Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19103 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 16/07/2019), n.19103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15948-2018 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VINICIO CASERI;

– ricorrente –

contro

B.E., B.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 468/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Brescia, nei due giudizi riuniti di scioglimento di comunione – l’uno promosso da B.F. nei confronti di B.E. con riferimento a un complesso immobiliare in Comune di (OMISSIS), località (OMISSIS), l’altro da B.E. nei confronti di B.F. e B.L. con riferimento a un diverso complesso immobiliare sito nel medesimo Comune, località (OMISSIS) – ha definito il primo dei due giudizi mediante attribuzione diretta delle porzioni, mentre per il secondo giudizio, formate le porzioni, ne ha disposto l’assegnazione per sorteggio in esito al passaggio in giudicato della sentenza.

Nel giudizio d’appello proposto da B.E., la Corte d’appello ha disposto una consulenza tecnica per rivedere il valore di uno dei lotti in relazione ai quali era stata ordinata l’assegnazione per sorteggio, in quanto interessato da un incendio.

La corte, in considerazione dell’esito della consulenza tecnica, ha individuato i lotti da estrarre a sorte in conformità a una delle due proposte elaborate dall’esperto, riformando la sentenza di primo grado esclusivamente su questo punto.

Ha compensato per metà le spese di lite, per il resto poste a carico dell’appellante.

Per la cassazione della sentenza B.F. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi

B.E. e B.L. sono rimasti intimati.

Il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorrente lamenta che la corte di merito non ha preso in considerazione la richiesta di integrazione della consulenza tecnica anche solo per confutarla.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente compensato per metà le spese del grado, in difetto di soccombenza reciproca o di assoluta novità della questione trattata, come invece richiesto dall’art. 92 c.p.c.

Si evidenzia che i motivi di appello sono stati tutti rigettati, per cui non vi era soccombenza parziale, nè la compensazione si giustificava in considerazione della novità della questione trattata o per altra causa fra quelle previste dall’art. 92 c.p.c.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91,97 e 112 c.p.c.

La corte d’appello ha pronunciato un’unica condanna in favore di parti distinte difese da diversi difensori.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del terzo motivo (manifestamente infondati il primo e il secondo motivo), con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In vista dell’adunanza il ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo è infondato.

In relazione alla mancata considerazione della richiesta di integrazione della consulenza tecnica non è configurabile nè il vizio di omessa pronuncia, che ricorre esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie (Cass. n. 13716/2016; n. 24830/2017), nè l’omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che è configurabile solo con riferimento a fatti storici, principali o secondari, che abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero con certezza determinato un esito diverso della controversia, “fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass., S.U., n. 8053/2014).

In contrasto con tali principi il ricorrente censura la decisione in termini generici, in assenza di una univoca indicazione del fatto storico, decisivo nel senso sopra indicato, al cui accertamento era finalizzata l’istanza di integrazione della consulenza tecnica che sarebbe stata trascurata dalla corte di merito.

Il secondo motivo è infondato.

In relazione ad esso si deve preliminarmente osservare che, diversamente da quanto ventilato nella proposta del relatore, la riforma parziale della sentenza di primo grado non è conseguita all’accoglimento di uno dei motivi d’appello, che in effetti, come si sostiene con la memoria depositata dal ricorrente in vista della udienza camerale, sono stati tutti rigettati.

La sentenza è stata sì riformata, ma in considerazione della esigenza di riformulare il progetto di divisione del fondo (OMISSIS), in relazione al quale l’assegnazione doveva avvenire per sorteggio (a causa di un incendio che aveva interessato uno dei lotti).

Nondimeno il motivo è ugualmente infondato, in quanto formulato in relazione al testo attuale dell’art. 92 c.p.c., applicabile D.L. 132 del 2014 ex art. 13, comma 2 (convertito in L. n. 162 del 2014) ai procedimenti introdotti a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Al contrario il procedimento oggetto del ricorso è stato introdotto in epoca ampiamente precedente, per cui la norma, su cui è recentemente intervenuta la Corte Costituzionale (sent. n. 77 del 2018), non è applicabile.

In verità non è neanche applicabile il testo precedente dell’art. 92 c.p.c., comma 2, L. n. 263 del 2005 ex art. 28, in vigore dall’1 marzo 2006 (“Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ragioni e eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”), poichè le cause riunite sono state instaurate in precedenza, nel 1999 e nel 2000.

Si applica quindi la norma in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata L. n. 263 del 2005, il cui testo era il seguente: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

Il riferimento normativo corretto rende la compensazione disposta con la sentenza impugnata incensurabile in questa sede di legittimità. “In tema di compensazione delle spese processuali ex art. 92 c.p.c., (nel testo applicabile ratione temporis, anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263), poichè il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altre giuste ragioni, che il giudice di merito non ha obbligo di specificare, senza che la relativa statuizione sia censurabile in cassazione, poichè il riferimento a “giusti motivi” di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile dalle statuizioni relative ai punti della controversia” (Cass. n. 20457/2011; n. 2398/2008; n. 17456/2006).

Il terzo motivo è fondato.

La pronuncia di un’unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell’art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista, non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi (Cass. n. 28256/2017; n. 663/1999).

La corte non si è attenuta a tale principio.

Essa ha pronunciata un’unica condanna in favore degli appellati B.F. e B.L. nonostante questi fossero difesi da diversi avvocati: il primo dagli avv. Nicoletta Martinelli e Vinicio Caseri e il secondo dagli avv. Norma Camossi e Enrico Codignola.

Si impone, pertanto, in relazione a questo motivo, la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, che liquiderà le spese di lite attenendosi al principio di cui sopra e regolerà le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta il primo e il secondo motivo; accoglie il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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