Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19105 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 16/07/2019), n.19105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17302-2018 R.G. proposto da:

S.C.I. SRL, in persona dell’Amministratore Unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 211, presso lo

studio dell’avvocato RICCARDO ANDRIANI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

SARDA ADVERTISING SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA R.B. CRIVELLI 50,

presso lo studio dell’avvocato SELENE SABELLICO, rappresentata e

difesa dall’avvocato LORENZO ANTONIO CIONTI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 8964/2018 del

TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che conclude

per l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza, con

conseguente dichiarazione della competenza del Tribunale di Roma.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Roma, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto da S.C.I. s.r.l. (SCI) nei confronti di Sarda Advertising s.r.l. (Sarda) per il pagamento della somma di Euro 5.441,85 quale corrispettivo pattuito per il servizio di affissione pubblicitaria, ha dichiarato l’incompetenza per territorio del tribunale adito in favore del Tribunale di Cagliari, quale foro generale della ingiunta.

Il tribunale ha rilevato che nella specie non c’era una prova del momento perfezionativo del rapporto contrattuale idonea a radicare in Roma la competenza territoriale ai sensi dell’art. 20 c.p.c., nè si poteva identificare in Roma il luogo in cui doveva eseguirsi l’obbligazione. Questa infatti doveva eseguirsi nel territorio di Cagliari. Secondo il tribunale nemmeno poteva valere, ai fini di radicare la competenza del foro di Roma, la considerazione che si richiedeva il pagamento del corrispettivo, non essendo il credito fatto valere con l’ingiunzione certo, liquido ed esigibile.

Contro la sentenza SCI ha proposto regolamento di competenza affidato a due motivi.

Sarda ha resistito con controricorso, depositando memoria.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 20 c.p.c. in relazione al principio del forum contractus.

Il contratto si era concluso in Roma, a seguito dello scambio di proposta e accettazione tramite mail, come da documenti prodotti in corso di causa: in particolare con la mail del 24 febbraio 2015, pervenuta al proponente in Roma, Sarda aveva accettato per l’affissione il corrispettivo di Euro 5.650,00. A tale mail aveva fatto seguito l’ulteriore mail del 2 marzo 2015, pervenuta anch’essa in Roma, con la quale erano definite le modalità di pagamento.

Il secondo motivo denuncia violazione della stessa norma in relazione al forum solutionis causa.

La corrispondenza sopra richiamata documentava nello stesso tempo che il corrispettivo era stato preventivamente pattuito, come risultava del resto anche dal fatto cha la ingiunta, dopo la emissione della fattura, chiese e ottenne uno storno parziale, concesso con nota di credito.

Il ricorso è palesemente fondato.

In tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18,19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza, l’eccezione deve essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlata competenza del giudice adito (Cass. n. 17311/2018; n. 15966/2011).

Diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, in presenza dell’eccezione di controparte non era onere dell’ingiungente dare la prova del momento perfezionativo dell’accordo in guisa da giustificare la competenza del foro di Roma, essendo piuttosto onere dell’opponente (convenuta in senso sostanziale) provare la ricorrenza dei presupposti per una diversa competenza rispetto a quella individuata dal creditore.

In aggiunta al richiamo di tale principio, già sufficiente a sconfessare il criterio posto dal tribunale a fondamento della statuizione di incompetenza, si deve rilevare che i documenti richiamati dal ricorrente, trascritti nel ricorso per cassazione, appaiono in linea di principio idonei a dare la prova sia della conclusione del contratto, per il quale non si richiedeva la forma scritta, sia della preventiva determinazione del corrispettivo.

Ed invero, secondo Sarda, ciò che mancherebbe nella specie è la possibilità di “individuare con il necessario rigore il momento perfezionativo”.

A tal fine essa richiama alcuni passaggi di una lettera della creditrice SCI del 28 gennaio 2016, ove questa riconosce che “alcun contratto è stato sottoscritto dalla sua assistita” (Sarda), nonchè della ulteriore lettera del 28 maggio 2016, in cui sempre SCI evidenzia che “la sua assistita non ha inteso firmare la commissione n. 80/R inviata il 10 marzo 2015”.

In considerazione di tali contenuti la controricorrente degrada le comunicazioni a mezzo mail di cui sopra a veicolo di una trattativa preliminare a cui doveva far seguito un contratto scritto per regolarizzare l’accordo. “Invece il rapporto sorto fra le parti è rimasto privo della condivisione su molti elementi del rapporto, fra cui – è questa è la carenza significativa a determinante – anche il corrispettivo”. Il che era avvalorato, sempre secondo la controricorrente, dalle molteplici contestazioni insorte circa il quntum debeatur e dalle numerose proposte e controproposte, poi culminate nello slittamento della data di affissione di addirittura 51 giorni rispetto alla data inizialmente indicata nelle commissioni.

A tali rilievi si deve replicare che l’inciso sopra trascritto, con il quale si fa riferimento alla mancanza del contratto scritto, è all’evidenza un frammento di una corrispondenza più ampia, che, di per sè, non contraddice la pregressa conclusione del contratto in modo diverso.

Analogamente, quanto alla corrispondenza del 27 maggio 2016, il passaggio di essa trascritto nel controricorso sembra integrare solo una replica a una contestazione di Sarda sul quantum.

Del resto Sarda ancora in questa sede prospetta solo un semplice dubbio riguardo al modo e al luogo di conclusione del contratto, inidoneo per definizione a radicare altrove la competenza per territorio identificata in base alla domanda del creditore.

Secondo il Tribunale di Roma neanche l’art. 1182 c.c., comma 3, poteva bastare a radicare nella specie la competenza del foro di Roma, poichè il criterio del domicilio del creditore è applicabile solo al caso di obbligazione “titolate”.

In disparte il rilievo che l’obbligazione dedotta in giudizio aveva sicuramente tale carattere, avendo il creditore richiesto il pagamento di un corrispettivo dovuto in base a un contratto, la sentenza ritiene di trovare conferma di tale assunto nel principio di Cass., S.U., 17989/2016: “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’art. 1182 c.c., comma 3, sono agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell’art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell’art. 20 c.p.c., u.p. – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l’art. 38 c.p.c., u.c.”.

Ora nella specie è stato già chiarito che la richiesta del creditore di quel determinato importo non aveva nulla di arbitrario, trovando un univoco riscontro nei documenti prodotti. E’ stato già anticipato, inoltre, che la ingiunta dopo la emissione della fattura chiese e ottenne uno storno parziale, concesso con nota di credito.

Il tribunale, pertanto, avrebbe dovuto fare applicazione del diverso principio secondo cui in presenza dei presupposti che identificano il forum destinatae solutionis nel domicilio del creditore (art. 1182 c.c., comma 3), le eccezioni della controparte non rendono illiquido il credito, ma attengono al merito della causa (Cass. n. 4821/1997; conf. Cass. n. 18037/2011; n. 12455/2010; n. 7674/2005).

In conclusione il regolamento è fondato in ordine a tutti i profili di censura.

La sentenza va pertanto cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, che provvederà anche sulle spese del regolamento di competenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento; fissa per la riassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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