Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19099 del 18/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19099 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 26461-2016 proposto da:
SCIAMANNA PACIFICO, elettivamente domiciliato in ROMA
piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato CORRADO BRUNI;

– ricorrente contro
COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO C.F.81001530443, in
persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MICHELANGELO
GIUGNI, RENZO INTERLENGHI;

Data pubblicazione: 18/07/2018

- contro ricorrente avverso la sentenza n. 417/2016 del TRIBUNALE di ASCOLI
PICENO, depositata il 05/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Sciamanna Pacifico propone un motivo di ricorso per
cassazione illustrato da memoria, avverso la sentenza del
Tribunale di Ascoli Piceno n. 471 del 2016, con la quale è stato
confermato in appello il rigetto della sua opposizione
all’esecuzione nei confronti del Comune di Porto San Giorgio.
Il Comune resiste con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., su
proposta del relatore, in quanto ritenuto inammissibile , poiché il
fatto allegato come decisivo mancherebbe, al contrario, di
decisività. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, ritiene di
condividere la soluzione proposta dal relatore nel senso della
inammissibilità del ricorso, per quanto sulla base di un diverso
percorso motivazionale.
Questa la vicenda, per quanto qui interessa:
– Equitalia Marche s.p.a. intimava al ricorrente il pagamento di
una cartella esattoriale, emessa per l’omesso pagamento di sanzioni
amministrative relative a violazioni del codice della strada, in
Ric. 2016 n. 26461 sez. M3 – ud. 11-04-2018
-2-

partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

relazione alle quali gli erano stati in precedenza notificati due
verbali indicati nella cartella stessa.
Il ricorrente proponeva opposizione all’esecuzione, deducendo
la prescrizione del credito relativo al verbale n. 1.

qualificava l’opposizione proposta dallo Sciamanna come
opposizione a sanzioni amministrative e la dichiarava tardiva.
Il tribunale accoglieva solo in parte l’appello dell’odierno
ricorrente, riqualificando l’opposizione come all’esecuzione,
contro il titolo esecutivo costituito dal ruolo, e rigettando
l’eccezione di prescrizione dallo stesso sollevata, ritenendo che il
termine di prescrizione fosse stato interrotto dall’invio di un
avviso bonario da parte dell’amministrazione.
L’unico motivo di ricorso è formulato in termini di omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra
le parti.
Il fatto decisivo sarebbe costituito dalla contestazione,
formulata da parte del ricorrente di aver mai ricevuto alcun avviso
bonario, effettuata già in prime cure.
L’esistenza di questa contestazione non adeguatamente
considerata avrebbe determinato l’affermazione contenuta nella
sentenza impugnata secondo la quale l’attore non avrebbe mai
contestato, nel corso del giudizio di primo grado, di aver ricevuto
un avviso bonario.
il motivo è inammissibile perché deduce, sub specie di omessa
considerazione di un fatto decisivo per il giudizio, una ipotesi che

Ric. 2016 n. 26461 sez. M3 – ud. 11-04-2018
-3-

Rimessa la causa al giudice di pace per competenza, questi

avrebbe dovuto essere più correttamente ricondotta all’errore
revocatorio. Si dice infatti in sentenza che non vi era stata
contestazione sulla ricezione e nel ricorso si sostiene che la
contestazione vi era stata. Si doveva far valere l’assunto ai sensi del

A ciò si aggiunga che vi è anche violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c.,
dato che il ricorrente non specifica dove, in quale verbale o atto di
causa del giudizio di primo grado, egli abbia contestato la mancata
ricezione dell’avviso di pagamento, né se tale atto sia stato
prodotto in questa sede.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al
dispositivo.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30
gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è
gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,
a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del
ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte
controricorrente, che liquida in complessivi euro 800,00 oltre
200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Ric. 2016 n. 26461 sez. M3 – ud. 11-04-2018
-4-

n. 4 dell’art. 395 c.p.c.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione l’11

aprile 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA