Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19099 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 06/07/2021), n.19099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31918-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.R., BE.RO.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1205/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 20/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 20 giugno 2018 la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Grosseto che aveva annullato gli avvisi di accertamento, notificati il 22 dicembre 2014 per l’anno d’imposta 2005 a B.R. e Be.Ro., soci della Full Time di Be.Ro. & C. s.n.c., cessata in data (OMISSIS), relativi al maggior reddito di partecipazione imputato ai soci. Rilevava la CTR che la comunicazione di notizia di reato, concernente le ipotesi delittuose previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000, era stata inviata il 2 ottobre 2012, oltre il termine ordinario di decadenza, che, in relazione all’anno d’imposta in questione, era spirato il 31 dicembre 2011. Riteneva che una diversa interpretazione del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, avrebbe comportato una indebita riapertura dei termini di accertamento in favore dell’Ufficio e in danno dei contribuenti.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 17 ottobre 2019, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo.

I contribuenti sono rimasti intimati.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va osservato che il ricorso è tempestivo, in considerazione della sospensione dei termini di impugnazione prevista dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 11, conv., con mod., dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, commi 1, 2 e 3, e della L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 130, 131 e 132. Censura la ricorrente la sentenza impugnata per avere la CTR erroneamente ritenuto che la notizia di reato, necessaria perchè operi il raddoppio dei termini di accertamento, debba essere comunicata entro il termine di decadenza ordinario.

Il ricorso è fondato.

Va rammentato che il D.L. n. 223 del 2006 aveva previsto che, in caso di violazione comportante l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p., e del D.Lgs. n. 74 del 2000, i termini di accertamento venissero raddoppiati, in modo da consentire all’Amministrazione finanziaria di disporre di un tempo maggiore per accertare fatti particolarmente complessi, sulla base dell’esito dell’attività di polizia giudiziaria attivata a seguito della notizia di reato.

Il legislatore è poi intervenuto stabilendo (D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2) che il raddoppio avrebbe operato a condizione che la denuncia fosse stata presentata entro la scadenza ordinaria dei termini di accertamento, prevedendo tuttavia una sorta di clausola di salvaguardia per gli avvisi di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 128 del 2015 (2 settembre 2015). Successivamente, il legislatore ha definitivamente espunto dall’ordinamento (L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 130 e ss.) il raddoppio dei termini, prevedendo che per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2016 termini più ampi rispetto a quelli originari, divenendo in tal modo irrilevante la circostanza che i fatti accertati abbiano o meno rilievo penale.

Così sommariamente delineato il quadro normativo di riferimento, va osservato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, “in tema di accertamento tributario, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per l’IRPEF e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per l’IVA, come modificati dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, conv., con modif., in L. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l’applicazione del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati” (Cass. n. 11620 del 2018; conf. Cass. n. 33793 del 2019).

Orbene, nel caso di specie, concernente avvisi di accertamento notificati il 22 dicembre 2014 in relazione all’anno di imposta 2005, la sentenza impugnata contrasta univocamente con i principi di diritto espressi nei richiamati arresti giurisprudenziali, avendo il giudice di appello ritenuto necessario, ai fini dell’operatività del raddoppio dei termini di accertamento, che la denuncia penale fosse stata presentata entro il termine ordinario di decadenza.

Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

 

 

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