Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19105 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 01/08/2017, (ud. 11/04/2017, dep.01/08/2017),  n. 19105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14011-2015 proposto da:

RHS ITALIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE CASTRENSE 8, presso Studio Legale Casaccia e Associati,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CASACCIA, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SABOTINO 2, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ZAZA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2713/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/05/2014 R.G.N. 1237/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2017 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CLAUDIO ZAZA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 2713/2014 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del 10.2.1010 emessa dal Tribunale della stessa città, dichiarava l’inefficacia del licenziamento intimato a T.G. in data 26.6.2007 e, per l’effetto, condannava la RHS Italia spa in liquidazione a reintegrare il suddetto lavoratore nel posto di lavoro e a corrispondergli le retribuzioni globali di fatto dal licenziamento fino alla reintegrazione.

2. Il T., operarlo meccanico manutentore inquadrato nel 3^ livello del CCNL Metalmeccanici, in servizio presso l’Aeroporto “(OMISSIS)” di (OMISSIS), era stato licenziato all’esito di una procedura per riduzione di personale per la perdita di un appalto che aveva determinato un esubero di personale non collocabile in CIG o CIGS nè impiegabile altrove part-time.

3. A fondamento della propria decisione i giudici di secondo grado evidenziavano che: 1) le ragioni poste a base della procedura di riduzione del personale erano effettive con riferimento alla sensibile contrazione dei lavori, derivante dalla perdita di una importante commessa, non compensabile con il servizio di manutenzione affidato alla società da parte di SEA; 2) sussisteva, invece, la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, perchè la società non aveva proceduto alla doverosa comparazione con tutti i dipendenti delle varie sedi (tra cui quella di Milano) e non aveva dimostrato che non era possibile alcuna comparazione con i lavoratori addetti, appunto, a cantieri diversi da quello soppresso.

4. Per la cassazione propone ricorso la RHS Italia spa in liquidazione affidato ad un unico articolato motivo.

5. Resiste con controricorso T.G..

6. Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del primo Presidente in data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Con un unico articolato motivo la società lamenta la violazione ed errata applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, nonchè l’errore nei presupposti e la illogicità manifesta della decisione. Sostiene che erroneamente la Corte distrettuale aveva, da un lato, ritenuto congrua ed adeguata la procedura di licenziamento collettivo in considerazione del fatto che la commessa affidata dagli aeroporti di Milano non potesse compensare il dichiarato esubero del personale e, dall’altro, che fosse necessario prendere in considerazione anche tale commessa. Deduce di avere precisato, nella memoria di costituzione del giudizio di appello, che non era possibile estendere il raggio di azione a tutte le unità presenti sul territorio nazionale per il fatto che le sedi di Siena, Pisa e Palermo erano ricoperte da personale a tempo determinato e/o con mansioni diverse e che comunque il personale di RHS Italia si era dimostrato riluttante a trasferimenti fuori Roma.

3. Il motivo è infondato.

4. In primo luogo, va evidenziato che il vizio di illogicità della motivazione, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile nel caso di specie ratione temporis in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata, non è più sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di un “minimo costituzionale” (cfr. cass. Sez. Un. n. 8053/2014) sussistente quando l’esposizione non sia idonea a rivelare la ratio decidendi, quando vi sia contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ovvero in presenza di una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile: ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame perchè la Corte distrettuale, con ragionamento adeguato e logico, ha dapprima valutato in astratto le ragioni che hanno portato alla procedura di riduzione del personale per la sensibile contrazione dei lavori e, poi, in concreto, ha esaminato la singola posizione del T., con due valutazioni, svolte su piani diversi, perfettamente lineari razionalmente.

5. In secondo luogo, deve essere sottolineato che la Corte territoriale si è attenuta al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la riduzione del personale deve investire l’intero ambito aziendale a meno che gli specifici rami di azienda interessati siano caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre (Cass. 3.5.2011 n. 9711; Cass. 12.1.2015 n. 203).

6. Il corretto riferimento all’applicazione di tale principio, da parte dei giudici di seconde cure, esclude qualsiasi violazione delle norme di diritto denunziate.

7. In terzo ed ultimo luogo, giova sottolineare che la Corte distrettuale ha rilevato che la società non aveva dimostrato di avere effettuato alcuna comparazione del T. con i lavoratori addetti a cantieri diversi da quello cui questi era addetto.

8. Non si verte, pertanto, in una fattispecie di “omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti”, come invece richiede la norma modificata di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, che preclude, altresì, un nuovo accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione ai fini istruttori, ma in una istanza di un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa già valutate congruamente dalla Corte territoriale.

9. A ciò va, poi, aggiunta la genericità della prospettazione della ricorrente circa una avvenuta non contestazione di controparte, sul fatto dell’impossibilità di valutare tutte le unità lavorative presenti anche in altri cantieri ovvero sul rifiuto al trasferimento dei lavoratori licenziati presso altri cantieri, in considerazione della mancata specifica indicazione dei relativi documenti probatori e dei dati precisi in ordine alla effettiva consistenza lavorativa degli altri reparti potenzialmente interessati alla procedura di mobilità al fine di ritenere sussistente la dedotta presunzione.

10. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

11. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favorè del Procuratore del controricorrente che ha avanzato specifica richiesta. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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