Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19103 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19103 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 10677-2017 proposto da:
MAKBAL FATIHA, DIBANE YOUSSEF, elettivamente
domiciliati in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato
LUCIANO MAGNALB0′;

– ricorrente contro
UNIPOLSAI

ASSICURAZIONI

S.P.A.

C.F.

e

P.I.00818570000012, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, via COLA DI
RIENZO n.92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA
NARDONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA
BLASI;

Data pubblicazione: 18/07/2018

- controricorrente contro
IAZZETTA FILOMENA, BUBBICO NICOLA;

– intimati –

PERUGIA, depositata il 09/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Makbal Fatiha e Dibane Youssef propongono ricorso per
cassazione articolato in quattro motivi ed illustrato da memoria
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 67 del
2017, notificata il 24 febbraio 2017, regolarmente prodotta in
copia notificata, con la quale è stato confermato in appello il
rigetto della loro domanda di risarcimento dei danni conseguenti
ad un incidente stradale, nei confronti di Unipol Assicurazioni
s.p.a., Lazzetta Filomena e Bubbico Nicola.
La sola Unipolsai resiste con controricorso illustrato da
memoria.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., su
proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente
infondato.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, ritiene di
condividere la soluzione proposta dal relatore.
Ric. 2017 n. 10677 sez. M3 – ud. 11-04-2018
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avverso la sentenza n. 62/2017 della CORTE D’APPELLO di

Questa la vicenda, per quanto qui interessa:
– i coniugi odierni ricorrenti proponevano domanda di
risarcimento danni da incidente stradale nei confronti degli
intimati, assumendo che la vettura condotta dal Bubbico, di

nel corso della manovra di retromarcia all’uscita di un parcheggio
pubblico urtava la Makbal, che, incinta, in capo a pochi giorni
abortiva spontaneamente.
Il Tribunale rigettava la domanda.
La corte d’appello, con la pronuncia impugnata, confermava il
rigetto della domanda, ribadendo che mancasse la prova di un
rapporto catigale rispondente alla regola del più probabile che non
tra la condotta del Bubbico e l’evento abortivo, non essendo la
ricorrente ricorsa alle cure di un medico nelle 48 successive
all’urto.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione
degli artt. 40 c.p.-, 2043 c.c., 159 e 161 c.p.c., contestando le
affermazioni contenute nella sentenza di merito laddove negano
che si sia raggiunta la prova sull’esistenza di un nesso causale tra la
manovra del Bubbico e l’interruzione spontanea della gravidanza
della ricorrente.
Il motivo, così come formulato è inammissibile, perché teso ad
indurre la Corte ad una rivalutazione delle istanze istruttorie,
attività non consentita in sede di legittimità.
Con il secondo motivo denunciano la nullità della sentenza
per mancata concessione di un termine essenziale per la difesa.

Ric. 2017 n. 10677 sez. M3 – ud. 11-04-2018
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proprietà della Iazzetta ed assicurata per la r.c.a con la Unipolsai,

Sostengono, senza far riferimento ad alcun momento preciso
del processo e senza inserire alcun puntuale riferimento al verbale
di causa, che il processo di primo grado si sarebbe svolto secondo
il rito del lavoro e che non sarebbe stato concesso loro un termine

depositati in cancelleria.
Anche questo motivo, così come formulato, è inammissibile
perché del tutto generico e perché mancante anche dei requisiti
previsti dall’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della
consulenza tecnica eseguita, per aver il consulente effettuato un
allargamento dell’indagine tecnica oltre i limiti delineati dal
giudice, nonché la violazione degli artt. 40 c.p., 2043 c.c., 159 e 161
c.p.c., in quanto la consulenza si sarebbe occupata anche del nesso
causale tra incidente e perdita del bambino, laddove avrebbe
dovuto soltanto occuparsi, nel sintetico a dir poco conferimento
di incarico riportato, delle lesioni riportate dalla Makbal a seguito
del sinistro.
Sostengono di aver dedotto tale nullità tempestivamente, ed
indicano la data e l’atto di causa in cui tali deduzioni sono state
formulate; sostengono altresì di aver denunciato, con uno dei
motivi di appello, che non si fosse tenuta in alcuna considerazione
la denuncia di nullità della consulenza e sostengono che la corte
d’appello non abbia espressamente motivato sulla nullità,
limitandosi a rigettare la richiesta di rinnovazione della
consulenza.

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essenziale alla loro difesa per verificare il contenuto dei fascicoli

Il motivo, che presenta anche alcuni, superabili profili di
inammissibilità, è infondato, in quanto dalla sentenza di appello si
evince un implicito rigetto della denuncia di nullità della
consulenza tecnica, laddove la corte non ritiene di dover procedere

Con il quarto ed ultimo motivo, i ricorrenti denunciano che
il convenuto avrebbe tardivamente modificato le proprie
conclusioni, all’udienza precedente a quella di discussione:
inizialmente, la difesa della Milano ass.ni si sarebbe imperniata sul
concorso di colpa della pedone nella provocazione del danno,
mentre successivamente avrebbe modificato la linea difensiva
deducendo che l’interruzione involontaria di gravidanza della M
non fosse collegabile al sinistro provocato dal Bubbico.
Ma ciò è irrilevante, giacché nei giudizio aventi ad oggetto
l’azione di risarcimento danni per la responsabilità civile, è
sull’attore che incombe l’onere probatorio della sussistenza del
nesso causale tra il fatto illecito e il danno, e la domanda è stata
rigettata proprio perché l’attrice non avrebbe fornito la prova di
tale nesso causale. A fronte di ciò, l’eventuale modifica della linea
difensiva da parte della convenuta non supera la soglia di
rilevanza.
Complessivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Data la particolarità della vicenda sussistono motivi atti a
giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30
gennaio 2013, e i ricorrenti risultano soccombenti, pertanto sono

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alla rinnovazione di essa.

gravati dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,
a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
n. 115 del 2002.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei
ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione 1’11
aprile 2018

P.Q.M.

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