Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19105 del 15/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 15/09/2020), n.19105
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21523-2018 R.G. proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
C.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 199/2018 della Corte d’appello di Catanzaro,
depositata il 29/01/2018;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli
artt. 376 e 380-bis c.p.c.;
letto il ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16 giugno 2020 dal Consigliere Dott. Cosimo
D’Arrigo.
Fatto
RITENUTO
C.R. ha proposto opposizione avverso un’iscrizione ipotecaria effettuata dall’agente di riscossione Equitalia Sud s.p.a. (cui ora è subentrata ex lege l’Agenzia delle Entrate Riscossione), denunciando che il debito nei confronti del Ministero della Giustizia era stato già saldato dal coobbligato in solido C.M. pochi giorni dopo la notifica della cartella di pagamento e circa un anno prima dell’apposizione del vicolo d’indisponibilità sul suo immobile.
Il Tribunale di Vibo Valentia accoglieva la domanda e condannava l’Ente impositore al pagamento delle spese processuali, nonchè al risarcimento dei danni subiti dal C., che liquidava equitativamente in Euro 10.000,00. Riteneva l’agente di riscossione carente di legittimazione passiva per la domanda risarcitoria e compensava le spese di lite fra questo e l’opponente.
Il Ministero della Giustizia impugnava la decisione, limitatamente al capo contenente la condanna al risarcimento dei danni. Le parti appellate restavano contumaci. La Corte d’appello di Catanzaro rigettava il gravame, qualificando la condanna come resa ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, ed osservando che era onere dell’Ente creditore avvertire l’agente di riscossione dell’intervenuto pagamento del credito e, conseguentemente, sgravare il ruolo esattoriale.
Avverso tale decisione il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Diritto
CONSIDERATO
In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.
Con l’unico motivo in esame, il Ministero deduce la violazione dell’art. 96 c.p.c., comma 2. In realtà, il ricorso è interamente incentrato su un’osservazione in fatto, ossia che il pagamento del coobbligato C.M., che estinse anche il debito di C.R. ben prima che venisse eseguita l’illegittima iscrizione ipotecaria sull’immobile di proprietà di quest’ultimo, venne effettuato presso l’agente di riscossione. Pertanto, secondo il Ministero avrebbe dovuto essere quest’ultimo, anzichè l’ente impositore, ad astenersi dal procedere all’iscrizione ipotecaria.
In realtà, tale doglianza – che non sembra neppure adombrare ragioni di legittimità – non tiene conto delle ragioni della decisione impugnata, ove correttamente si rileva che solo il Ministero avrebbe potuto provvedere allo sgravio del ruolo esattoriale del C..
Ed invero, lo sgravio del tributo dal ruolo è di competenza esclusiva dell’ente titolare del credito erariale. In mancanza, non può l’agente di riscossione astenersi dal porre in essere le opportune azioni conservative e cautelari.
E’ pertanto, del tutto irrilevante (oltre che non adeguatamente comprovata, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) la circostanza che il pagamento della cartella di pagamento sia avvenuto per il tramite di Equitalia Sud s.p.a..
Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, poichè la parte intimata non ha svolto in questa sede attività difensiva.
Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, trattandosi di un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020