Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 191 del 09/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 09/01/2017, (ud. 29/09/2016, dep.09/01/2017),  n. 191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.A.A., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Valerio Freda, con

domicilio eletto presso il dott. Daniel De Vito in Roma, via Anton

Giulio Barrili, n. 49;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, con domicilio presso gli Uffici di questa in Roma, via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1455/14 in

data 2 aprile 2014;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 29

settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi l’Avvocato Valerio Freda e l’Avvocato dello Stato Fabio

Tortora;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’estinzione

del processo per intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con ricorso depositato in data 11 marzo 2010, S.A.A. proponeva opposizione avverso l’ordinanza n. 75227, notificata il 13 febbraio 2010, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 3.762 per avere effettuato con la Cassa Arianese di Mutualità, di cui era socio, transazioni finanziarie in contanti, senza il tramite di intermediari abilitati, in violazione del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 1, convertito in L. 5 luglio 1991, n. 197;

che il Tribunale di Ariano Irpino, con sentenza n. 213/2011 in data 10 maggio 2011, accoglieva l’opposizione nel merito;

che avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero dell’economia e delle finanze;

che si costituiva il S. che insisteva per la conferma della sentenza appellata, proponendo a sua volta appello incidentale con cui reiterava l’eccezione di prescrizione e le altre eccezioni preliminari, instando per l’applicazione della sanzione in misura pari al minimo edittale;

che la Corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 2 aprile 2014, ha accolto il gravame principale, rigettando l’opposizione proposta dal S., e ha condannato l’opponente al pagamento delle spese del doppio grado;

che per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il S., articolandolo su sei motivi;

che il Ministero ha resistito con controricorso.

Considerato che con atto depositato in cancelleria in data 28 settembre 2016 il S. ha rinunciato al ricorso, avendo transatto la controversia con l’Amministrazione attraverso la pattuizione del pagamento totale della sanzione come determinata dalla Corte d’appello e la compensazione integrale delle spese di lite;

che all’atto di rinuncia del ricorrente ha aderito l’Avvocatura generale dello Stato;

che, essendo sopravvenuta la rinuncia al ricorso, va dichiarata l’estinzione del processo;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, attesa l’adesione della controricorrente Amministrazione alla rinuncia.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2017

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