Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1910 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/01/2017, (ud. 08/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1910

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14782-2014 proposto da:

CENTERS CROSS S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIETRO DE CRISTOFARO 40, presso lo studio dell’avvocato CYNZIA

PITTARI, rappresentata e difesa dagli avvocati PASQUALE FALDUTO,

NATALE FALDUTO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 195/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 24/02/2014 R.G.N. 255/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato CALIGIURI MAURIZIO per delega orale Avvocato FALDUTO

PASQUALE e Avvocato FALDUTO NATALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 febbraio 2014, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, confermava la decisione resa dal Tribunale della stessa sede e accoglieva la domanda proposta da N.F. nei confronti della Center Cross S.r.l., avente ad oggetto, la declaratoria di illegittimità del licenziamento da questa intimato al primo per superamento del periodo di comporto.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’inefficacia del recesso per mancata comunicazione dei motivi L. n. 604 del 1966, ex art. 2.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società affidando l’impugnazione a due motivi. L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.

La corte ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di legge e di contratto collettivo lamenta l’erroneità del convincimento della Corte territoriale circa la ricorrenza nella specie di una richiesta da parte del lavoratore di specifica richiesta di specificazione dei periodi di assenza cui la Società stessa non avrebbe dato riscontro, derivandone l’ammissibilità di una sua difesa in giudizio illegittimamente esclusa per la mancata ammissione delle prove richieste.

Nel secondo motivo la Società ricorrente, denunciando il vizio di omesso esame su punti decisivi della controversia, censura le statuizioni rese dalla Corte territoriale in ordine a tutte le questioni ulteriori rispetto a quella della mancata comunicazione dei motivi dalla stessa Società sollevate in sede di gravame.

Il primo motivo è palesemente infondato non potendosi dubitare della conformità a diritto di una pronunzia volta a censurare la violazione da parte della Società ricorrente di un obbligo formale espressamente imposto dalla disciplina all’epoca vigente, per il quale in ipotesi di richiesta da parte del lavoratore dei motivi del licenziamento (tale è infatti l’obbligo di cui la Corte territoriale sancisce l’inadempimento), che include la facoltà di questi di chiedere al datore di lavoro di specificare anche l’aspetto relativo all’indicazione delle singole giornate di assenza, il licenziamento stesso diviene inefficace ove la richiesta medesima non sia, con le modalità di legge, tempestivamente riscontrata dal soggetto datore (cfr. Cass. 10.7.2012, n. 11549 e Cass. 3.8.2004, n. 14873).

E si tratta indubbiamente di una autonoma ratio decidendi idonea a definire la vertenza, rendendo così superfluo l’esame di ogni altra questione dedotta in giudizio, come correttamente ha ritenuto la Corte territoriale, cosicchè anche il secondo motivo qui formulato dalla Società ricorrente deve ritenersi infondato.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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