Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1910 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 28/01/2020), n.1910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18902-2018 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO GIUSEPPE

GALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato ANNA D’ALISE,

rappresentato e difeso dagli avvocati GAETANO IROLLO, SEBASTIANO

SCHIAVONE;

(Ammesso p.s.s. Delib. 13 marzo 2018 Cons. Ord. Avv. Napoli);

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8098/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Napoli, a conferma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda di M.G. – rivolta a sentir accertare il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile e/o dell’indennità di accompagnamento – per insufficiente incidenza delle patologie accertate ai fini della verifica del diritto ai benefici richiesti;

richiamando le risultanze della CTU disposta in primo grado, in quanto esaurienti e persuasive, la Corte territoriale ha dichiarato insussistente il requisito sanitario utile a conseguire la prestazione richiesta ed ha affermato che l’appellante, neanche in sede di domanda di aggravamento ai sensi dell’art. 149 disp. att. c.p.c., aveva offerto elementi documentali, logici e obiettivi, idonei a porre in dubbio il convincimento del giudice, limitandosi a ribadire di essere affetto da quelle patologie “…tal quali riportate nella certificazione medica posta a corredo della domanda”;

la cassazione della sentenza è domandata da M.G. sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria; l’Inps è rimasto intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, lamenta “Violazione e/o falsa applicazione, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, nonchè difetto di motivazione in ordine all’esame delle censure, ai sensi del D.M. 5 febbraio 1992, n. 47”; parte ricorrente lamenta l’acritico recepimento della CTU di primo grado da parte della sentenza impugnata;

il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 149 disp. att. c.p.c.”;

il ricorrente contesta l’esclusione, da parte del giudice dell’appello, di una nuova valutazione del quadro patologico ai sensi dell’art. 149 citato in epigrafe, avvenuta sull’erroneo presupposto che l’appellante non avesse dimostrato l’aggravamento, nè prodotto alcuna documentazione sanitaria utile a tal fine;

i motivi, esaminati congiuntamente perchè connessi, sono inammissibili; il ricorrente non trascrive e non produce – se non per stralci – la relazione peritale del cui acritico recepimento da parte della Corte territoriale si duole; neppure trascrive l’istanza di aggravamento delle condizioni di salute, nè indica la sua attuale collocazione, nè chiarisce a questa Corte in quale stadio del giudizio e con quale atto difensivo avrebbe devoluto la predetta questione al giudice dell’appello;

le censure violano i principi di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 e all’art. 369 c.p.c., n. 6, atteso che, in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese in mancanza di attività difensiva da parte dell’Inps rimasto intimato;

considerato che il ricorrente ha depositato la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

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