Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1910 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. II, 27/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10395-2005 proposto da:

G.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CRATI 20, presso lo studio dell’avvocato STUDIO MUZZIOLI

SABATINI, rappresentato e difeso dall’avvocato DI GRAVIO DARIO;

– ricorrente –

contro

ANTONELLI COSTRUZIONI E APPALTI SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore P. IVA (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 20, presso lo studio

dell’avvocato RUFFO GIANFRANCO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LAIS GIULIO;

– controricorrente –

e contro

CENTRO COSTRUZIONI APPALTI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5074/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato PAOLO MUZZIOLI con delega dell’avvocato DARIO DI

GRAVIO difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione dell’11.12.1997 G.I. conveniva davanti alla Pretura di Roma la srl Antonelli Costruzioni ed Appalti chiedendo che fosse dichiarata gravemente inadempiente al preliminare concluso l’8.7.1997 per la compravendita di un villino in (OMISSIS), facente parte del comprensorio convenzionato (OMISSIS) con accesso da via (OMISSIS), con conseguente risoluzione e restituzione del doppio della caparra ed anticipi ammontanti a L. 23.640.000, oltre interessi e rivalutazione; deduceva che la società aveva comunicato di non poter far luogo alla vendita definitiva, fissata per il 30.9.1997, per il mancato rilascio del villino da parte della società costruttrice.

La convenuta chiedeva il rigetto della domanda perchè il termine era stato dichiarato essenziale solo per la venditrice, non era stata mai messa in mora, non aveva mai dichiarato di non poter procedere alla vendita ma solo segnalato la necessità di procrastinare il rogito.

Chiedeva ed otteneva di chiamare in causa l’appaltatrice Centro Costruzioni Appalti srl che eccepiva l’incompetenza del giudice adito sia in virtù di clausola arbitrale che per ragioni di valore.

Il Tribunale, subentrato al Pretore, con sentenza 14538/2001, respingeva la domanda di risoluzione accertando la non colpevolezza dell’inadempimento della convenuta che condannava alla restituzione della caparra e degli anticipi in L. 23.600.000 oltre interessi.

Proponeva appello la A., il G. e la Centro Costruzioni Appalti resistevano e la Corte di appello di Roma, con sentenza 5074/04, accoglieva l’appello rigettando la domanda con condanna alle spese e compensazione tra appellante e Centro Costruzione Appalti.

La Corte di appello rilevava che la pronunzia di risoluzione era stata chiesta per inadempimento mentre implicitamente il primo giudice si era pronunziato su una causale (impossibilità temporanea della prestazione) assolutamente diversa da quella dedotta in giudizio.

Ricorre G. con un motivo, resiste A. costruzioni e appalti srl, che ha anche presentato memoria, non svolge difese Centro Costruzioni Appalti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 1385 c.c., art. 1453 ss. c.c. perchè la Corte di appello ha ritenuto che chiedere la risoluzione e la restituzione del doppio della caparra non significa aver proposto gradata domanda di restituzione delle somme versate.

La censura non merita accoglimento.

Il ricorrente è costretto ad una interpretazione forzata della domanda per dimostrare che chiedere la risoluzione ed il doppio della caparra significa chiedere in via gradata la restituzione delle somme versate, senza considerare che l’interpretazione della domanda spetta al Giudice e senza riportare detta domanda, al fine di legittimare tale interpretazione, proprio in violazione dell’art. 112 c.p.c. invocato.

Questa Corte ha, invero, con giurisprudenza consolidata, affermato il principio che la censura di omessa pronunzia su una domanda va effettuata riportando testualmente il contenuto della stessa, cosa che nella specie non è avvenuto, anzi si è dato luogo all’ammissione che si trattava di una domanda implicita e gradata.

L’omessa pronunzia, quale vizio della sentenza, dev’essere, anzi tutto, fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo errar in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e non già con la denunzia della violazione di differenti norme di diritto processuale o di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 22.11.06 n. 24856, 14.2.06 n. 3190, 19.5.06 n. 11844, 27.01.06 n. 1755. ma già 24.6.02 n. 9159, 11.1.02 n. 317, 27.9.00 n. 12790, 28.8.00 n. 11260, 10.4.00 n. 4496, 6.11.99 n. 12366).

Perchè, poi, possa utilmente dedursi il detto vizio, è necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali domanda od eccezione siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente e/o per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo del giudizio di secondo grado nel quale l’una o l’altra erano state proposte o riproposte, onde consentire al giudice di legittimità di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività della proposizione nel giudizio a qua ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi; ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell’art. 112 c.p.c., ciò che configura un’ipotesi di errar in procedendo per il quale questa Corte è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere- dovere del giudice di legittimità d’esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio d’autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere d’indicarli compiutamente, non essendo consentita al giudice stesso una loro autonoma ricerca ma solo una loro verifica (Cass. 19.3.07 n. 6361, 28.7.05 n. 15781 SS.UU., 23,9.02 n. 13833, 11.1.02 n. 317, 10.5.01 n. 6502).

In ogni caso non risulta impugnata la ratio essenziale della sentenza, secondo la quale l’attore aveva posto a titolo di tutte le proprie richieste la pronunzia di risoluzione del contratto per inadempimento addebitabile alla convenuta, respinta già dal primo Giudice, nè vi è alcuna omessa pronuncia su domanda subordinata.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 2200, di cui 2000 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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