Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19102 del 06/07/2021
Cassazione civile sez. VI, 06/07/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 06/07/2021), n.19102
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38654-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
R.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3352/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 27/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO
ANTONIO FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 27 maggio 2019 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Caltanissetta, confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta che aveva accolto il ricorso proposto da R.G., socio al RU.DE.VE. s.a.s. di R.G. & C. contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno di imposta 2007, veniva imputato al contribuente, ai fini IRPEF, maggior reddito di partecipazione sulla base di quanto accertato, con separato atto impositivo, nei confronti della società.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate, con atto del 12 dicembre 2019, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il contribuente è rimasto intimato.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Deve essere con priorità rilevato d’ufficio il difetto di contraddittorio.
La sentenza impugnata è nulla, così come quella di primo grado, perchè resa in violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, secondo quanto chiarito da Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815 e successiva giurisprudenza conforme: tra le molte si vedano Cass. 23096 del 2012; Cass. n. 25300 del 2014; Cass. n. 7789 del 2016; Cass. nn. 1472 e 16730 del 2018.
L’integrità del litisconsorzio richiedeva, infatti, che il processo si fosse svolto simultaneamente nei confronti della società e dei soci, essendo la controversia sostanzialmente una.
Nella fattispecie in esame la violazione del sopra citato principio giurisprudenziale è palese, non risultando dalla sentenza impugnata nè dagli atti processuali che il processo si sia svolto simultaneamente nei confronti della società e dei soci, nè che vi sia stata una trattazione sostanzialmente unitaria dei processi concernenti la società ed i soci.
In conclusione, dichiarata la nullità dell’intero giudizio, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, dinanzi alla quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
Stante il rilievo d’ufficio del difetto di contraddittorio, le spese dell’intero giudizio sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando d’ufficio, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale l’integrazione del contraddittorio; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021