Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19102 del 01/08/2017
Cassazione civile, sez. lav., 01/08/2017, (ud. 29/03/2017, dep.01/08/2017), n. 19102
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24457-2011 proposto da:
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO
CATALANO, LORELLA FRASCONA’ che lo rappresentano e difendono, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
AUTOSCUOLA LOMBARDI & BARBIERATO S.N.C. DI B.R. &
C.N. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA
SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ERNESTINA POLLAROLO,
DIEGO DIRUTIGLIANO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 858/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 14/10/2010 R.G.N. 1280/2009.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 14.10.2010, la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’appello proposto dall’INAIL avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Alessandria l’aveva condannato a rimborsare ad Autoscuola Lombardi e Barbierato s.n.c. di B.R. e C.N. il 90% dei premi versati nel triennio 1994 – 1997;
che avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione l’INAIL, affidandosi a due motivi di censura;
che l’azienda ha resistito con controricorso;
che entrambe le parti hanno depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.L. n. 300 del 2006, art. 3 – quater, comma 1, (conv. con L. n. 17 del 2007), in combinato disposto con la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, D.L. n. 646 del 1994, art. 6, commi 2, 3, 7 – bis e 13, e art. 7, comma 1, (conv. con L. n. 22 del 1995), per avere la Corte territoriale ritenuto che i benefici di carattere tributario di cui al D.L. n. 300 del 2006, art. 3 – quater, e al D.L. n. 646 del 1994, citt. art. 6,, si estendessero anche ai premi assicurativi;
che, con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione delle norme dianzi citt. per avere la Corte di merito ritenuto che le disposizioni richiamate si estendessero anche a coloro che avevano già versato i premi dovuti, legittimandoli a chiedere la restituzione di quanto versato in eccesso;
che, con riguardo al primo motivo, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, nell’estendere l’applicazione delle disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, si riferisce espressamente ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto “a titolo di tributi, contributi e premi”, restando privo di rilievo il mancato rinvio, nel testo della norma, anche alla disposizione di cui al D.L. n. 646 del 1994, art. 7, in quanto il richiamo del D.L. ult. cit., art. 6, commi 2, 3 e 7-bis, da parte della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, è funzionale esclusivamente all’individuazione della categoria dei destinatari del beneficio e non già all’individuazione della tipologia dei tributi a cui riferire l’agevolazione (Cass. nn. 11133 e 11247 del 2010);
che, con riguardo al secondo motivo, questa Corte ha precisato che la definizione automatica della posizione previdenziale può avvenire, per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10% del dovuto e, per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, dovendo ritenersi, nel silenzio del legislatore circa la posizione di coloro che, all’entrata in vigore della normativa recante,i1 beneficio, avessero già ottemperato al pagamento dell’obbligazione contributiva, che un’interpretazione che escludesse costoro dalla possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale circa l’irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo l’irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass. n. 11247 del 2010, cit.);
che, sebbene le agevolazioni previste L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, realizzino secondo la decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015, aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, TFUE, esse possono essere ugualmente concesse qualora l’aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento UE de minimis applicabile oppure possa beneficiare della deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 2, TFUE (Cass. nn. 13458 del 2016 e 21895 del 2016);
che la citata decisione della Commissione europea costituisce ius superveniens che impone di accertare in fatto se l’azienda possieda o meno i requisiti per accedere al beneficio (cfr. ancora Cass. nn. 13458 e 21895 del 2016, cit.), onde la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per il consequenziale esame alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 29 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017