Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19099 del 06/09/2010
Cassazione civile sez. I, 06/09/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 06/09/2010), n.19099
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PISA, in persona del Prefetto pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
e presso gli Uffici di questa domiciliata in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
M.M.;
– intimato –
per la cassazione del decreto del Giudice di pace di Pisa depositato
in data 2 febbraio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio de
giorno 11 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Prefetto di Pisa ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale è stata accolta l’opposizione proposta da M.M. avverso il decreto di espulsione emesso in data dal Prefetto D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13.
L’intimato non ha proposto difese.
La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
L’Ufficio ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge per avere erroneamente il giudice del merito posto a base della sua pronuncia l’insussistenza dei presupposti per l’espulsione dello straniero indicati nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a), (ingresso clandestino nel territorio dello stato) mentre il provvedimento di espulsione era fondato sulla sussistenza dei presupposti di cui alla lett. b) della citata norma (irregolare permanenza) è inammissibile in quanto non sono stati indicati i documenti sui quali il motivo è basato.
Premesso che l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), impone l’indicazione nel ricorso, a pena di inammissibilità, tra l’altro “dei documenti … sui quali il ricorso si fonda” e che è necessario precisare le modalità di produzione e l’avvenuto deposito, in ossequio al principio annunciato dalla Corte secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 cod. proc, civ., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione dei documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso” (Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010), a tali requisiti non risponde il ricorso con il quale contesta al giudice di pace un’errata lettura o interpretazione del decreto di espulsione e della notificazione effettuatane dalla Questura ma che non solo si limita a riprodurne parzialmente e non sempre letteralmente il contenuto ma omette soprattutto di indicare tali atti tra i documenti sui quali il ricorso è fondato modo da circoscrivere l’oggetto dell’indagine della Corte alla documentazione ritenuta rilevante per la valutazione del motivo, nonchè le modalità con cui sono stati acquisiti agli atti e l’avvenuto deposito degli stessi.
Ugualmente inammissibile è il secondo motivo a ragione dell’inidoneità del quesito in quanto da per scontato ciò che invece il giudice di pace ha ritenuto insussistente e cioè la presenza, nella fattispecie, “degli accertati presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13”.
L’inammissibilità dei motivi comporta quella del ricorso.
Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2010