Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1910 del 25/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1910 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: LEO GIUSEPPINA
Data pubblicazione: 25/01/2018

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SENTENZA

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sul ricorso 19591-2014 proposto da:
GENTILE SABINA C.F.

GNTSBN70PSSC351V,

domiciliata

in
l

ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

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SUPREMA

DI

CASSAZIONE,

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato SANTO LI VOLSI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2016
4001

CASA

DI

Clinico

CURA

“G.B.

Diagnostico

00248620874,

MORGAGNI”
G.B.

S.R.L

Morgagni

(già
s.r.l.)

Centro
c. f.

in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ENNIO

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QUIRINO VI SCONTI
MARIO ANTONINI,

20,

presso

lo

studio dell’avvocato

rappresentata e

difesa dall’avvocato

FRANCESCO ANDRONICO, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n.

804/2013 della CORTE D’APPELLO

di CATANIA, depositata il 25/07/20 1 3 R.G.N. 221/2011;
udita la relazione della causa svo lta nella pubblica
udienza

del

22/11 /2016

da l

Consigliere

Dott.

GIUSEPP INA LEO;
udito

il

P.M.

Generale Dott.

in

persona

del

Sostituto

Procuratore

RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

R.G. n. 19591114
Udienza del 22 novembre 2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Catania. con sentenza depositata in data 25/7/2013,
respingeva il gravame interposto da Gentile Sabina, dipendente della Casa di Cura
Morgagni 2 S.r.l., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva
disatteso la domanda proposta dalla Gentile, nei confronti della società datrice di
lavoro, volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento alla
stessa intimato dalla società il

2811112007, per pretesa genericità della

contestazione e violazione del principio di immediatezza.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Gentile sulla base di un
motivo contenente tre censure.
La Casa di Cura Morgagni 2 S.r.l. ha resistito con controricorso ed ha depositato
memoria ai sensi dell’art. 378 del codice di rito.
II Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in torma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

l. Con !”unico motivo articolato la ricorrente denuncia, in riferimento all’art.
360, primo comma, nn. 3. 4 e 5 c.p.c., la violazione e tàlsa applicazione
de li’ art. 7 della legge n. 30011970, del principio generale sulla tempestività
della contestazione disciplinare e del relativo onere della prova.
1.1.

Il motivo è inammissibile. poiché. anche prescindendo dalla genericità
della contestazione formulata, peraltro priva di riferimenti ad alcuna
documentazione a sostegno delle deduzioni formulate e senza che peraltro
venga focalizzato il momento di contlitto. rispetto ad esse. dell”accertamento

concreto operato dalla Corte di merito ali’ esito delle emersioni probatorie
(ctì-.. ex plurimis, Cass. n. 24374 del 2015; Cass. n. 80 del 2011),
all’evidenza. tende ad una nuova valutazione delle prove. pacificamente
estranea al giudizio di legittimità (ctr., ex plurimis, Cass., S.U., n.
24148/2013: Cass. n. 14541/2014).
Inoltre. solleva un coacervo di censure confuse, in modo peraltro perplesso,
senza il rispetto del canone della specificità del motivo. poiché nella parte
argomentativa dello stesso non risulta possibile scindere le ragioni poste a
sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di
inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di
interpretazione e di sussunzione delle censure (al riguardo, tra le molte, Cass.
nn. 21239/2015, 7394/2010, 20355/2008. 9470/2008). In particolare, va pure
sottolineato che le Sezioni Unite di questa Corte, dinanzi ad un motivo di
ricorso che conteneva censure astrattamente riconducibili ad una pluralità di
vizi tra quelli indicati nell’art. 360 c.p.c .. hanno ribadito la stigmatizzazione
di tale tecnica di redazione del ricurso per cassazione. e\ idenziando “‘la
impossibilità di convivenza in seno al medesimo motivo di ricorso. di
censure caratterizzate da irrimediabile eterogeneità” (Cass., S.U., nn.
17931/2013. 26242/20 14).
2. Per tutto quanto esposto. il ncorso va quindi dichiarato inammissibile e la
ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, che si
liquidano come in dispositivo.
La ricorrente, però, in quanto ammessa, in via provvisoria, in Cassazione al
patrocinio a spese dello Stato. non è tenuta. allo stato. al versamento
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unitìcato previsto dall’art. 13,
comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002 n. 115 (Cass. n. 18523/2014).


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P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio. liquidate in Euro 3 .600,00, di cui Euro l 00,00
per esborsi. oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002. nel testo
risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228. dà atto. allo stato. della non sussistenza
dei presupposti per il versamento. da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unifìcato pari a quello dovuto per il ricorso. a norma del
comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così decis9)in Roma, 22 novembre 2016

..,
.)

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