Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19103 del 28/09/2016
Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19103
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21579-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIARE GIRASOLE 1986 SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NATOLA, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 25/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
LECCE, depositata il 15/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/07/2016 dal Consigliere Dott. MELONI MARINA;
udito per il controricorrente l’Avvocato NATOLA che ha chiesto
declaratoria di inammissibilità;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità in
subordine rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Brindisi aveva iscritto a ruolo a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, della dichiarazione modello unico (OMISSIS) presentato dalla società Il Saraceno 2007 il credito d’imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 8, per investimenti in aree svantaggiate dichiarato nel quadro RU in quanto il credito maturato in favore della B.I.T. srl, poi trasformata in E.I.T. s.a.s. era stato da ultimo utilizzato dalla società Il Saraceno 2000 srl nella qualità di socia al 100% della suddetta società di persone.
Avverso la suddetta cartella aveva proposto ricorso l’Immobiliare Il Girasole 1986 srl incorporante della Il Saraceno 2100 srl davanti alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi la quale accolse il ricorso con sentenza successivamente appellata dalla Agenzia delle Entrate.
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia respinse il ricorso in appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un motivo e l’Immobiliare Il Girasole 1986 srl ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 bis ed D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, secondo la CTR, l’agevolazione di cui alla legge sopra citata spettava alla società non essendo state dimostrate finalità elusive, mentre, al contrario, il credito d’imposta vantato dalla società di persone non può essere ceduto al socio.
Il ricorso è fondato.
Occorre chiarire che secondo Sez. 5^, Sentenza n. 24795 del 21/11/2014 “L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del “simultaneus processus” nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2, e il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci.
Le considerazioni che precedono pienamente condivisibili inducono all’accoglimento del ricorso.
La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito e del giudizio di legittimità, stante l’evolversi della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio e della peculiarità della fattispecie.
PQM
Accoglie il ricorso proposto, cassa la sentenza e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese di giudizio dei gradi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5^ sezione civile, il 7 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016