Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19097 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 28/09/2016), n.19097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22666/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE ELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FERDINANDO

ACTON 54, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA SCOPPETTA, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 179/2013 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 21/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 179/38/13 dep. il 21.5.2013, che ne ha rigettato l’appello in controversia concernente l’impugnazione del diniego di rimborso (su istanza prodotta in data 7/5/2008) da T.R., ex dipendente Alitalia, per il rimborso delle maggiori ritenute Irpef versate nell’anno (OMISSIS), sulla somma erogata dal datore di lavoro a titolo di incentivo all’esodo. La CTR, richiamando i principi dell’overruling e del giusto processo, di cui alla giurisprudenza della Cassazione, ha ritenuto che il diritto al rimborso si è concretizzato solo con l’intervento della Corte di Giustizia (causa C-128/07 del 16.1.2008).

T.R. si costituisce con controricorso, eccependo la inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, commi 1 e 2 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2), per avere la CTR erroneamente ritenuto tempestiva la domanda di rimborso della maggiore Irpef versata nell’anno (OMISSIS) sulla somma percepita a titolo di incentivo all’esodo. Ciò in quanto la domanda è stata presentata in data 7/5/2008, e quindi oltre il termine di 48 mesi dalla data del versamento dell’imposta, previsto a pena di decadenza dall’art. 38 cit., non essendo estensibili oltre la materia processuale i principi dell’overrruling.

Il motivo è fondato e va accolto.

Le Sezioni Unite di codesta Corte hanno ribadito, con specifico riferimento alla questione sostanziale qui controversa, che: “Il termine di decadenza, previsto dalla normativa tributaria (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio, attraverso la presentazione di apposita istanza, del diritto al rimborso di un’imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva all’indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia, decorre dalla data del detto versamento, e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà all’ordinamento comunitario” (Cass. Sez. Un. Sent. n. 13676 del 16 giugno 2014). Come le stesse Sezioni Unite hanno chiarito, nella vicenda qui sub judice, non si è affatto verificata l’eliminazione di una norma impositiva dall’ordinamento, bensì il diverso caso di “una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea che, con effetto retroattivo, analogo a quello di una sentenza di illegittimità costituzionale, ha dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva”.

Alla stregua di tale principio il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata va cassata.

Poichè la domanda di rimborso del contribuente, presentata il 7 maggio 2008, è intervenuta oltre 48 mesi dopo l’effettuazione, nell’anno (OMISSIS), della ritenuta alla fonte che ne costituiva l’oggetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ricorrono le condizioni perchè la causa possa essere decisa nel merito (ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2), con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

In ragione del recente affermarsi della giurisprudenza sulla questione, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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