Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19098 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19098 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 9343-2016 proposto da:
TROLETTI ERNESTA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PIETRO DELLA VALLE n.2, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO SCHILLACI, rappresentata e difesa dall’avvocato
PARIDE BERSELLI;

– ricorrente contro
MIOROTTI MARIA, GHEZA MAURO, UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI (ex AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.);

intimati

avverso la sentenza n. 893/2015 del TRIBUNALE di BRESCIA,
depositata il 21/03/2015;

Data pubblicazione: 18/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE

avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 983 del 2015,
depositata il 21.3.2015, che confermava il rigetto della sua
domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti di
Miorotti Maria, Gheza Mauro e Unipolsai Ass.ni.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Non è stata depositata alcuna memoria.
Questa la vicenda, per quanto qui ancora interessa :
nel 2003, la vettura di proprietà e condotta dalla Troletti entrava
in collisione con l’autovettura condotta dal Gheza, che usciva da
un’area di parcheggio antistante una chiesa; entrambi i giudici di
merito attribuivano la responsabilità esclusiva della collisione alla
velocità eccessiva in relazione allo stato dei luoghi e superiore a
quanto consentito all’interno del centro abitato, tenuta dalla
vettura della ricorrente, affermando che se ella avesse tenuto
effettivamente la velocità dichiarata di 40 km orari, o almeno
quella consentita entro i 50 all’ora, e non quella accertata dal c.t.u.
di 74 km \h, i due mezzi, stanti la ampia visibilità, il tempo e lo
spazio di frenata, non si sarebbero urtati.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., su

Ric. 2016 n. 09343 sez. M3 – ud. 11-04-2018
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Troletti Ernesta propone un motivo di ricorso per cassazione

proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente
infondato.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, ritiene di

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ricorso.
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2054 c.c. e 145 c.d.s. perché il
giudice di appello, non avendo potuto positivamente accertare la
reale dinamica dei fatti, non avrebbe dovuto addossare tutta la
responsabilità dell’accaduto alla ricorrente, ma al massimo avrebbe
potuto ritenere sussistente il concorso di colpa di entrambi.
Il ricorso appare inammissibile.
In primo luogo, per inosservanza dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.,
v,Aw
giacché esso si fonda sulla c.t.u. di primo grado, mayprecisa se e
,

dove essa sarebbe stata prodotta in questa sede di legittimità; al
riguardo nemmeno si dice che essa sarebbe presente nel fascicolo
d’ufficio del giudizio di appello, indicazione che avrebbe esentato
solo dall’onere di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4, ma che era
comunque necessaria ai fini del rispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c.
(Cass. sez. un. n. 22726 del 2011).
La censura di violazione dell’art. 116 c.p.c. è inoltre articolata in
modo inidoneo, giusta le considerazioni sul modo di dedurla
contenute in Cass. n. 11892 del 2016, fatte proprie da Cass. sez.
un. n. 16598 del 2016: in effetti, il motivo sollecita, dietro la
formale evocazione dell’art. 116 c.p.c., un controllo sulla

Ric. 2016 n. 09343 sez. M3 – ud. 11-04-2018
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condividere la soluzione contraria all’accoglimentoTproposta
„ \V\))\.:■ 9,A,2\./relatore, propenden o per la declaratoria di inammissibilità del

ricostruzione della quaestio facti, al quale il giudice di legittimità
non si può prestare.
Va detto infatti che il tribunale, avvalendosi degli esiti ricostruttivi
di una consulenza tecnica sulla dinamica dei fatti, ha accertato la

affermando che senza il comportamento colposamente
imprudente della stessa il sinistro non si sarebbe verificato, in
applicazione proprio del principio di diritto richiamato dalla stessa
ricorrente, secondo il quale in tema di responsabilità civile per i
sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa
prevista in egual misura a carico dei conducenti dall’art. 2054,
comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria, operando solo
quando è impossibile determinare la concreta misura delle
rispettive responsabilità, sicché, ove risulti accertata l’esclusiva
colpa di uno di essi, l’altro conducente è esonerato dalla
presunzione, né è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile
per evitare il danno (Cass. n. 18631 del 2015).
Di conseguenza, legittimamente la corte d’appello, avendo
accertato in fatto la dinamica del sinistro con accertamento non in
questa sede rinnovabile, non ha fatto ricorso al criterio sussidiario
della presunzione di colpa concorrente nella misura del 50%
ciascuno, fissato dall’art. 2054 secondo comma c.c. .
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in
questa sede.

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dinamica stessa, attribuendone la responsabilità alla ricorrente,

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo
posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza
della ricorrente, la Corte, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del
d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione 1’11
aprile 2018

Il P esidente

per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a

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