Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19098 del 06/09/2010

Cassazione civile sez. I, 06/09/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 06/09/2010), n.19098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso

gli Uffici di questa domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

T.A.B.J.;

– intimato –

per la cassazione del decreto del Giudice di pace di Prato depositato

in data 9 febbraio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 11 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Interno ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale è stata accolta l’opposizione proposta dal T.A.B.D. avverso il decreto di espulsione emesso in data 24 ottobre dal Prefetto di Prato D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13.

L’intimato non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del ricorrente.

Premesso che è principio già affermato quello secondo cui “E’ inammissibile, perchè proposto da organo statuale non legittimato D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 13 bis (T.U. immigrazione), introdotto dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, art. 4, il ricorso per cassazione del Ministero dell’interno avverso la pronuncia giurisdizionale resa nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione a carico dello straniero, adottato dal Prefetto, in quanto a quest’ultimo è conferita – in adesione al modello procedimentale di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 – l’esclusiva legittimazione processuale a contraddire l’opposizione dello straniero; legittimazione che si riferisce anche al giudizio di cassazione” (Cassazione civile, sez. 1^, 24 agosto 2005, n. 17253) nella fattispecie il ricorso deve intendersi proposto unicamente dal Ministero, come risulta dall’intestazione dell’atto che si dichiara proposto da “Il Ministro dell’Interno, in persona del Ministro p.t., (Prefetto di della provincia di Prato), rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato presso in cui uffici domicilia …” dove il richiamo tra parentesi al Prefetto deve essere inteso presumibilmente come richiamo all’organo sottordinato che si intende sostituire con l’ufficio apicale, organo comunque non ricorrente nemmeno in unione al Ministero, come è reso evidente dall’utilizzo del singolare nei riferimenti alla rappresentanza, alla difesa e alla domiciliazione.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2010

 

 

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