Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19106 del 18/07/2018


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Civile Sent. Sez. U Num. 19106 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

Data pubblicazione: 18/07/2018

SENTENZA
sul ricorso 27377-2008 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore Generale pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO
SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A. (già SVILUPPO ITALIA S.P.A.), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MAROCCO 18, presso lo STUDIO TRIVOLI &
ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 36/4/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 26/09/2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/02/2018 dal Consigliere PASQUALE D’ASCOLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale
MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;
uditi gli Avvocati Vittorio Cesaroni per l’Avvocatura Generale dello
Stato ed Alessandro Trivoli.

Fatti di causa

1)

L’Agenzia del Territorio Ufficio provinciale di Campobasso

notificava alla Sviluppo Italia s.p.a. avvisi di liquidazione relativi a
imposta ipotecaria e imposta di bollo versate per le formalità di
cancellazione di ipoteca e privilegio speciale afferenti un
finanziamento concesso alla Ge.CO.srl.
In tal modo revocava, per carenza dell’elemento soggettivo, i benefici
fiscali di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 601 del 1973.

Ric. 2008 n. 27377 sez. SU – ud. 27-02-2018

-2-

TRIVOLI;

La Sviluppo Italia S.p.a. impugnava gli avvisi di liquidazione dinanzi
alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP), sostenendo di avere
diritto al regime agevolato, quale intermediario finanziario inserito
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993..

Tributaria Regionale con sentenza depositata il 26 settembre 2007
confermava la decisione di primo grado, rigettando la richiesta
dell’appellante Agenzia del Territorio.
1.1) Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 10
novembre 2008.
Parte intimata, ridenominatasi Agenzia nazionale per l’attrazione degli

investimenti e lo sviluppo d’impresa spa,

ha resistito con

controricorso e ha svolto ricorso incidentale condizionato.
Con provvedimento n. 10066/2014 la Sezione tributaria ha rigettato
l’eccezione di giudicato proposta dalla resistente e ha rimesso gli atti
al Primo Presidente per l’assegnazione del ricorso alle Sezioni unite.
Ha rilevato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla
questione controversa.
Ha osservato:
– che secondo l’orientamento dominante il regime agevolato ed il
beneficio fiscale previsti dall’art. 15 d.P.R. n. 601 del 1973 spettano
dal punto di vista soggettivo solo alle aziende ed istituti di credito (e
le loro sezioni e/o gestioni speciali) e cioè ad enti istituzionalmente

Ric. 2008 n. 27377 sez. SU – ud. 27-02-2018

-3-

La CTP (sentenza 227/305) accoglieva il ricorso e la Commissione

preposti all’esercizio del credito, ovvero, alla raccolta e all’erogazione
del risparmio tra il pubblico, ma non agli intermediari finanziari,
iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 del T. U.B., quale è la società
Sviluppo Italia S.p.A.

contenzioso tra Sviluppo Italia S.p.A. (ora Agenzia Nazionale) ed
Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) e su cui invano era
stata imperniata l’eccezione di giudicato – ha riconosciuto il beneficio
alla ricorrente, poichè «tale limitazione non corrisponde più alla
mutata realtà giuridica».
1.2)

Le Sezioni Unite con ordinanza 11373/2015 hanno sollevato

questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 601 del 1973, art.
15, «nella parte in cui esclude l’applicabilità dell’agevolazione
fiscale, prevista per i finanziamenti a medio o lungo termine effettuati
dalle banche, anche ai medesimi finanziamenti posti in essere da
intermediari finanziari».
Pronunciatasi la Corte Costituzionale, la causa è stata nuovamente
fissata per la trattazione in pubblica udienza.
Ragioni della decisione
2)

Con la sentenza n. 242 del 2017 la Corte Costituzionale ha

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, primo comma, del
dPR 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni
tributarie) – nella versione in vigore anteriormente alle modifiche

Ric. 2008 n. 27377 sez. SU – ud. 27-02-2018

-4-

– che per contro Cass. civ. n. 5845/2011 – che ha deciso analogo

apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)» – nella parte in cui esclude
l’applicabilità dell’agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe

Ha infatti ritenuto che <

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