Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19098 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. II, 19/09/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 19/09/2011), n.19098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.E. C.F. (OMISSIS), D.B.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio

dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che li rappresenta e difende

unicamente all’avvocato ALMICI FILIPPO MARIA;

– ricorrenti –

contro

M.W., M.R., M.C., MU.

C., elettivamente domiciliati in ROMA, piazza COLA DI RIENZO

92, presso lo studio dell’avvocato NARDONE LORENZO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONETTI MICHELE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 487/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 07/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato Romanelli Guido difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoqlimento del ricorso;

udito l’Avv. Elisabetta Nardone con delega deppositata in udienza

dell’Avv. Nardone Lorenzo difensore dei resistenti che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il. P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

in subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 15/6/1994 P.E. e D.B.C. convenivano in giudizio i confinanti M.W. e P. O. per chiederne, tra l’altro e per quanto qui ancora di interesse, la condanna a ripristinare il canale sotterraneo per il deflusso delle acque bianche dalla proprietà attorea a quella sottostante dei convenuti i quali lo avevano ostruito.

Gli attori inoltre chiedevano che fosse accertata la legittimità del nuovo accesso da essi creato nel loro fondo per consentire l’esercizio della servitù di transito in sostituzione del precedente percorso. Si costituivano M.W. e P.O. che resistevano alle domande attrici.

Nel corso del giudizio decedeva P.O. e il processo era proseguito, oltre che dallo stesso M.W., dai figli ed eredi C., Cr. e M.R..

Dopo l’espletamento di CTU (all’esito della quale era escluso che dall’ostruzione del canale di scolo derivasse alcun danno alla proprietà degli attori) il Tribunale di Brescia, con sentenza dei 30/7/2003 condannava i convenuti alla riattivazione del canale di scolo, respingeva la domanda attrice di risarcimento danni e accoglieva la domanda di sostituzione delle diverse modalità di esercizio della servitù di passaggio attraverso una apertura, in altro luogo, dell’accesso alla pubblica via.

I signori M. proponevano appello al quale resistevano i signori P. e D.B.. La Corte di Appello di Brescia con sentenza del 7/6/2005 accoglieva l’appello dei M. (oltre che, in parte, l’appello incidentale di P. e D.B. relativamente ad una domanda diretta ad ottenere la condanna dei M. al taglio dei rami che invadevano la proprietà degli attori); rigettava, invece, le domande attrici relative di condanna dei M. alla riattivazione del canale di scolo e a tollerare lo spostamento della servitù di passaggio. La Corte territoriale riteneva:

– quanto alla riattivazione del canale di scolo delle acque bianche che, pur essendo provata l’esistenza cella tubatura sotterranea e la sua ostruzione, non era provato il diritto degli attori ad usufruire dello scarico nella proprietà dei convenuti non essendo provata una servitù di scolo delle acque a carico del fondo dei convenuti nè potendosi ipotizzare, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, una servitù per destinazione del padre di famiglia in quanto non era provata l’installazione della tubatura in epoca anteriore a quando l’originaria proprietà venne divisa e mancavano opere apparenti destinate ai servizio del preteso fondo dominante;

– quanto alle nuove modalità di esercizio dele servitù con transito per altro luogo:

a) che la servitù di passaggio era individuata, quanto alle modalità di esercizio, dalla stessa convenzione con la quale era concessa, perchè, per la conformazione dei luoghi, l’accesso alla pubblica via non poteva che avvenire attraverso l’unico varco all’epoca esistente e, quindi, non sussisteva alcun dubbio che potesse giustificare l’applicazione del criterio sussidiario dell’art. 1065 c.c. diretto a garantire il minor aggravio del fondo servente nei casi dubbi; ad analoghe conclusioni avrebbe dovuto giungersi nel caso di ritenuta costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, posto che l’opera visibile era appunto costituita dall’unico varco di accesso alla pubblica via;

b) che il criterio del minor aggravio del fondo servente, inoltre, era utilizzabile per definire modalità ed estensione della servitù al momento della sua costituzione e non in funzione di un costante aggiornamento del contenuto del diritto;

c) che pertanto era applicabile l’art. 1168 c.c. per il quale lo spostamento della servitù, come volevano realizzare gli attori, era possibile solo se al proprietario del fondo dominante fosse garantito un luogo egualmente comodo per l’esercizio dei suoi diritti e se l’esercizio della servitù fosse diventato più gravoso;

d) che non era dimostrato che l’esercizio della servitù fosse divenuto più gravoso rispetto al momento in cui fu costituita, inoltre il passaggio offerto ai proprietari del fondo dominante non era egualmente comodo, ma, al contrario, più disagevole per le seguenti ragioni:

d1) la maggiore ripidezza del percorso (pendenza dell8% invece della pendenza del 6,5%)con ripercussioni negative in caso di uso di veicoli non a motore di diffuso utilizzo quali le biciclette;

d2) gli impedimenti che incontravano 1 veicoli in entrata e in uscita: il veicolo in uscita non usufruiva più di uno spazio di sosta di circa 3 metri prima di immettersi sulla strada, ma vi era immesso immediatamente con problemi di visibilità e di viabilità in quanto l’uscita a destra del varco non era più possibile senza invadere l’opposta corsia dimarcia; eguale problema si poneva per l’entrata con svolta a destra;

d3) i maggiori limiti di visibilità non potevano ritenersi integralmente superati dall’installazione di uno specchio parabolico, che non garantiva la stessa visione garantita dalla diretta percezione visiva della strada.

P. e D.B. ricorrono per cassazione sulla base di due motivi; resistono con controricorso M.W., R., Cr. e C. i quali, preliminarmente eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per difetto di sottoscrizione di difensore abilitato al patrocinio in Cassazione in quanto i ricorrenti sono assistiti da due avvocati di cui uno non abilitato e, per l’lleggibilità della firma, non sarebbe possibile individuare il sottoscrittore; eccepiscono inoltre l’inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione preliminare di difetto di sottoscrizione del ricorso da parte di difensore abilitato è infondata in quanto occorre presumere che le firme apposte in calce al ricorso appartengano ai difensori indicati in procura nell’intestazione del ricorsole se aneli e uno dei difensori non fosse abilitato al patrocinio in Cassazione il ricorso non sarebbe inammissibile perchè validamente sottoscritto anche dal difensore abilitato.

Paramenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale: la procura si deve intendere come procura specificamente conferita per il ricorso in Cassazione in quanto il mandato apposto in calce o, come nella specie, a margine del ricorso per cassazione, essendo per sua natura speciale, non richiede ai fini della sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, sicchè risultano irrilevanti sia la mancanza di uno specifico richiamo al giudizio di legittimità sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito (Cass. 17/12/2009 n. 26504).

1. Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 c.c. e del principio della non contestazione, nonchè il vizio ai motivazione censurano la sentenza impugnata laddove non ha riconosciuto una (pretesa) servitù di scolo a carico del fondo dei convenuti negando l’esistenza di opere apparenti (tale essendo, invece, a dire dei ricorrenti, il pozzo a perdere) e negando rilevanza alla mancata contestazione della servitù e del diritto a utilizzare le tubature, il motivo è infondato.

Quanto all’asserita violazione del principio di non contestazione, si osserva che gli attori, odierni ricorrenti, mai avevano formulato domanda di riconoscimento della servitù così che correttamente il giudice di appello ha escluso che dal fatto che fosse contestata (solo) la supposta interruzione dei canali sotterranei potesse desumersi una non contestazione dell’esistenza di una servitù: la motivazione, dunque sussiste, è adeguata e non contrasta con il principio della non contestazione.

Quanto al mancato riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia, è assorbente rilevare che la Corte territoriale ha ritenuto non provato che la tubatura risalisse all’epoca in cui l’originario proprietario aveva suddiviso la sua proprietà; su questa autonoma e sufficiente ratio decidendo non v’è stata specifica censura e pertanto diventano irrilevanti le ulteriori censure per la negata apparenza o visibilità della tubatura. Per il resto, non è illogica la motivazione per la quale non può essere riconosciuto il diritto ad ottenere il ripristino di uno scarico su terreno altrui se non è provato il diritto ad usufruirne.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1065 e 1068 c.c., art. 116 c.p.c. e il vizio di motivazione, lamentano che il giudice di appello:

– avrebbe errato nel ritenere non conformi al titolo lo nuove modalità di esercizio della servitù e nel non applicare l’art. 1065 c.c. nella parte in cui, nel dubbio sulle modalità di esercizio, impone una interpretazione che consenta di soddisfare le esigenze del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente;

avrebbe errato nel ritenere, per effetto di inadeguata valutandone delle risultanze della CTU, che il nuovo percorso non fosse di eguale comodità del precedente, cosi non riconoscendo al proprietario del fondo servente il diritto di trasferimento della servitù riconosciuto dall’art. 1068 c.c..

Quanto all’applicazione dell’art. 1065 c.c. per la determinazione delle modalità di esercizio della servitù, occorre premettere che l’estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono essere desunte dal titolo, da interpretarsi con i criteri dettati dall’art. 1362 c.c. e segg. (cfr. Cass. 11/6/2010 n. 14088).

Sotto questo profilo, il ragionamento del giudice da appello è immune da critiche di qualsivoglia genere avendo interpretato l’atto con il quale si concedeva la servitù sulla base della situazione dei luoghi esistente al momento della formazione del titolo e ben conosciuta dal proprietario del fondo servente e di quello dominante;

ne decidere sulle modalità di esercizio della servitù convenzionale il giudice di appello, avendo verificato che il diritto era stato costituito al fine di consentire l’accesso alla pubblica via attraverso l’unico accesso che metteva in collegamento il cortile con la strada pubblica, ha conseguentemente e correttamente ritenuto che proprio quel percorso e non altro determinava, secondo la comune intenzione delle parti, la modalità di esercizio della servitù. La doglianza si risolve nella censura relativa all’interpretazione del contratto, che è riservata all’indagine di fatto del giudice di merito ed è censurabile in cassazione per violazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e segg.; nella specie, i ricorrenti non censurano neppure la violazione di alcuno dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c., ma si limitano a sostenere, del tutto infondatamente, che l’atto costitutivo della servitù lascerebbe un dubbio sull’estensione e le modalità di esercizio della stessa, da superarsi con il eri t eri o di cui alla seconda parte del citato articolo.

Quanto al preteso diritto di trasferire la servitù su altro percorso ai sensi dell’art. 1068 c.c., la censura dei ricorrenti si fonda sull’assunto per il quale il giudice di appello avrebbe erroneamente valutato le risultanze della CTU, trascurando che il consulente aveva anche rilevato che la svolta uscendo dal vecchio cancello era più difficoltosa e garantiva una minore visibilità rispetto alla svolta a sinistra uscendo dal nuovo varco e che la maggiore ripidezza della rampa non costituiva un significativo disagio.

I ricorrenti aggiungono che il posizionamento dei cancello elettrico al nuovo varco consentiva l’immissione nella rampa senza sosta pericolosa sui ciglio della strada; quest’ultimo argomento, che non risulta essere stato oggetto di discussione nelle fasi di merito, è del tutto inconferente in quanto per il giudice di appello la maggiore scomodità del nuovo percorso si verificava al momento dell’uscita (perchè era compromessa la visibilità); sì verificava anche al momento dell’entrata, ma solo perchè il posizionamento del varco costringeva il conducente ad invadere l’opposta corsia. Per il resto, la censura si risolve in una ricniesta di rivalutazione del merito, inammissibile perchè il giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, ma solo di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazione del giudice del merito al quale spetta il compito della valutazione delle prove e di scegliere, tra le varie risultanze processuali, quelle ritenute maggiormente idonee a sorreggere la decisione; la valutazione dell’incidenza, ai fini del decidere, della maggiore ripidezza del percorso, della minore visibilità, della maggiore pericolosità della manovre m entrata e in uscita, sono tutte valutazioni di merito, sorrette da congrua motivazione e pertanto non riesaminabili nel giudizio di legittimità.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare ai controricorrenti le spese di questo giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

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