Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 191 del 05/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/01/2011, (ud. 06/07/2010, dep. 05/01/2011), n.191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34241-2006 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36,

presso lo studio dell’avvocato MASSANO MARIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato INGANGI ALESSANDRA, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SANPAOLO IMI S.P.A., quale società incorporante del banco di Napoli

S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 108, presso lo

studio dell’avvocato SCONOCCHIA BRUNO, rappresentata e difesa

dall’avvocato BARBAGALLO FILIPPO, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 964/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 06/07/2006 r.g.n. 1158/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2010 dal Consigliere Dott. MONACI Stefano;

udito l’Avvocato BARBAGALLO FILIPPO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La controversia concerne la richiesta del signor V.G., a suo tempo dipendente del Banco di Napoli, di riconoscimento delle mansioni superiori di direttore di succursale di grado quinto dal 1980 e, successivamente, dal 1987, di condirettore di sede di grado terzo, o in subordine di grado quarto, con la condanna della banca al pagamento delle relative differenze retributive.

La domanda, respinta in primo grado dal Pretore, veniva parzialmente accolta in appello dal Tribunale di Napoli, che, ritenendo sussistessero prove adeguate a sostegno della domanda relativa al secondo periodo, dichiarava il diritto del dipendente all’inquadramento nella qualifica di direttore di succursale di grado quinto, e condannava il Banco al pagamento delle differenze retributive dal maggio 1987.

2. La controversia perveniva una prima volta a questa Corte di Cassazione, su ricorso del Banco di Napoli, cui si contrapponeva un ricorso incidentale del prestatore di lavoro, ed un secondo ricorso, a sua volta incidentale, del Banco.

Con sentenza n. 19679/2003, in data 23 dicembre 2003, questa Corte, riuniti i vari ricorsi, accoglieva il ricorso principale, rigettava quello incidentale e dichiarava inammissibile il ricorso incidentale condizionato, rinviando per un nuovo esame del merito alla Corte d’Appello di Salerno.

Per quanto ora interessa, la sentenza riteneva, in sintesi, che – contrariamente a quanto aveva affermato il giudice di merito – non si fosse affatto formato un cosiddetto “giudicato interno”, come tale rilevabile d’ufficio, sul “criterio utilizzato dal Pretore per valutare in diritto la fondatezza della domanda” e che, nel caso specifico, era costituito dal “grado di responsabilità che il dipendente assume nei confronti del datore di lavoro, anche in connessione alla diversa importanza dell’unità operativa cui si è addetti”.

Una simile affermazione, infatti, non aveva una individualità tale da concretare un capo autonomo della sentenza, in quanto “per capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato (anche) interno, deve intendersi solo quello che risolve una questione avente una propria individualità ed autonomia;

siffatta autonomia non sussiste quando sì tratti di argomentazioni giuridiche, atteso che esse assolvono ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione…”.

Non sussisteva perciò nessun vincolo che derivasse dal “preteso passaggio in giudicato di una parte della sentenza, perchè il criterio usato dal Pretore per valutare “in diritto” la fondatezza o meno della domanda non ha nessuna individualità o autonomia tale da integrare una decisione indipendente, suscettibile di passare in cosa giudicata, ma è una semplice argomentazione adoperata per negare, nel caso concreto, il diritto fatto valere in giudizio”.

3. La causa veniva riassunta dinanzi alla Corte d’Appello di Salerno, che, con sentenza n. 994/06, rigettava l’appello del signor V. G., e compensava le spese di tutte le fasi di giudizio.

Il giudice di rinvio riteneva, innanzi tutto, che non fosse ammissibile la domanda volta al riconoscimento della qualifica di direttore di succursale anche con decorrenza anteriore al 19 agosto 1987.

Sul punto, infatti, era intervenuto il giudicato, dato che il ricorso su questo punto, proposto in via incidentale dal V., era stato respinto dalla sentenza della Cassazione.

Il giudice di rinvio riteneva poi che la sentenza che aveva disposto il rinvio stesso vincolasse non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi accertati in via definitiva nella fase di merito.

Non era consentito perciò riesaminare o modificare la situazione di fatto, anche se erroneamente accertata o presupposta, sulla cui base si era fondato il principio di diritto enunciato dalla pronunzia di legittimità, o comunque mutare i termini della controversia espressi o impliciti nella sentenza stessa.

Sempre in conseguenza della pronunzia di cassazione spettava al giudice di rinvio procedere ad una nuova interpretazione del Regolamento interno, vigente all’epoca dei fatti, del Banco di Napoli. A seguito di questo esame la Corte d’Appello di Salerno ha ritenuto che l’elemento determinante ai fini dell’inquadramento richiesto fosse costituito dal maggiore o minore livello di responsabilità del dipendente nei confronti dei propri superiori gerarchici (più che nei confronti del proprio datore di lavoro, come aveva affermato la pronunzia di appello poi cassata).

La sentenza riteneva, sulla base degli elementi probatori, sia testimoniali che documentali, a disposizione, che in concreto le mansioni svolte dal V. nel periodo preso in considerazione “non paiono sussumibili in maniera tranquillizzante nell’area della dirigenza”, non ne possedevano le necessarie caratteristiche di preposizione ad un intero settore di attività con autonomia e discrezionalità decisionale.

4. Avverso la pronunzia del giudice di rinvio, depositata in cancelleria il 26 giugno 2006, e notificata il 10 ottobre 2006, il V.G. ha proposto ricorso per cassazione, con tre; motivi di impugnazione, notificato, in termine, il primo dicembre 2006.

La società Sanpaolo IMI s.p.a., intimata quale incorporante de Banco di Napoli s.p.a., ha resistito con controricorso notificato in termine.

Il ricorrente, infine, ha depositato una memoria integrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo di impugnazione il ricorrente denunzia l’errata ed omessa motivazione dei principi di diritto sancito dalla cassazione in sede di rinvio, la violazione e falsa applicazione del Regolamento per il Personale e degli artt. 2095 e 2103 c.c.. Invece di riportarsi al criterio fissato dalla pronunzia di legittimità, il giudice di rinvio si era riferito alla nozione di dirigente contenuta nell’art. 2095 c.c., senza prendere in esame la normativa convenzionale.

2. Nel secondo motivo di censura il V. deduce la violazione e falsa applicazione dello stesso art. 2095 c.c..

Secondo il ricorrente la nozione indicata in questo articolo, del dirigente come alter ego dell’imprenditore, non corrispondeva più agli attuali assetti organizzativi delle imprese.

3. Infine, nel terzo motivo di impugnazione il ricorrente denunzia nuovamente la violazione e falsa applicazione dello stesso Regolamento per il Personale e l’Ordinamento Interno dell’alloro Banco di Napoli, in relazione agli artt. 1362, 1363, 1367 e 2103 c.c., e all’art. 2697 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il ricorrente ripete a questo proposito che la sentenza impugnata era errata appunto perchè si era riportata all’art. 2095 c.c. e non alla normativa convenzionale riportata nel regolamento.

4. Il ricorso è infondato.

I tre motivi di censura, strettamente connessi (e parzialmente ripetitivi), perchè si riportano tutti all’art. 2095 c.c., ed alla categoria dei dirigenti, debbono essere esaminati congiuntamente. Non è esatto che il giudice di rinvio si sia basato soltanto sul contenuto dell’art. 2095 c.c., e non sulle norme convenzionali contenute nel regolamento interno dell’istituto.

Al contrario, l’art. 2095 è appena citato (a pag. 26 della motivazione) senza fare un riferimento specifico al suo contenuto, mentre (alla precedente pag. 25) vengono esaminate le norme convenzionali specificando, per quanto interessa, le categorie contrattuali previste ed il loro contenuto.

In particolare, la motivazione della sentenza non contiene alcun riferimento alla individuazione del dirigente soltanto come “alter ego” dell’imprenditore. Nel dettaglio poi gran parte dei profili di censura prospettati dal ricorrente, in particolare nel secondo motivo, sono inammissibili perchè consistono nella riproposizione, inammissibile in questa sede, di questioni di puro merito, relative alla valutazione delle prove ed alla ricostruzione delle circostanze di fatto.

5. Il ricorso, perciò, deve essere rigettato.

Le spese, liquidate così come in dispositivo, seguono la soccombenza in danno del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 28,00 oltre ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA