Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19104 del 01/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 01/08/2017, (ud. 05/04/2017, dep.01/08/2017),  n. 19104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11270-2011 proposto da:

M.P., C.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIOACCHINO ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA

VACCARI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1721/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 29/12/2010 R.G.N. 854/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LUIGI OLANDA per delega Avvocato GIOIA VACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza 1721/2010, pronunciando sull’appello proposto da M.P. avverso la sentenza del Giudice del lavoro del locale Tribunale, compensava tra le parti le spese del primo grado di giudizio e confermava del resto la sentenza che aveva rigettato la domanda proposta dallo stesso M. nei confronti dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento datoriale.

3. La Corte territoriale ha osservato che:

– con il contratto stipulato tra le parti in data 16 dicembre 2004 e avente decorrenza dal 1 gennaio 2005, era stato conferito al dott. M. un incarico dirigenziale presso il Servizio di odontostomatologia del Presidio unico della ASI n. (OMISSIS) di Reggio Calabria, con “…funzioni di supporto, collaborazione e corresponsabilità con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale della struttura di appartenenza, da attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile”, mentre nessun cenno era stato fatto nel contratto al conferimento dell’incarico di responsabile di struttura, semplice o complessa; del resto lo stesso C.C.N.L. del comparto sanità, settore dirigenti medici, 1998/2001 aveva previsto che nella mobilità volontaria di un dirigente fra le aziende del comparto (il M. aveva premesso di essere stato dirigente responsabile dell’U.O. di odontostomatologia presso la ASL di Locri) allo stesso possa essere affidato un incarico di consulenza, studio, ricerca, verifica e controllo, ma senza direzione di struttura semplice o complessa (cfr. artt. 20, 27, 30 e 39 del CCNL);

– le mansioni esplicate dal ricorrente erano consistite non solo nelle consulenze indicate nel libero interrogatorio, ma anche in attività di base espletata presso l’ambulatorio odontoiatrico della ex Saub di (OMISSIS), operativo per l’attività di base, e ciò escludeva la perdita della manualità professionale lamentata, nè l’appellante aveva dimostrato che tale attività ambulatoriale fosse carente della fase lavorativa comprendente la manualità;

– non essendo il dott. M. dirigente con incarico di responsabile di struttura, erano del tutto ininfluenti le censure inerenti al mancato reperimento dei locali e delle attrezzature idonee a rendere funzionale l’unità operativa della quale non era titolare;

– quanto ai pretesi danni derivanti dalla mancata autorizzazione allo svolgimento di attività intramoenia, secondo il regolamento dell’azienda sanitaria, l’autorizzazione poteva essere concessa solo in casi eccezionali e comunque, quanto al periodo anteriore al marzo 2008 (epoca in cui l’autorizzazione venne concessa), la pretesa dell’appellante era del tutto generica in merito alla presunta ingiustizia dell’intervenuto diniego.

4. Per la cassazione di tale sentenza il dott. M. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. L’Azienda sanitaria è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la sentenza omesso di pronunciare sulla domanda risarcitoria di cui al punto 2 delle conclusioni di primo grado, riprodotta numero 3 delle conclusioni di appello, precisamente avente ad oggetto l’accertamento dell’inadempimento dell’Azienda sanitaria n. (OMISSIS) di Reggio Calabria alle obbligazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle prestazioni sanitarie specialistiche. Tale causa petendi, cui erano correlati diversi petita (danni da demansionamento e da dequalificazione professionale, danni da riduzione o perdita della quotidiana manualità operativa, lesione di diritti esistenziali della persona, danno biologico e all’integrità della salute), era del tutto autonoma rispetto alla domanda riguardante l’omessa attribuzione delle funzioni di responsabile di struttura, semplice o complessa.

2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 nella parte in cui era stato ritenuto che il dott. M. avesse effettivamente svolto anche un’attività di base presso l’ambulatorio odontoiatrico della ex Saub di (OMISSIS) e che tale attività gli avesse consentito di non perdere la manualità professionale. L’esame dei documenti allegati all’atto introduttivo (elencati nel ricorso per cassazione) deponevano in senso contrario a quanto ritenuto dal Giudice di appello, attestando che le attività specialistiche presso l’ambulatorio suddetto si erano svolte ad orario ridotto e per la sola durata dal gennaio all’aprile 2005.

3. Il terzo motivo denuncia omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 nella parte in cui la sentenza aveva riferito del conferimento dell’incarico di consulenza o di ricerca o dell’incarico di staff, di cui non vi era traccia neppure contratto individuale.

4. Il quarto motivo denuncia difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in ordine al rigetto della domanda risarcitoria per mancata autorizzazione dell’attività professionale intramoenia. La sentenza erroneamente aveva ritenuto che il ricorrente non avesse fornito la prova dell’ingiustizia dell’implicito di diniego relativo al periodo precedente al rilascio dell’autorizzazione, mentre tale prova emergeva dalla documentazione prodotta in giudizio.

5. Preliminarmente quanto alla regolarità del contraddittorio, deve rilevarsi la nullità della notifica del ricorso effettuata impersonalmente presso l’ufficio legale dell’Azienda sanitaria in luogo del difensore costituito in appello. Peraltro, può omettersi di ordinare d’ufficio la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., dovendo la causa essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso, per le ragioni che verranno di seguito esposte.

5.1. In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. S.U. n. 9936 del 2014). Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 2014).

6. Il primo motivo è infondato.

6.1. Non risulta che fosse stata denunciata in appello l’omessa pronuncia su capi o parti della domanda; nè l’interpretazione della domanda giudiziale che ne aveva dato il giudice di primo grado era stata specificamente censurata in appello. Non risulta, difatti, dalla sentenza impugnata che l’interpretazione data alla domanda giudiziale da parte del primo giudice, che aveva respinto nel merito ogni pretesa riconducibile tanto al contratto di lavoro stipulato tra le parti in data 16 dicembre 2004 quanto al concreto svolgimento del rapporto di lavoro, avesse formato oggetto di specifiche censure. In particolare, non risulta che in sede di appello fosse stato formulato uno specifico motivo di gravame vertente sulla omessa pronuncia in ordine a capi di domanda o che il Giudice di primo grado avesse respinto la diverse pretese risarcitorie male interpretando la causa petendi sottesa a ciascuna domanda di danno. Ed anzi nello stesso ricorso per cassazione si dà atto (v. pag. 9) che la sentenza di primo grado, nel rigettare tutte le pretese – da ritenere quindi esattamente identificare nella causa petendi e nel petitum aveva omesso di esaminare la documentazione allegata al ricorso; dunque, le censure formulate nel ricorso in appello attenevano al merito delle diverse domande risarcitorie. Nell’alveo di tali censure ha quindi argomentato la sentenza di appello, respingendo tanto quelle vertenti sui danni che si assumevano derivati dal mancato conferimento dell’incarico di responsabile di struttura complessa, quanto quelle vertenti sui danni afferenti all’attività specialistica effettivamente svolta. Al riguardo, ha evidenziato che, alla luce della valutazione degli elementi acquisiti al giudizio, era da escludere tanto la presunta perdita di manualità professionale, quanto il demansionamento collegato alla veste professionale di dirigente a staff o a disposizione. Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale abbia pronunciato su tutti i capi di domanda, nei limiti delle questioni che le erano state devolute in appello.

7. Quanto ai restanti motivi, preliminarmente si osserva che il ricorso è carente dei requisiti di indicazione e di allegazione, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non risultando i documenti ritenuti decisivi trascritti nè in tutto nè in parte. Come più volte affermato da questa Corte (ex plurimis, Cass. n. 26174 del 2014, n. 2966 del 2014, n. 15628 del 2009; cfr. pure Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. n. 22302 del 2008, n. 4220 del 2012, n. 8569 del 2013n. 14784 del 2015 e, tra le più recenti, Cass. n. 6556 del 14 marzo 2013, n. 16900 del 2015), vi è un duplice onere a carico del ricorrente, quello di produrre il documento e quello di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

7.1. A ciò aggiungasi un ulteriore profilo di inammissibilità, in quanto il tenore di tali motivi di ricorso sostanzialmente tende a proporre una diversa valutazione dei fatti con formulazione, in definitiva, di una richiesta di duplicazione del giudizio di merito. Costituisce principio consolidato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

7.2. La ricostruzione della vicenda operata dal giudice di merito si fonda su un giudizio valutativo immune da vizi logici e adeguato a sorreggere la decisione, dovendo altresì osservarsi che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.

7.3. Ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Nè, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse in considerazione fatti probatori diversi o ulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione (v. Cass. n. 3161/2002). 7.4. Deve poi osservarsi, quanto alle censure vertenti sulla omessa considerazione di fatti ritenuti decisivi, che costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134), quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa (Cass. n. 18368 del 31 luglio 2013); la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, inerisce al nesso di causalità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo peraltro necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa (v., ex plurimis, Cass. n. 3668 e 20612 del 2013).

7.5. Nella specie, i dedotti vizi di motivazione non corrispondono al modello enucleabile negli esposti termini dal n. 5 del citato art. 360 c.p.c., poichè, si sostanziano nel ripercorrere criticamente il ragionamento decisorio svolto dal giudice del rinvio; nel trarne implicazioni e spunti per la ricostruzione della vicenda in senso difforme da quello esposto nella sentenza impugnata; nel desumerne apprezzamenti circa la maggiore o minore valenza probatoria di alcuni elementi rispetto ad altri. Essi, dunque, incidono sull’intrinseco delle opzioni nelle quali propriamente si concreta il giudizio di merito, risultando per ciò stesso estranee all’ambito meramente estrinseco entro il quale è circoscritto il giudizio di legittimità (v. ex plurimis Cass. n. 6288 del 2011).

8. Il ricorso va, pertanto, respinto. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA