Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19101 del 06/09/2010

Cassazione civile sez. I, 06/09/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 06/09/2010), n.19101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da.

B.G., con domicilio eletto in Roma, Via Germanico n.

107, presso l’Avv. GELERA Giorgio, che lo rappresenta e difende

unitamente all’Avv. Ugo Dal Lago, come da procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

P.A.;

– intimato –

per l’impugnazione della ordinanza di sospensione del processo emessa

dal Tribunale di Vicenza e depositata in data 15 maggio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 11 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G. ha impugnato l’ordinanza di sospensione del processo civile vertente con P.A. ed avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, motivata con la pregiudizialità di un procedimento penale.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di censura non è corredato dal quesito di diritto, mentre è principio già affermato quello secondo cui “Anche l’istanza di regolamento necessario di competenza, di cui all’art. 42 c.p.c., proposta in regime di applicabilità della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, deve contenere a pena di inammissibilità la formulazione del quesito di diritto, come previsto dal nuovo art. 366 bis c.p.c., introdotto dall’art. 6 del citato D.Lgs.. L’esistenza, infatti, di poteri di rilievo officiosi, anche sulla base dei quali la S.C. può rendere la statuizione sulla competenza, non è incompatibile con il fatto che il ricorrente debba formulare un quesito di diritto, atteso che siffatto onere formale è funzionale all’immediata percezione da parte della S.C. delle ragioni di doglianza del ricorrente, così da rendere più agevole definire in tempi brevi il regolamento (art. 49 c.p.c., comma 1)” (Cassazione civile, sez. 3^, 26 giugno 2008, n. 17536).

Nè vale il rilievo difensivo secondo cui il quesito sarebbe desumibile dal motivo in quanto in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione, il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità” (Sez. 1^, Ordinanza n. 20409 del 24/07/2008)”.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2010

 

 

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