Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19104 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. II, 19/09/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 19/09/2011), n.19104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PARROCCHIA SS ECCE HOMO (OMISSIS) in persona del Parroco e legale

rappresentante pro tempore PADRE S.G., ENTE MORALE

PROV SICILIA CONGREGAZIONE SS REDENTORE (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante pro tempore PADRE P.D.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GORIZIA 22, presso lo studio

dell’avvocato LUDOVICO MOTTI BARSINI, rappresentati e difesi

dall’avvocato VARVARO CARLO;

– ricorrenti –

contro

R.S., CONVENTO S GREGORIO PAPA ORD AGOSTINIANI SCALZI,

SO.BR., R.R., R.I., R.A.;

– intimati –

sul ricorso 3979-2006 proposto da:

R.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA REGGIO EMILIA 29, presso Io studio dell’avvocato MANISCALCO

BASILE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VITTORELLI GIOVANNA;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

ENTE MORALE PROV SICILIA CONGREGAZIONE SS REDENTORE in persona del

legale rappresentante pro tempore, SO.BR., PARROCCHIA SS

ECCE HOMO in persona del legale rappresentante pro tempore, CONVENTO

S GREGORIO PAPA ORDINE AGOSTINIANI SCALZI, R.R., R.

I., R.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1172/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 29/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCTALLI;

udito l’Avvocato MOTTI BARSINI Ludovico, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato VARVANO Cario, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato MANISCALCO BASILE Giovanni, difensore del resistente

che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto dei

ricorsi.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Con atto pubblico del 18.7.1956 la sig.ra Ru.An. donò un appezzamento di terreno di sua proprietà, sito in (OMISSIS), al Convento di S. Gregorio Papa dell’ordine degli Agostiniani Scalzi, che tuttavia non aveva validamente accettato, per mancanza delle occorrenti autorizzazioni, la liberalità. Questa pertanto, a seguito di un giudizio promosso nel 1964 dagli eredi della donante (deceduta nel (OMISSIS)), venne dichiarata invalida dal locale tribunale, con sentenza del 20.2.67, confermata in appello ed in cassazione.

Nelle more di tale processo, tuttavia, una parte di quel fondo, esteso mq. 500 circa, era stato oggetto di successive alienazioni, prima (con compravendita del 26.6.63) a favore di P.G., parroco dell’Ente Morale Parrocchia del S.S. Ecce Homo, poi, da parte del predetto (con donazione del 29.10.69) all’Ente Morale Provincia di Sicilia della Congregazione del Redentore.

Dalle suesposte vicende scaturirono, su iniziativa di S. R. e R.G., eredi della suddetta Ru.An., rivendicanti la proprietà del suolo per la dedotta invalidità dei citati trasferimenti, tre giudizi, promossi con rispettive citazioni de 4.12.72, 16.8.78 e del 3.12.84, integrati da chiamate in garanzia ed in ritenuta integrazione del contraddittorio successivamente riuniti dall’adito Tribunale di Palermo, diretti, i primi due, al recupero nei confronti dei suddetti enti ecclesiastici e del sacerdote P. del menzionato “spezzone triangolare” di mq. 500, il terzo, di altre più piccole superfici (pur facenti parte della originaria donazione dichiarata invalida, ma non compresi nella compravendita tra il Convento ed il P.), il cui illegittimo impossessamento da parte della Parrocchia e della Congregazione gli attori lamentavano. Alle domande attrici si contrapponevano quelle riconvenzionali, proposte dagli enti ecclesiastici per quanto di rispettivo interesse, di dichiarazione dell’avvenuto acquisto della proprietà dei suoli in questione, per usucapione decennale o ventennale.

All’esito di un lungo e complesso iter processuale, nel corso del quale si era proceduto a prove orali e consulenza tecnica di ufficio ed era stata, a seguito dell’accertamento della morte del P., dichiarata l’interruzione del giudizio, cui non aveva fatto seguito la relativa riassunzione, il G.O.A della sezione stralcio del tribunale palermitano, con sentenza dei 12.2.99-15.5.00, adottava le seguenti statuizioni:

a) dichiarava la nullità della donazione del 29.10.69 e, per effetto, condannava la Congregazione del S.S. Redentore a rilasciare agli eredi R. il “terreno triangolare” di mq. 500, come individuato dal c.t.u.;

b) condannava inoltre il suddetto ente ecclesiastico al rilascio in favore degli attori di altri due “spezzoni di terreno”, il primo di mq. 35 ed il secondo di mq. 90, 46, anche individuati dall’ausiliare;

c) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla Parrocchia Ecce Homo, dichiarava quest’ultima proprietaria, per usucapione, di altri due “spezzoni” di terreno (di mq. 60, 80 e 12, 16), oggetto del terzo giudizio, sui quali era stata edificata una cappella;

d) respingeva ” la domanda di fruttificazione e di risarcimento dei danni proposte dagli attori”;

e) rigettava le domande riconvenzionali proposte dalla Congregazione suddetta nonchè le altre domande proposte dai R. contro la Parrocchia Ecce Homo;

f) condannava la Congregazione alle spese nei confronti degli attori e compensava interamente quelle tra la Parrocchia e le altre parti.

A seguito dell’appello proposto dalla Congregazione, cui aveva resistito R.S., proponendo appello incidentale a sua volta resistito dalla Parrocchia Ecce Homo, nella contumacia di R.G. e del Convento S. Gregorio Papa, la Corte di Palermo, con sentenza del 3.6-29.9.05, così decideva:

1) dava atto del passaggio in giudicato, per mancata impugnazione, della statuizione relativa all’usucapione del suolo occupato dalla cappella;

2) respingeva il motivo dell’appello principale invocante l’estinzione del giudizio, per omessa riassunzione a seguito della morte del P., confermando l’assunto del giudice di primo grado, secondo cui tale omissione aveva precluso soltanto l’esame della domanda proposta contro il suddetto;

3) in accoglimento dell’appello incidentale del R., condannava la Parrocchia al rilascio anche di un “piccolo spazio triangolare di mq. 12, 16 della p.lla 201/cm;

3) in ulteriore accoglimento di tale gravame, condannava la Parrocchia e la Congregazione, in solido, al pagamento della somma di Euro 43.000,00 con gli interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, a titolo di ristoro, equitativamente liquidato, dei frutti non percepiti;

4) confermava nel resto la sentenza impugnata, così rigettando integralmente il gravame principale, per le ragioni, testualmente riportandole, dedotte dal costituito appellato;

5) condannava infine la Parrocchia e la Congregazione al solidale rimborso delle spese in favore di R.S..

I suddetti enti soccombenti hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione contro la suddetta sentenza, deducendo cinque motivi.

Ha resistito R.S. con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Non hanno svolto attività difensive il Convento S. Gregorio Papa dell’Ordine degli Agostiniani Scalzi, nè gli evocati eredi di R. G., nelle more deceduto, So.Br., R.R., R.I. e R.A..

Sono state infine depositate memorie illustrative dai difensori delle parti costituite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei reciproci ricorsi ai sensi dell’art. 335 cp.c. Con il primo motivo di quello principale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3O3 e 305 c.p.c., degli artt. 1476 e 1483 c.c., nonchè insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, censurandosi la reiezione del motivo di appello relativo alla mancata dichiarazione di estinzione del giudizio, non riassunto a seguito dell’interruzione per la morte del P., confutandosi l’affermazione secondo cui la mancata riassunzione avrebbe precluso soltanto l’esame delle domande proposte contro il suddetto, in contrario osservandosi che della materia del contendere faceva parte anche l’azione di garanzia proposta dal medesimo nei confronti del Convento di S. Gregorio Papa, rigettata per mancata coltivazione da parte degli eredi, il cui “interesse morale e materiale” al riguardo sarebbe rimasto frustrato.

Il motivo, fondato per quanto di ragione, va accolto nei termini di seguito indicati. La motivazione (peraltro limitata ad una, letterale e meramente adesiva, trascrizione delle deduzioni dell’appellato) con la quale è stato disatteso il corrispondente motivo di gravame, è condivisibile nella parte in cui ha escluso che il processo si fosse estinto ex art. 305 c.p.c. (dacchè tale conseguenza era stata impedita dalla tempestiva proposizione, ex art. 303 c.p.c., del ricorso riassuntivo, a seguito dell’interruzione), ma è invece erronea in quella in cui non ha considerato che, nel particolare contesto della complessa controversia, caratterizzato da cause connesse ed interdipendenti, sussisteva una situazione di evidente litisconsorzio processuale, in virtù del quale le domande proposte da e contro il P., indispensabile anello della catena traslativa dei beni in questione e chiamato in giudizio dagli stessi attori, quale principale artefice dell’operazione, che aveva consentito ai due enti ecclesiastici di immettersi in possesso dei suoli, risultavano ormai inscindibili dalle rimanenti.

Tanto deve ritenersi in quanto era stato richiesto un accertamento, il cui principale oggetto atteneva proprio e direttamente alla validità o meno dell’acquisto operato dal suddetto, e che, solo di riflesso, avrebbe dovuto, nell’uno o nell’altro senso, spiegare, per espressa volontà delle parti, effetti rispetto alle pretese rivendicative attrici o, per converso, a quelle opposte, basate sull’usucapione, con riferimento alle quali occorreva accertare chi, se il medesimo, la Parrocchia (per conto della quale il P. aveva dichiarato di aver stipulato la compravendita) o la Congregazione, avesse esercitato, e con quali connotati soggettivi, il possesso sui beni. Essendovi state, al riguardo, una domanda di accertamento con efficacia di giudicato, cui il P., costituitosi, aveva resistito la successiva desistenza degli attori dalla stessa (già disattesa dal g.i. con ordinanza del 22.4.98), senza alcuna adesione della controparte, non poteva esimere il tribunale dal pronunziarsi al riguardo e, pertanto, dal disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della parte deceduta, ..facendo degradare la pronunzia ad un accertamento meramente incidentale. Tanto meno lo poteva, in considerazione della circostanza che lo stesso P. aveva, a sua volta, proposto anche una domanda di garanzia per evizione nei confronti dell’originario ente donatario del compendio immobiliare, il Convento di S. Gregorio Papa, dal quale aveva onerosamente acquistato il suolo, che poi aveva in parte adibito ad uso della Parrocchia ed in parte donato alla Congregazione; tale domanda, ormai entrata nel processo e dipendente da quelle proposte contro il P., sarebbe rimasta vanificata dalla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del medesimo.

A tale ultimo proposito, infine, è appena il caso di evidenziare come la pragmatica obiezione, secondo cui il P. sarebbe stato privo di eredi, oltre a risultare sfornita di alcun supporto probatorio, si palesa comunque priva di fondamento giuridico, considerato che, in mancanza di altri soggetti chiamati, in via legittima o testamentaria, a succedergli, la sua eredità sarebbe stata, in ultima ipotesi, devoluta allo Stato ai sensi dell’art. 586 cod. civ.. L’accoglimento, nei sopra indicati limiti, del mezzo d’impugnazione comporta l’assorbimento di quelli rimanenti del ricorso principale, nonchè del ricorso incidentale, tutti attinenti a questioni sostanziali relative al merito;va pertanto cassata la sentenza impugnata, per non aver dichiarato la nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza, inficiati dal rilevato difetto di contraddittorio, con conseguente rinvio del processo ex art. 383 u.c. in rel. 354 c.p.c. al giudice di primo grado.

Il regolamento delle spese del presente giudizio e dei precedenti gradi di merito va, infine, demandato al giudice ad quem.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo di quello principale, dichiara assorbiti i rimanenti motivi di tale ricorso, nonchè il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità del giudizio di primo grado, e rinvia al Tribunale di Palermo, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio e di quelli dei già svolti gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

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