Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1910 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1910 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 25763-2011 proposto da:
AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE ADRIAUTO SRL IN
LIQUIDAZIONE 01242460440, in persona del Curatore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso lo
studio dell’avvocato MARSILI FELICIANGELI ALBERTO,
rappresentata e difesa dall’avvocato CIARROCCHI NAZZARENO
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
UNICREDIT LEASING SPA, risultante

dalla fusione per

incorporazione tra Unicredit Global Leasing Spa e Locat Spa, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo
studio dell’avvocato BEVILACQUA ANNA, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 29/01/2014

dagli avvocati LUCIANA BONIFAZI, MARIA DONATELLA
BERETTA giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente avverso il decreto n. R.G. 731/2011 del TRIBUNALE di FERMO

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito l’Avvocato Bevilacqua Anna (delega avvocato Maria Donatella
Beretta) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che aderisce
alla relazione.

PREMESSO
1. — Il curatore del fallimento Adriauto s.r.l. propose
impugnazione dello stato passivo per contestare l’accoglimento
dell’istanza di rivendica di un immobile concesso in locazione
finanziaria da Unicredit Leasing s.p.a., che ne aveva chiesto la
restituzione per inadempimento dell’utilizzatrice nel pagamento dei
canoni e che, pur avendo manifestato alla curatela la disponibilità alla
prosecuzione del contratto previo versamento di € 5.013,73, aveva
ricevuto solo una parte della somma richiesta, pari ad € 4.910,00.
Il Tribunale di Fermo ha rigettato l’impugnazione rilevando, tra
l’altro: che il contratto di leasing finanziario si era risolto in base alla
clausola risolutiva espressa in esso contenuta e alla raccomandata con
cui la società concedente aveva comunicato di avvalersene, ricevuta
dalla società utilizzatrice in bonis il 28 ottobre 2009; che il rapporto non
era proseguito, poiché la società concedente con comunicazione del 15
dicembre 2009 si era soltanto dichiarata disponibile a un eventuale
successivo accordo in tal senso, comunque condizionato al versamento
Ric. 2011 n. 25763 sez. M1 – ud. 24-09-2013
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15/07/2011, depositato 11 02/09/2011;

di € 5.013,72 entro il 20 dicembre 2009, di cui peraltro la curatela non
aveva fornito la prova, così come non aveva fornito la prova di un
accordo di prosecuzione del contratto; che la deduzione della già
intervenuta risoluzione del contratto per effetto di clausola risolutiva
espressa, effettuata da Unicredit Leasing con nota depositata

un’illegittima modificazione della domanda, poiché la causa petendi era
pur sempre costituita dal diritto di proprietà e la società concedente
aveva chiesto non già disporsi la risoluzione del contratto, bensì
l’accertamento di una risoluzione già verificatasi.
Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre
motivi, cui la società intimata ha resistito con controricorso.
2. — Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il consigliere
relatore ha prospettato l’infondatezza del primo motivo di ricorso e
l’inammissibilità degli altri due.
La relazione è stata comunicata al PM e notificata agli avvocati
delle parti. Non sono state presentate conclusioni o memorie.
CONSIDERATO
3. — Con il primo motivo di ricorso si denuncia vizio di
ultrapetizione per avere il Tribunale ritenuto che non fosse stata
introdotta una nuova domanda con la nota di cui sopra depositata da
Unicredit Leasing, nonostante quest’ultima si fosse limitata, nella
domanda di restituzione, a lamentare l’inadempimento dell’utilizzatrice
e solo con la nota in questione avesse dedotto la risoluzione del
contratto.
Il ricorrente denuncia inoltre violazione di norme di diritto in
relazione alla produzione documentale compiuta all’udienza di
discussione dello stato passivo nonostante fosse già intervenuta la
decadenza di cui all’art. 93, comma ottavo, legge fallim., che, pur
Ric. 2011 n. 25763 sez. M1 – ud. 24-09-2013
-3-

all’udienza di discussione dello stato passivo, non integrava

essendo stato espunto dal testo della legge, continua a trovare
applicazione.
3.1. — Il motivo è infondato.
La deduzione di Unicredit Leasing della verificatasi risoluzione
del contratto per effetto dell’attivazione della clausola risolutiva

domanda, bensì mera emendati° della stessa, in quanto precisazione di
un dato — l’avvenuta risoluzione contrattuale, appunto — già contenuto

in nuce nella domanda di restituzione, posto che — come osserva lo
stesso ricorrente — il mero inadempimento di un contratto di leasing da
parte dell’utilizzatore non giustifica, di per sé, l’obbligo di restituzione
del bene concesso in godimento.
Né si è verificata la decadenza dedotta dal ricorrente, in quanto
l’art. 95, comma secondo, legge fallim. prevede espressamente la
possibilità, per i creditori e i titolari di diritti sui beni acquisiti all’attivo
fallimentare, di presentare osservazioni scritte e documenti integrativi
fino all’udienza.
4. — Con il secondo ed il terzo motivo si denunciano violazione
di norme di diritto e vizio di motivazione per non avere il Tribunale
tenuto conto del comportamento concludente di rinuncia alla
risoluzione contrattuale tenuto da Unicredit Leasing, che anche dopo
aver comunicato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva
espressa aveva accettato e fatturato i pagamenti dei canoni residui,
emesso note di credito relative a conguaglio e richiesto il pagamento di
ulteriori spese relative al medesimo contratto.
4.1. — I motivi sono inammissibili poiché si risolvono in censure
di merito rivolte al diverso accertamento in fatto compiuto dal
Tribunale.
5. — Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente
Ric. 2011 n. 25763 sez. M1 – ud. 24-09-2013

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espressa non costituisce inammissibile modifica dell’originaria

alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese

ook.

processuali, liquidate in C 3.200,00, di cui 3.000,00 per comopensi di
avvocato, oltre accessori di legge.

2013

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre

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