Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19101 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19101 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 5118-2017 proposto da:
ADORNATO EUGENIO, PAPPINI GABRIELLA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ROBERTO SCOTT
n.62, presso lo studio dell’avvocato SANDRO CAMPAGNA, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO
VENERUSO;

– ricorrenti contro
GRUPPO ANTIOPE S.R.L.,

– intimato avverso la sentenza n. 2979/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 14/07/2016;

Data pubblicazione: 18/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/04/2018 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA

I signori Eugenio Adornato e Gabriella Pappini propongono
due motivi di ricorso per cassazione illustrati da memoria avverso
la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2979 del 2016,
depositata il 14 luglio 2016, non notificata, nei confronti del
Gruppo Antiope s.r.l.
L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., su
proposta del relatore, in quanto

ritenuto manifestamente

infondato.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, ritiene di
condividere la soluzione proposta dal relatore
Questa la vicenda, per quanto qui interessa :
-nel 2009 il gruppo Antiope s.r.l. si impegnava con contratto
preliminare ad acquistare dai ricorrenti la piena proprietà di un
fabbricato in Comune di Milano. Il preliminare veniva trascritto. I
ricorrenti intraprendevano le pratiche edilizie per il recupero e
l’elevazione del sottotetto, come richiesto dai promittenti
acquirenti, ma questi, adducendo a pretesto, nella ricostruzione dei
ricorrenti, una lettera di un vicino che richiamava una clausola

Ric. 2017 n. 05118 sez. M3 – ud. 11-04-2018
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DECISIONE

altius non tollendi contenuta in un precedente contratto del 1953,
rifiutavano di concludere il definitivo;
-il gruppo Antiope s.r.l. conveniva in giudizio i ricorrenti,
chiedendo si accertasse la legittimità del proprio recesso e la

ricevuta, in subordine la risoluzione del preliminare per fatto e
colpa dei ricorrenti;
-il Tribunale di Milano rigettava la domanda di recesso e
dichiarava, in accoglimento della riconvenzionale avversaria, il
preliminare risolto per grave inadempimento della società attrice,
con condanna dei ricorrenti alla restituzione della caparra e
condanna di Antiope al risarcimento del danno patrimoniale e
non patrimoniale;
-la corte d’appello invece, in parziale accoglimento dell’appello
di Antiope, rigettava la domanda dei ricorrenti volta al
risarcimento del danno non patrimoniale e poneva a loro carico le
spese del grado di appello, compensando al 50% quelle di primo
grado.
Con il primo motivo di ricorso, i signori Adornato e Pappini
contestano la violazione degli artt. 1225 e 1226 c.c. in relazione al
mancato riconoscimento dei danni non patrimoniali conseguenti
all’inadempimento delle obbligazioni assunte col preliminare e alla
mancata cancellazione della trascrizione del preliminare stesso.
Contestano in particolare la decisione di appello laddove,
contrariamente al primo grado, ha ritenuto non dimostrato, in
capo ai ricorrenti, un danno apprezzabile, che vada al di sopra

Ric. 2017 n. 05118 sez. M3 – ud. 11-04-2018

condanna dei ricorrenti alla restituzione del doppio della caparra

della soglia del fastidio o del mero disagio, connesso alla
prolungata situazione di incertezza originata dal comportamento
inadempiente di Antiope.
Lamentano una violazione dei già affermati principi

essere provato per presunzioni, e anche ricorrendo al notorio, e
per cui anche l’inadempienza contrattuale può essere fonte di
pregiudizio ad un diritto inviolabile della persona.
Il motivo è infondato. La corte d’appello non ha infatti inteso
discostarsi dai consolidati principi in base ai quali il danno morale,
inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell’ampia
categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un
inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile
della persona (nella specie, il diritto alla salute) (Cass. n. 21999 del
2011); ha ritenuto al contrario non provato da parte dei ricorrenti
che il disagio sicuramente derivante dalla situazione di incertezza
in cui si sono venuti a trovare a seguito dell’inadempimento di
Antiope sia stato di tale afflittività da costituire un pregiudizio per
la salute e per altro diritto costituzionalmente garantito.
Con il secondo motivo, denunciano la violazione dell’art. 112
c.p.c. per la mancata pronuncia sulla domanda di integrale
risarcimento del danno patrimoniale. La corte d’appello non
avrebbe infatti accolto la loro domanda laddove chiedevano che, ai
fini del risarcimento del danno patrimoniale, si tenesse conto
dell’intero importo del canone di locazione che avevano
inutilmente assunto l’obbligo di pagare, nella prospettiva di dover

Ric. 2017 n. 05118 sez. M3 – ud. 11-04-2018
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giurisprudenziali in base ai quali il danno non patrimoniale può

liberare l’immobile, e di non aver liquidato loro il danno da
perdita di chance per non aver potuto mettere in vendita
l’immobile nel periodo della causa, anche in ragione della
trascrizione del contratto preliminare.

n. 6 c.p.c., atteso che, per sostenere l’omessa pronuncia i ricorrenti
avrebbero dovuto indicare, riproducendolo direttamente od
indirettamente (con precisazione della parte dell’appello
incidentale in cui l’indiretta riproduzione troverebbe
corrispondenza), il tenore del loro appello incidentale nel quale
ponevano le richieste che il motivo elenca.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in
questa sede.
Atteso che il ricorso per cassazione bridentale -sonzYstatòproposth
in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della
soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi dell’art. 13 comma
1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello
stesso art. 13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

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Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 primo comma

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione 1’11

Il flresidente

aprile 2018

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