Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19104 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19104 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE
sul ricorso 28580-2017 proposto da:
LO GIUDICE DAVIDE,

quale Procuratore del

LABORATORIO ANALISI CLINICHE
BATTERIOLOGICHE DI GUADAGNINO LUIGI & C.
S.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso
la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da
se medesimo;

– ricorrente contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO già
A.U.S.L. n.1 di AGRIGENTO;

– intimata –

Data pubblicazione: 18/07/2018

avverso l’ordinanza n. 26809/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, depositata il 14/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

-che l’avv. Davide Lo Giudice, quale procuratore del Laboratorio
analisi cliniche batteriologiche di Guadagnino Luigi e c. s.a.s.,
propone ricorso per correzione dell’errore materiale contenuto
nella ordinanza di questa Corte, n.26809 del 2017, che rigetta il
ricorso della Azienda Sanitaria provinciale di Agrigento nei
confronti del predetto Laboratorio, difeso dall’avv. Lo Giudice, e
liquida le spese in favore del controricorrente, omettendo, per
mero errore materiale, di pronunciare la distrazione delle spese in
suo favore, pur avendone l’avvocato fattone espressa richiesta nel
controricorso;
– che il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza
camerale non partecipata dinanzi alla sesta sezione, su proposta del
relatore che lo ha ritenuto manifestamente fondato;
– che il collegio ritiene di condividere la proposta del relatore;
– che è principio consolidato di questa Corte, infatti, quello
secondo il quale in caso di omessa pronuncia sull’istanza di
distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal
procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è
legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio
ne aveva formulato specifica richiesta (Cass. n. 3566 del 2016);

Ric. 2017 n. 28580 sez. M3 – ud. 11-04-2018
-2-

Rilevato:

- che non è prevista la liquidazione di spese legali per
l’eventuale fase di correzione dei provvedimenti.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone che nel

…oltre accessori e contributo spese generali.” Si legga : “…oltre
accessori e contributo spese generali, da distrarsi in favore dell’avv.
Davide Lo Giudice dichiaratosi anticipatario”.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione 1’11
aprile 2018.

\III Presidente

dispositivo della sentenza n. 26809 del 2017, laddove è scritto ”

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