Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19099 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. II, 19/09/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 19/09/2011), n.19099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato PETRILLO

GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati CIBELLI ANTONIO,

PESCATORE SABATO;

– ricorrente –

contro

L.E., PA.EM., IMPRESA PAPPALARDO & BOVI

SNC in persona del legale rappresentante pro tempore, B.A.;

– intimati –

sul ricorso 2464-2006 proposto da:

IMPRESA PAPPALARDO & BOVI SNC in persona del legale

rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 95,

presso lo studio dell’avvocato EPIFANI BIANCA, rappresentato e difeso

dall’avvocato TANCA MARIO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 264/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 18/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dell’I 1-3-1988 P.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno la s.n.c. Bovi & Pappalardo, i titolari Pa.Em. e B.A. e il geometra L.E., esponendo di aver dato in appalto all’impresa la costruzione, in (OMISSIS), di un fabbricato con sottostante officina per autocarrozzeria e sovrastante unità abitativa, su progetto del L., il quale era stato anche incaricato della direzione dei lavori. L’attore assumeva che la costruzione, una volta realizzata, aveva presentato gravi difformità rispetto al progetto e che, inoltre, in violazione dei patti contrattuali, la ditta aveva incassato la somma di L. 186 milioni in luogo del 100 pattuiti. Egli, pertanto, nel far presente che delle difformità dell’opera doveva essere ritenuto responsabile anche il L., per essere venuto meno ai suoi doveri di direttore dei lavori, chiedeva la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni e, comunque, alla riduzione del prezzo e, quanto al tetto, al suo rifacimento.

Nel costituirsi, la s.n.c. Bovi & Pappalardo eccepiva la decadenza e la prescrizione, sia con riferimento all’art. 1667 c.c. che all’art. 1669 c.c. Nel merito, essa contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che i lavori erano stati eseguiti secondo le indicazioni del P., e che non era stata indebitamente percepita alcuna somma.

Si costituiva anche il L., assumendo la stessa posizione della società e deducendo che i lavori erano stati eseguiti seguendo precise indicazioni del P..

Con sentenza del 3-10-2000 il Tribunale adito, ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 1667 c.c. e la maturata prescrizione, rigettava la domanda, compensando le spese processuali.

Tale decisione veniva impugnata dal P..

Con sentenza depositata il 18-5-2005 la Corte di Appello di Salerno, nel rilevare che la copertura del fabbricato non era conforme alla normativa antisismica, in parziale riforma della sentenza di primo grado condannava i convenuti, in solido, al rifacimento di detta copertura, come da relazione del C.T.U. ing. R., depositata il 6-3-1992, salvo i lavori per la realizzazione del relativo sostegno; compensava per due terzi le spese di doppio grado, condannando gli appellati al pagamento del residuo terzo.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il P., sulla base di due motivi.

La s.n.c. Bovi & Pappalardo ha resistito con controricorso, con il quale ha altresì proposto ricorso incidentale.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) In primo luogo va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.2) Con il primo motivo, articolato in due ordini di censure, il ricorrente principale si duole in primo luogo della violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’insufficiente motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia. Sostiene che la Corte di Appello non ha pronunciato su tutta la domanda, ma, nell’affermare che la minore altezza del piano terra (dai previsti m. 4,50 a m. 3,80) non è addebitatale all’impresa o al direttore dei lavori, essendo conseguenza dello sbancamento del terreno eseguito dal P., non ha preso in considerazione le atre difformità denunciate nella perizia giurata del 15-2-1988 dell’ing. G.A., allegata alla produzione dell’attore.

Il ricorrente, inoltre, denuncia la violazione di varie disposizioni di legge. Rileva che, ai sensi dell’art. 1659 c.c., l’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera, se il committente non le ha autorizzate, e che, ai sensi dell’art. 1218 c.c., il direttore dei lavori deve eseguire esattamente le prestazioni dovute. Sostiene che, nella specie, l’appaltatore non ha allegato nè provato che il committente abbia apportato variazioni (art. 1661 c.c.) o che variazioni al progetto si siano rese necessarie per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte (art. 1660 c.c.). Allo stesso modo, deduce che il L. non ha provato che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Fa presente che dallo scarso sbancamento del terreno di fondazione non conseguiva necessariamente la riduzione dell’altezza dei piani, avendo il direttore dei lavori l’obbligo di verificare preventivamente lo scavo, ordinando al committente l’adeguamento e potendo l’impresa, in ogni caso, pretendere la variazione del progetto (art. 1659 c.c.), l’ordine del committente (art. 1661 c.c.) o, in mancanza, la risoluzione del contratto. Fa altresì presente che la responsabilità del direttore dei lavori per le difformità dedotte non è soggetta a decadenza, ma solo alla prescrizione decennale.

Il motivo è infondato.

La Corte di Appello, nel premettere che l’altezza dell’edificio fuori terra, rispetto al piano stradale, era prevista in m. 8,20 fino allo sgrondo, ha evidenziato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che a causa del minore sbancamento effettuato il piano di calpestio del piano terra superava la sede stradale di cm.

85; e che, conseguentemente, per consentire il mantenimento dell’altezza assentita del fabbricato, si rese necessario ridurre l’altezza a piano terra, dai previsti m. 4,50 lordi a m. 3,80, e rialzare il sedime circostante l’edificio per eliminare la differenza di livello tra la strada e il calpestio del piano terra.

Ciò posto, poichè dallo stesso atto di citazione risultava che i lavori di sbancamento del terreno non erano stati eseguiti dall’impresa, ma dal P., la Corte territoriale ha ritenuto che la minore altezza del piano terra non poteva essere addebitata agli appellati, essendo ricollegabile direttamente alla condotta dell’attore, alla quale i successivi lavori di elevazione del fabbricato avevano dovuto essere adeguati.

Orbene, dalla motivazione resa si evince chiaramente che la Corte di Appello, nel dare atto che i lavori di elevazione del fabbricato avevano dovuto essere adeguati al minore sbancamento di terreno effettuato dal P., ha implicitamente escluso l’addebitabilità ai convenuti non solo della minore altezza del piano terra, ma anche della maggiore quota del suo piano di calpestio rispetto alla sede stradale e della minore altezza del piano interrato (che, come si legge a pag. 5 della sentenza impugnata, risulta di m. 2,35 invece che di m. 2,50).

La Corte territoriale ha altresì espressamente negato che i convenuti possano essere chiamati a rispondere delle minori dimensioni delle porte, essendo le stesse collegate alla minore altezza del piano ed avendo provveduto alla relativa fornitura e posa in opera lo stesso P..

Non risponde al vero, pertanto, che la sentenza impugnata si è occupata solo della dedotta difformità dell’altezza del piano terra, avendo al contrario essa preso in esame anche le altre difformità prospettate dall’attore.

Correttamente, d’altro canto, la Corte di Appello ha escluso la responsabilità dei convenuti in ordine alle difformità riscontrate, avendo accertato, con motivazione corretta sul piano logico e giuridico e con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, che le stesse erano direttamente imputabili al comportamento dell’attore.

La validità del convincimento espresso al riguardo dal giudice territoriale non è inficiata dalle doglianze mosse dal ricorrente.

Come è stato più volte chiarito da questa Corte, il regime probatorio delle variazioni dell’opera appaltata muta a seconda che queste ultime siano dovute all’iniziativa dell’appaltatore o a quella del committente: nel primo caso, l’art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l’autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam; nel secondo, invece, l’art. 1661 c.c. consente all’appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (tra le tante, v. Cass. 11-1-2006 n. 208; Cass. 28-5-2001 n. 7242; Cass. 15-3-1996 n. 3040, Cass. 24-9-1994 n. 7851).

Nel caso di specie, non par dubbio, alla luce degli accertamenti compiuti dal giudice di appello, che il P., nell’effettuare uno sbancamento inidoneo, tale da condizionare inevitabilmente l’ulteriore sviluppo in altezza della costruzione e da impedire la piena conformità dell’opera al progetto, ha di fatto autorizzato le varianti necessarie a garantire il rispetto dell’altezza assentita del fabbricato.

L’acclarata diretta imputabilità al committente delle modifiche apportate al progetto implica altresì l’esclusione di ogni responsabilità del direttore dei lavori.

3) Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e l’insufficiente e contraddittoria motivazione.

Sostiene che, essendo pacifico che l’attore ha corrisposto all’impresa la somma di L. 186.000.000, e avendo la Corte di Appello accertato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, che l’importo dei lavori eseguiti dall’impresa ammontava a L. 155.629.576 (da cui doveva detrarsi la spesa di L. 11.950.880 relativa al rifacimento del tetto), il P. aveva diritto, ai sensi dell’art. 2033 c.c., alla restituzione della somma di L. 42.321.304, oltre interessi legali e rivalutazione. Deduce che la lettura della sentenza, sia nel dispositivo che nella motivazione, non lascia intendere se la domanda di ripetizione d’indebito proposta dall’attore sia stata o meno accolta.

Il motivo è fondato.

Il giudice del gravame, pur avendo dato atto, nel riassumere lo svolgimento del processo, che con l’atto di appello il P. aveva chiesto la condanna dei convenuti alla restituzione della somma di L. 42.321.304 pagata in più, non ha adottato alcuna statuizione su tale domanda. Esso, infatti, si è limitato ad indicare, nella parte motiva, l’ammontare complessivo dei lavori eseguiti dall’impresa, risultante dalla consulenza tecnica d’ufficio (L. 155.620.576, salva la detrazione della spesa per il rifacimento del tetto, calcolata al 1992, epoca della consulenza, in L. 11.590.880), e ad affermare che, di fatto, i conti risultavano definiti al 20-6-1985 con il pagamento di 20.000.000, di cui 5 pagati in contanti e 15 con il rilascio di effetti cambiari pagabili fino al 30-6-1986; ma nulla ha detto riguardo alla fondatezza o meno della richiesta dell’appellante di restituzione di somme asseritamente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute.

Sussistendo, pertanto, il denunciato vizio di omessa pronuncia, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione, che provvedere anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.

5) Con l’unico motivo di ricorso incidentale la s.n.c. Bovi &

Pappalardo denuncia la violazione degli artt. 1667 e 1669 c.c..

Sostiene che la domanda attrice è inammissibile non solo per la decadenza e prescrizione di cui all’art. 1667 c.c., ma anche per la decadenza di cui all’art. 1669 c.c., comma 1, non avendo il P. denunciato i pretesi vizi entro un anno dalla scoperta, coincidente con la consegna dell’opera (1983).

Il motivo è infondato.

Secondo un principio consolidato in giurisprudenza, il termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza, decorre dal giorno in cui il committente abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficiente il riferimento a manifestazioni di scarsa rilevanza o a semplici sospetti. L’accertamento del momento della conoscenza dei gravi difetti, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o errori di diritto (Cass. 29-3-2002 n. 4622; Cass. 10-4-2001 n. 5319; Cass. 12-4-2000 n. 6092; Cass. 10-5-2000 n. 6000).

Nella specie la Corte di Appello, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha accertato che il P. ha acquisito conoscenza dei gravi difetti del tetto di copertura, risultato non conforme alla normativa antisismica, solo a seguito del deposito della relazione del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo (15-1-1988). Correttamente, pertanto, il giudice di merito ha disatteso l’eccezione di decadenza sollevata dall’impresa, essendo stata la domanda proposta con citazione dell’11- 3-1988, e quindi entro l’anno dalla scoperta dei difetti di costruzione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA