Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19105 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28625/2012 proposto da:

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 62,

presso lo studio dell’avvocato CATERINA MAFFEY, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO, MINISTERO

ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 103/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 18/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MAFFEY che ha chiesto

raccoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Concessionario del Servizio di Riscossione per la provincia di Avellino aveva emesso una cartella di pagamento con la quale recuperava a tassazione crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8, relativi all’anno (OMISSIS), nei confronti di F.C. in relazione alla sua attività di impresa individuale di noleggio di attrezzature per trivellazioni e, per lui, nei confronti dei suoi eredi F.G., F.M., F.V. e R.M..

Avverso la suddetta cartella di pagamento proposero ricorso gli eredi di F.C. davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino assumendo che l’eredità di F.C., a loro pervenuta a seguito di accettazione con beneficio di inventario, non ricomprendeva il patrimonio della azienda individuale del de cuius nel suo complesso di attività e passività ma soltanto quello personale. Infatti con testamento olografo pubblicato in data (OMISSIS) il de cuius aveva disposto legato dell’azienda artigianale della ditta individuale F.C. a favore della GMG Trivellazioni di Fo.Ma. sas, testualmente disponendo che in esso legato fossero ricompresi anche i debiti e le passività verso qualsiasi creditore.

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino accolse il ricorso con sentenza avverso la quale propose appello l’Agenzia delle Entrate.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania accolse il ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado in quanto era già intervenuta tra le parti precedente sentenza passata in giudicato in relazione all’avviso di recupero del credito d’imposta (cui si riferiva la cartella di pagamento impugnata)che aveva definitivamente stabilito l’obbligo di restituzione delle somme richieste con la cartella di pagamento da parte dei ricorrenti eredi.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione F.V. con quattro motivi e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 e 24 Cost., artt. 101, 330, 170, 137, 160 e 161 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38, 49, 51, 61, 20, 53 e 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto alle parti appellate non era stato notificato l’atto di appello e la relativa citazione in giudizio, con conseguente inammissibilità dell’appello e nullità degli atti del giudizio di secondo grado e della relativa sentenza.

Infatti F.V., al pari degli altri eredi, elesse domicilio nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado presso il suo procuratore e difensore Dott. Antonio Di Vito in Mercogliano Via Nazionale 59 mentre l’atto di appello è stato notificato alla parte personalmente nella sua residenza personale. Pertanto il giudizio di appello si era svolto in assenza dell’appellato con conseguente nullità assoluta di tutti gli atti del giudizio e della sentenza di secondo grado per violazione del principio del contraddittorio nei riguardi del convenuto non costituitosi e lesione del diritto di difesa,in mancanza di sanatoria.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 358 327 c.p.c. ed art. 2909 c.c., in relazione agli artt. 111 e 24 Cost., artt. 101, 330, 170, 137, 160 e 161 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38, 49, 51, 61, 20, 53 e 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, in mancanza di notifica dell’atto di appello alle parti appellate che non si erano costituite in giudizio, la sentenza di primo grado della CTP di Avellino 123/01/2009 era passata in giudicato per decorso del termine annuale scadente il 6/6/2010.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., ed art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il giudice di appello non ha motivato in ordine all’affermazione che il tema decidendum del presente giudizio era coperto da precedente giudicato in virtù delle sentenze 49/02/2005 della CTP di Avellino e 371/04/2008 della CTR di Salerno ambedue favorevoli all’Ufficio e ciò in quanto le due sentenze attengono a fatti diversi ed estranei al presente giudizio.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione dell’art. 100 c.p.c., artt. 112 e 324 c.p.c., art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’Agenzia ricorrente in appello non ha appellato la sentenza di primo grado (nè il giudice di appello si è pronunciato) in ordine alla autonoma ratio decidendi relativa alla estraneità dell’obbligazione tributaria alla massa ereditaria in quanto ricompresa piuttosto nel legato del de cuius disposto in favore di soggetto terzo, e così facendo ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado fondata su plurime ratio decidendi distinte ed autonome.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al primo motivo, assorbiti gli altri.

Infatti, sul primo motivo di ricorso, occorre chiarire che nel processo tributario la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta “ex officio” la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata “ex tunc” secondo il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 2.

Infatti secondo Sez. 5, nr. 12269 del 25/05/2007.

“In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente, costituito personalmente in giudizio nella vigenza del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, si sia munito di difensore a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed abbia eletto domicilio presso di lui, la notifica della sentenza eseguita presso l’abitazione del contribuente è priva di effetti ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546, cit. art. 17”.

Più recentemente sulla notifica dell’atto di appello alla parte personalmente anzichè al procuratore costituito, sez. 6-5, Ordinanza n. 2707 del 06/02/2014 ha statuito che “Nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta “ex officio” la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata “ex tunc” secondo il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 2.

Pertanto nella fattispecie il giudice di appello avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica al fine di consentire all’appellato la costituzione, e fin mancanza di tale adempimento, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di primo grado per tale adempimento.

Le considerazioni che precedono inducono all’accoglimento del ricorso in ordine al primo motivo, assorbiti gli altri con rinvio al giudice di primo grado anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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