Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 191 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 191 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA
sul ricorso 5198-2008 proposto da:
SANTILLI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato
EUFRATE ROBERTO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CASACCIA PAOLO giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013
1984

contro

ANDREUCCI CLAUDIO, LA PREVIDENTE ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimati

avverso la sentenza n. 10/2007 del TRIBUNALE di

1

Data pubblicazione: 09/01/2014

ANCONA, depositata il 03/01/2007 R.G.N. 2634/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato PAOLO CASACCIA;

Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo
Giorgio Santilli ha citato in giudizio davanti al giudice di pace di Ancona Claudio Andreucci
chiedendo il risarcimento dei danni per l’affondamento di una barca di sua proprietà
causato da una erronea manovra effettuata dalli Andreucci per ormeggiare la sua
imbarcazione.

Ass.ne La Previdente.
Il giudice di pace ha rigettato la domanda ,statuizione confermata dal Tribunale di
Ancona con sentenza del 3-1-2007 ,che ha rigettato anche l’appello proposto
dall’Andreucci in ordine al regolamento delle spese processuali .
Propone ricorso Giorgio Santilli con tre motivi.
Non presentano difese gli intimati.
Motivi della decisione

1.Con il primo motivo di ricorso si denunzia “ex art.360 n.5 violazione o falsa
applicazione dell’art.2697 c. c. in relazione all’art.116 c.p.c.”
Sostiene il ricorrente che ha errato il giudice di merito ad affermare che mancava la
prova dell’evento dannoso e delle modalità dello stesso in quanto l’Andreucci aveva
riconociuto la fondatezza della domanda.
2.Viene formulato il seguente quesito di diritto:

“Dica la Corte Ecc.ma se la sentenza

risulta viziata da errore del diritto nella parte in cui il Giudice del gravame ha violato il
principio secondo cui un fatto allegato da una parte deve considerarsi ammesso dalla
controparte ovvero quando questa, pur non contestandolo in modo specifico,abbia
impostato i! proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente
incompatibili con it suo disconoscimento”.
3.11 motivo è inammissibile per inadeguatezza della formulazione del quesito di diritto.
In proposito le Sezioni Unite hanno insegnato che, “a norma dell’art. 366 “bis”
c.p.c.,applicabile ratione temporis poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata il
3.1.07 , è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si
risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione
sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilita’ alla fattispecie in esame, tale da non
consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non
potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il

L’Andreucci ,costituitosi in giudizio, ha chiamato in garanzia la sua società assicuratrice

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secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (SU 6420/08; 11210/08).
4.11 quesito in considerazione è del tutto inidoneo a soddisfare i requisiti previsti dall’art.
366 bis cod. proc. civ., per la cui osservanza avrebbe dovuto compendiare: a) la
riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la
sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola

19769/08). Il tutto doveva essere esposto in termini tali da costituire una sintesi logicogiuridica della questione, finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di
comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal
giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris”, (Cass
2658/08), così rispondendo al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di
legittimità (Cass. 26020/08).
5.Nella specie non vi è alcun elemento idoneo a ricondurre il quesito alla fattispecie
concreta .
Infatti la formulazione del quesito di diritto parte da una circostanza che viene posta
come dato acquisito al processo,vale a dire che l’Andreucci non avrebbe contestato in
modo specifico la propria responsabilità e avrebbe impostato “il proprio sistema
difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo
disconoscimento”.
6.La riconduzione della fattispecie in oggetto nel quesito non corrisponde alla realtà
processuale, in quanto non risulta che l’Andreucci abbia ammesso la sua responsabilità
nella causazione dell’incidente , nè il ricorrente indica e riproduce in ricorso,incorrendo in
ulteriore motivo di inammissibilità , gli atti da cui ricavare la non contestazione del fatto
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od il contenuto del sistema difensivo dell’Andreucci asseritamente basato” su
circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento”.
7.Con il secondo motivo si denunzia

“ex ART. 360, n.5 c.p.c. omessa, infufficiente o

con tradditoria motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea
motivazione d ialcune risultanze probatorie, in particolare delle testimonianze”.
Il ricorrente denunzia che il Giudice, pur a fronte delle risultanze probatorie raccolte nel
giudizio di secondo grado, ha omesso di rendere conto delle ragioni e dei motivi sulla
cui premessa i testi escussi sarebbero inattendibili., soprattutto rispetto alla
dichiarazione del teste Baleani più che preciso nel riferire il fatto, confermato anche dal
teste Pugnaloni.

di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass

8.Viene formulato il seguente quesito “Dica la Ecc.ma Corte se la sentenza impugnata
risulti viziata nella parte in cui, nella valutazione delle risultanze istruttorie della prova
testimoniale, il Giudice nel porre a fondamento della sue decisione detta fonte di prova
ha omesso di indicare le ragioni del proprio convincimento”.
9.Giova premettere che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede

merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile un mancato o deficiente esame di
punti decisivi della controversia, e non può’ invece consistere in un apprezzamento dei
fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte: infatti la citata
disposizione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito
della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e l’esame della
correttezza giuridica e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale soltanto spetta
di individuare le fonti del proprio convincimento ed all’uopo valutare le prove,
controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle
ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione. Costituisce, del resto,
insegnamento consolidato di questa Corte che il giudice del merito non è tenuto ad
analizzare singolarmente le deposizioni dei testimoni, essendo sufficiente che la decisione
sia fondata sugli elementi che egli reputi pertinenti ed attendibili. La valutazione delle
risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie
risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono
apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio
convincimento da quelle prove che ritenga più’ attendibili, senza essere tenuto ad una
esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle
parti ( Cass. 07gennaio 2009 n.49,Cass. 17 luglio 2001 n. 9662, 3 marzo 2000 n.
2404).
10.Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si
può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal
giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e
illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli
elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di
parte (Cass. 14.2.2003 n. 2222).
11.11 giudice del merito ha affermato che è risultato accertato solo che un natante e
affondato, non essendo stata provata compiutamente la dinamica dell’incidente.

di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di

Ha ritenuto che le deposizioni dei testi erano imprecise in quanto non
corrispondevano nè alla dinamica del fatto come indicata dall’attore, nè erano
concordanti fra di loro.
Infatti il teste Baleani ha riferito che l’imbarcazione

dell’Andreuccrstrisciava

prima contro le cime di ormeggio di poppa (…) e poi sulla fiancata della stessa.
A seguito di siffatta strisciata l’imbarcazione del sig. Santilli ha imbarcato acqua
da poppa” ed è quindi affondata.

poppa si fermava e così ha abbassato la poppa dell’imbarcazione del sig. Santilli,
almeno cosi mi pare perche e stato un fatto improvviso”.
Invece il Santilli ha sempre riferito nei suoi scritti che la barca è affondata perchè
le cime si sono agganciate all’elica del motore.
Tale circostanza però non è nemmeno accennata dal teste il quale parla
genericamente di sfregamento delle due imbarcazioni.
H teste Pugnaloni,impreciso anche nel riferire della posizione fisica sua e
dell’altro teste, ha dichiarato di avere sentito prima “un rumore come da urto” e
poi: “non posso essere preciso circa le esatte modalità del fatto, ma posso
riferire di aver visto l’imbarcazione del Santilli chinarsi da un lato e imbarcare
acqua.
H Baleani è corso immediatamente, ma non c’e stato niente da fare”.
12.Qui il giudice di merito ha riscontrato una incongruenza con quanto dichiarato
dal teste Baleani, il quale riferisce di non aver fatto in tempo a scendere dalla
sua barca, per cui non si capisce come abbia potuto correre verso il natante
affondato , e una non corrispondenza con quanto dichiarato dallo stesso Santilli,
in quanto nessuno dei testi parla di un aggancio delle cime di ormeggio con il
motore della barca.
13.11 giudice di merito ha evidenziato poi che il CTU è arrivato a parlare di un
preteso aggancio delle cime con la griglia sinistra della presa d’aria del motore,
anche in questo caso escludendo dalla dinamica l’elica dello stesso.
Inoltre, i testi hanno riferito solo di una strisciata sulle cime prima e sul fianco
della barca poi, nessuno ha parlato di un passaggio dello scafo sopra le cime, tale
da affondarle fino a farle incastrare nell’elica del motore.

Poi il teste precisa che “il sig. Andreucci, accortosi di aver toccato le cime di

14.Visionando poi le fotografie scattate dal CTU all’imbarcazione, è possibile verificare
che non vi sono segni di sfregamento sullo scafo, e che le alette della presa d’aria non
sono minimamente deformate, cosa che sarebbe plausibile se veramente avessero tirato
tanto le cime da fare affondare la barca.
15.Conclude il giudice di merito che la dinamica dell’incidente rimane imprecisa e poco

impedito che vi fosse una immediata istruttoria degli organi portuali rendendo ancora più
difficile la ricostruzione del fatto.
16.Non si riscontra il dedotto vizio di omessa motivazione in quanto il giudice di merito
ha adeguatamente motivato sulla ritenuta inattendibilità dei testi, derivante dal contrasto
delle deposizioni con il fatto come descritto dall’attore Santilli ,dal contrasto delle stesse
deposizioni fra di loro e con i risultati della c.t.0 , dalla non conferma delle deposizioni a
seguito degli accertamenti diretti del giudicante che ha potuto rilevare che dalle
fotografie allegate alla c.t.0 non vi sono segni di sfregamento sullo scafo, né le alette di
presa d’aria risultano deformate.
Effettivamente tali ultime circostanze non concordano con l’ipotesi dell’urto fra le barche,
che verosibilmente avrebbe dovuto lasciare segni sullo scafo, né con la versione
dell’aggancio delle cime all’elica del motore.
17.La censura del ricorrente si risolve in una richiesta di rivalutazione del materiale
probatorio per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente
fatto proprio del giudice di merito ,richiesta inammissibile in questo giudizio di legittimità.
18. .Con il terzo motivo si denunzia “ex art.360 n.3 e 5 c.p.c violazione e falsa
applicazione della norma di cui all’art.2054 c.c. nonché omessa,insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in riferimento alla
presunzione di responsabilità ai sensi dell’art.2054 c.c. in capo al signore Claudio
Andreucci nella causazione dell’evennto dannoso”.
19.Viene formulato il seguente quesito: “Voglia, la Suprema Corte dichiarare e statuire se
la violazione dell’art.2054 c. c., in riferimento al principio della presunzione di
responsabilità in capo al conducente del veicolo, ed in particolare, la illogicità e la
contraddittorietà della motivazione sul punto, sia motivo di nullità annullabilità o
inefficacia della sentenza emessa dal G.O.T. del Tribunale Civile di Ancona”.
20.11 motivo è inammissibile sia per inidoneità del quesito di diritto, in quanto lo stesso
non contiene la :a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice

credibile , rilevando che la mancata denuncia del fatto alla Capitaneria di Porto ha

di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la
diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso
di specie (Cass 19769/08), sia perché introduce una questione del tutto , l’applicabilità
della presunzione di cui alll’art.2054 c.c. , che non risulta portata all’esame del giudice di
appello.

individui il vizio motivazionale addotto.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione in assenza di difese degli intimati.
P.Q. M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Nulla spese.

Roma 23-10-2013
Il Consigliere estens,.

il Presidente

La denunzia di vizio di motivazione è del tutto priva del prescritto momento di sintesi che

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