Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19101 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4637-2012 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEI PARSOLI

74-C, presso lo studio dell’avvocato MARCO SEGATORI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUGGERO STEFANI giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MODENA in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2011 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 04/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. MELONI MARINA;

udito per il ricorrente l’Avvocato FADDA per delega dell’Avvocato

STEFANI che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Modena con avviso di liquidazione d’imposta ed irrogazione di sanzioni accertava che il contribuente C.R. aveva indebitamente usufruito delle agevolazioni edilizie previste per l’acquisto della prima casa di cui alla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 131, in quanto l’immobile da lui acquistato sito nel comune di (OMISSIS) doveva essere considerato di lusso perchè avente superficie utile superiore a 240 mq, e pertanto ne disponeva il recupero applicando interessi di legge.

Avverso l’avviso di recupero d’imposta il contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena che lo accolse con sentenza avverso la quale propose appello l’Agenzia delle Entrate davanti alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia.

I giudici di secondo grado accolsero l’appello dell’Agenzia ritenendo che nel computo della superficie totale dell’immobile dovessero essere inclusi i locali di cui al piano interrato, formati da una tavernetta con bagno ed antibagno.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia ha proposto ricorso per cassazione C.R. con un motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge e falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR ha ritenuto che i locali seminterrati dovessero essere inclusi nel computo dei 240 mq di superficie utile prevista in quanto abitabili e dotati di impianti idrici, elettrici, sanitari e di riscaldamento, e non invece esclusi D.M. 2 agosto 1969, ex art. 6, (al pari di cantine, soffitte, terrazzi e balconi).

Il ricorso proposto è infondato e deve essere respinto.

Questa Corte ha avuto modo di stabilire che (sez. 5^, Sentenza n. 861 del 17/01/2014) “In tema di imposte registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa 1, art. 1, nota 2 bis, la sua superficie utile – complessivamente superiore a mq. 240 – va calcolata alla stregua del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, che va determinata in quella che – dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta – residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, richiamato dalla L. 2 febbraio 1985, n. 47, art. 51, le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa.

Pertanto correttamente i giudici di appello hanno ritenuto computabile la superficie del locale seminterrato che non rientra nella tipologia di locali sopra indicati (vedi anche Sez. 5^, Sentenza n. 10807 del 28/06/2012) in quanto deve ritenersi che anche il seminterrato sia computabile ai fini della superficie utile complessiva, risultando inequivocabilmente adibito ad utilizzo di tipo residenziale.

Sul punto si è espressa anche Sez. 5^, Sentenza n. 25674 del 15/11/2013 che in caso analogo ha affermato in riferimento alla “utilizzabilità” della superficie: “In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, comma 3, Parte prima, Tariffa allegata, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6, in forza del quale è irrilevante il requisito dell’flabitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'”utilizzabilità” degli ambienti, a rescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione. Ne consegue che è legittima la revoca del beneficio ove, mediante un semplice intervento edilizio, possa computarsi nella superficie “utile” un vano deposito di un immobile (nella specie, in concreto non abitabile perchè non conforme ai parametri aero-illuminanti previsti dal regolamento edilizio), assumendo rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – la marcata potenzialità abitativa dello stesso”.

Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente C.R. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3.000,00 complessivamente oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5^ sezione civile, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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