiche più elevate; la L. n. 186 del 2004 ha uniformato la mobilità dei segretari comunali e provinciali alla disciplina generale sulla mobilità dettata dal T.U. sul pubblico impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30); la L. n. 311 del 2004, interpretata autenticamente dalla L. n. 246 del 2005, ha apportato ulteriori modifiche in senso riduttivo, prevedendo che anche per i segretari comunali e provinciali delle qualifiche più elevate l’accesso alla dirigenza non costituisse più la regola. Interpretare, pertanto, la L. n. 311 del 2004, art. 12, comma 49 in maniera così estensiva da imporre una generalizzazione dell’accesso alla dirigenza sulla base dei due requisiti ivi previsti (servizio di segretario svolto per almeno tre anni ed esercizio dell’opzione per la mobilità prevista dal D.P.R. n. 465 del 1997) sarebbe fortemente contraddittorio con l’evoluzione normativa e contrattuale riscontrata in materia di mobilità dei segretari comunali e provinciali. Nè può correttamente invocarsi il principio di conservazione affermato dall’art. 1367 c.c., criterio sussidiario e concernente l’interpretazione degli atti negoziali (e non normativi), anche a fronte della sussistenza di casi, seppur modesti, di procedure di mobilità in atto alla data dell’entrata in vigore della L. n. 311 del 2004.

4 – Il Collegio intende dare continuità all’orientamento giurisprudenziale espresso nelle decisioni sopra richiamate, che hanno ribadito le conclusioni alle quali questa Sezione era già pervenuta con le sentenze n. 165/2014, 1047/2014, 1324/2014, orientamento ripreso dalle recenti ordinanze nn. 16521, 12035, 12034, 12033 e 7620 del 2016.

5- Non si ravvisano profili di illegittimità costituzionale della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 49 oltre che per le ragioni già indicate dalle Sezioni Unite (cfr punti 60-64 sentenza n. 784, 59-62 sentenza n. 785, 60-64 sentenza n. 786), per il principio costantemente affermato dalla Corte Costituzionale secondo cui “lo stesso naturale fluire del tempo è valido elemento diversificatore delle situazioni giuridiche ” (cfr. fra le tante Corte Cost. nn. 61/2010, 170/2009, 94/2009, 341/2007) sicchè non è ipotizzabile ingiustificata disparità di trattamento a fronte di una disciplina differenziata applicata alla stessa categoria di soggetti in momenti temporali diversi.

6 – Ragioni analoghe portano ad escludere il contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 CEDU, giacchè, anche a voler prescindere dalla questione dell’applicabilità della norma nelle sole ipotesi in cui vengano in rilievo le altre norme sostanziali della Convenzione preposte a tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (fra le più recenti Corte EDU 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, p. 54; 7 febbraio 2013, Fabris contro Francia, p. 47; 22 marzo 2012, Konstantin Markin contro Russia), la giurisprudenza della Corte è costante nell’affermare che una disparità di trattamento è discriminatoria solo qualora “manchi di una giustificazione oggettiva e ragionevole”, “quando non persegua un fine legittimo” ovvero non sussista “un rapporto di ragionevole proporzionalità tra i mezzi impiegati ed il fine perseguito” (Corte EDU 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, p. 59; 25 ottobre 2005, Niedzwiecki contro Germania; 27 marzo 1998, Petrovic contro Austria, p. 30; 1 febbraio 2000, Mazurek contro Francia, p. 46 e 48).

Dette condizioni difettano nella fattispecie perchè l’inquadramento del M. è stato disposto nel rispetto della normativa all’epoca vigente, in relazione alla quale il diritto di opzione era stato esercitato, per cui nessuna compromissione dei diritti riconosciuti dalla Carta può essere ravvisata, posto che il trattamento più favorevole per gli appartenenti alla categoria, invocato quale termine di comparazione, è sopravvenuto in un momento in cui la procedura di mobilità si era conclusa, il che esclude ogni profilo discriminatorio della disciplina.

7 – Non può trovare accoglimento la richiesta di rinvio del procedimento in attesa di interventi legislativi, che parte resistente prospetta essere in corso, intesi a definire la posizione dei segretari comunali interessati dal contenzioso in esame, poichè le circostanze dedotte a sostegno della richiesta non fanno apparire certa nè imminente la risoluzione della questione.

Al riguardo giova pure ricordare che il principio della ragionevole durata del processo, che ha rilievo costituzionale (art. 111 Cost., comma 2, seconda parte), impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare attività processuali non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto del principio del contraddittorio, da garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a esplicare i propri effetti (cfr. Cass. n. 3189 del 2012; conf. Cass. 20422 del 2012). Ne consegue che al giudice è impedito di adottare provvedimenti che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione del giudizio, imponendogli un particolare rigore nel bilanciamento delle opposte ragioni, soprattutto nel giudizio di cassazione, caratterizzato da impulso d’ufficio (cfr. sent. n. 3189/12 cit.).

8 – In accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la controversia deve essere decisa nel merito con il rigetto, in base al principio di diritto su enunciato, della domanda introduttiva del giudizio.

8 – Le ragioni che hanno portato all’intervento delle Sezioni unite, giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda proposta da M.M..

Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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