Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19097 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. II, 19/09/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 19/09/2011), n.19097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RIDOLFINO VENUTI 42, presso lo studio dell’avvocato CAUTI

ANTONIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.F. (OMISSIS), P.A.

(OMISSIS), PA.AD. (OMISSIS) in proprio

ed in qualità di eredi di p.a., e P.M.

(OMISSIS) quest’ultimo solo in qualità di erede di

p.a. deceduta il (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G FILANGIER1 4, presso lo studio

dell’avvocato VETERE ANNA MARIA, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

D.M.V. (OMISSIS); V.C.;

– intimati –

sul ricorso 26409-2005 proposto da:

V.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato ZINI ADOLFO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrenti e ric. Incidentali –

contro

P.A., P.F., PA.AD., tutti in

proprio ed in qualità di eredi di p.a., e P.

M., quest’ultimo solo in qualità di erede di p.

a. deceduta il (OMISSIS), D.M.V.,

B.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1962/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato ARMANDO CONTI dell’avvocato ANNA MARIA VETERE

difensore dei resistenti al ricorso principale che ha chiesto si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione in data 10 luglio 1989, C. V., premesso di aver concluso un contratto preliminare di compravendita di un appartamento con D.M.F., convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma A.M. B., quale coniuge erede del promittente venditore, perchè fosse pronunciata sentenza di trasferimento del bene ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. La convenuta oppose di non riconoscere la sottoscrizione del coniuge, e che egli, alla data del compromesso, non era in grado di intendere e di volere.

Intervennero in causa D.M.V., A.M., F., Ad. ed P.A., nipoti ed eredi del promittente venditore in base ai testamento olografo del 10 gennaio 1989, esponendo che D.M.F. aveva revocato il testamento precedentemente fatto in favore della moglie, e chiedendo che la domanda dell’attore fosse accolta e che il pagamento della somma dovuta a saldo del prezzo della compravendita fosse disposto in loro favore.

Il Tribunale ritenne accertata la incapacità di intendere e di volere di D.M.F. e pronunciò l’annullamento del secondo testamento. Quanto al preliminare, il Tribunale ritenne non provata la inala fede dei promittente acquirente nè il grave pregiudizio del disponente, accogliendo la domanda di trasferimento dell’immobile dalla B. al V., mentre respinse le domande di risarcimento dei danni proposte contro la B. e quella di rilascio dell’appartamento, sul rilievo che esso risultava locato al figlio della convenuta B.D., non evocato in giudizio.

D.M.V., A.M., F., Ad. ed P.A. proposero appello contro l’annullamento del secondo testamento olografo. V.C. propose appello incidentale nei confronti di B.D., erede di A.M. nel frattempo deceduta, per ottenere il risarcimento dei danni da ritardo e la condanna alla consegna dell’immobile. Il B. propose appello perchè fosse dichiarato l’annullamento del contratto preliminare.

2. – La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 5 maggio 2005, in parziale riforma della sentenza di primo grado, revocò la declaratoria di annullamento del testamento olografo di F. D.M., e subordinò il trasferimento in favore di C. V., disposto da detta sentenza, al pagamento della somma residua di L. 37.000.000 in favore degli eredi dello stesso D. M., in ragione della quota ereditaria di ciascuno.

Osservò la Corte di merito che B.A.M. aveva chiesto il rigetto della domanda di trasferimento ex art. 2932 cod. civ., mentre solo nelle conclusioni definitive, il 14 gennaio 1998, aveva domandato l’annullamento del secondo testamento: in quella data il procuratore degli intervenuti non aveva preso alcuna posizione in ordine alle nuove conclusioni. Il silenzio non implicava accettazione del contraddittorio. La tardività della domanda era stata lamentata e contestata con la comparsa conclusionale e riproposta come primo motivo di appello, ritenuto fondato dalla Corte capitolina. Ritenne poi la Corte infondato l’appello incidentale con il quale l’attore aveva contestato il rigetto delle domande di rilascio dell’immobile e di condanna della parte promittente venditrice al risarcimento dei danni da ritardo nella stipulazione.

Quanto alla prima di esse, osservò essere incontestato quanto allegato da B.D., che, cioè, l’appartamento oggetto del contratto preliminare era da lui stesso detenuto in forza di contratto di locazione a suo tempo stipulato con il promittente venditore e mai oggetto di disdetta.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni da ritardo nel trasferimento della proprietà, rilevò il giudice di secondo grado che l’attore non aveva fornito prova idonea del danno. In effetti, da detto ritardo erano conseguiti per l’attore il vantaggio di non aver dovuto sopportare gli oneri, anche fiscali, inerenti alla proprietà del bene, e soprattutto quello di non aver pagato i due terzi de prezzo dell’immobile, conservando la disponibilità del danaro e facendone propri i frutti per sedici anni.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre B.D. sulla base di due motivi. Resistono con controricorso F., Ad., P.A. in proprio e nella qualità di eredi di p.a.m., P.M., quest’ultimo solo in qualità di erede di a.m. P., nonchè C. V., che ha proposto altresì ricorso incidentale, sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Deve, preliminarmente, procedersi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., alla riunione del ricorso principale e di quello incidentale, siccome proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. – Con il primo motivo del ricorso principale, si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 184, 187 e 188 cod. proc. civ. vecchio rito. Si osserva che le norme processuali vigenti all’epoca della instaurazione del giudizio consentivano alle parti di modificare nel corso del giudizio le domande, le eccezioni e le conclusioni precedentemente formulate, produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni sino al momento della rimessione della causa al collegio. Avrebbe, pertanto, errato, nella specie, la Corte di merito nei ritenere tardiva la domanda di annullamento del testamento olografo di D.F. M., proposta da B.A.M. solo nelle conclusioni definitive, perchè non ancora a conoscenza del secondo testamento attribuito al de cuius al momento della costituzione in giudizio.

3.1. – La doglianza è destituita di fondamento.

3.2. – Come questa Corte ebbe modo di chiarire con la sentenza n. 4712 del 1996, resa a Sezioni Unite, cui si sono adeguate le pronunce successive, sino alla sent. n. 14625 del 2010, con riguardo a procedimento pendente alla data del 30 aprile 1995 – per il quale trovano applicazione le disposizioni degli artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ. nel testo vigente anteriormente alla “novella” di cui alla L. n. 353 del 1990 (D.L. n. 432 del 1995, art. 9 conv. nella L. n. 534 del 1995) -, il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado risulta posto a tutela della parte destinataria della domanda. Pertanto la violazione di tale divieto – che è rilevabile dal giudice anche d’ufficio, non essendo riservata alle parti l’eccezione di novità della domanda – non è sanzionatale in presenza di un atteggiamento non oppositorio della parte medesima, consistente nell’accettazione esplicita del contraddittorio o in un comportamento concludente che ne implichi l’accettazione. A quest’ultimo fine, l’apprezzamento della concludenza del comportamento della parte va effettuato dal giudice attraverso una seria indagine della significatività dello stesse, senza che assuma rilievo decisivo il semplice protrarsi del difetto di reazione alla domanda nuova, nè potendosi attribuire, qualora questa sia formulata all’udienza di precisazione delle conclusioni, valore concluderne al mero silenzio della parte contro la quale la domanda è proposta, sia essa presente, o meno, a detta udienza.

3.3. – Nella specie, la Corte di merito ha, con ragionamento corretto sul piano logico e giuridico, escluso che fossero ravvisabili nel comportamento degli intervenuti gli estremi dell’accettazione dei contraddittorio sulla domanda nuova proposta dalla B. solo in sede di precisazione delle conclusioni, rilevando che, al contrario, costoro, che non avevano preso subito posizione in ordine a detta domanda – senza che ciò, come ritenuto dalla giurisprudenza richiamata, potesse assumere il significato di accettazione tacita del contraddittorio sul punto – , ne avevano poi lamentato la tardività in sede di comparsa conclusionale, e in grado di appello.

4. – Con la seconda censura, si deduce omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti. B.D. aveva proposto appello incidentale per avere il giudice di primo grado accolto soltanto domanda riconvenzionale della convenuta A.M. B. relativa all’annullamento del testamento olografo del 10 gennaio 1989, o non anche quella di annullamento del contratto preliminare del 14 marzo 1989 per incapacità di intendere e di volere del promittente venditore, certamente aggravatasi a tale data.

La Corte territoriale avrebbe omesso ogni motivazione e statuizione al riguardo.

5.1. – La censura è immeritevole di accoglimento.

5.2. – Il giudice di secondo grado ha motivatamente escluso la fondatezza del gravame nella parte relativa alla richiesta di annullamento del contratto preliminare osservando che esso non colpiva le affermazioni, contenute nella sentenza di primo grado, e preclusive, ai sensi nell’art. 428 cod. civ., del richiesto annullamento, consistenti nella mancata dimostrazione della mala fede del V. e del grave pregiudizio che l’atto avrebbe comportato per l’incapace.

6. – Passando all’esame del ricorso incidentale, la prima censura con esso decotta ha ad oggetto la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., degli artt. 61 e 112 cod. proc. civ., e dell’art. 1697 cod. civ., ed ancora degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., dell’art. 1226 cod. civ. e dell’art. 96 cod. civ. Viene denunciata la statuizione relativa al rigetto della domanda dell’attuale ricorrente incidentale di risarcimento del danno da ritardo nella stipulazione del contratto di compravendita dell’immobile in questione per mancata prova del danno e per essere l’immobile stesso occupato da B.D.. Si osserva al riguardo che l’obbligo di risarcire il danno discende dall’inadempimento del promittente venditore, senza che possano assumere rilievo vicende allo stesso ascrivibili. Inoltre, la Corte di merito avrebbe errato nel sostenere che dal ritardo nell’adempimento del contratto sarebbero conseguiti per il V. il vantaggio di non aver dovuto sopportare gli oneri, anche fiscali, inerenti alla proprietà del bene, e quello di non aver pagato finora i due terzi circa del prezzo dell’immobile, conservando la disponibilità del danaro e facendone propri frutti per sedaci anni.

Si rileva in contrario che, da un lato, l’eventuale compensazione con i pretesi vantaggi avrebbe dovuto essere accertata con l’ausilio di una consulenza tecnica di ufficio; dall’altro, la regola della compensazione del lucro con il danno non avrebbe potuto essere applicata in assenza di una formale eccezione del danneggiante, e, soprattutto, in assenza della prova da parte del danneggiante del preteso lucro compensabile. Quanto all’asserita mancanza di prova de danno, si rileva l’evidenza dell’inadempimento della B. e della conseguente mancata disponibilità dell’immobile per il V., e, quindi, quanto meno del danno da lucro cessante derivato a quest’ultimo, corrispondente al valore locativo dell’immobile. In ordine al quantum del danno, il giudice di merito avrebbe dovuto, secondo il ricorrente incidentale, procedere ad una valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., disponendo, se necessario, una consulenza tecnica d’ufficio. Infine, il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda attorea di risarcimento del danno da responsabilità processuale a carico della B..

7.1. – La doglianza è infondata.

7.2. – La Corte di merito ha articolato un corretto ragionamento in ordine alla mancanza di prova del danno dovuto al ritardo nel trasferimento della proprietà, non ritenendo tale la mera allegazione della indisponibilità del bene e della connessa perdita del valore locativo dello stesso, a fronte del mancato pagamento di una parte rilevante del prezzo complessivo dell’immobile nonchè degli oneri fiscali connessi alla proprietà del bene. In tale logica, non assume rilievo la circostanza della assenza di una formale eccezione da parte del danneggiarle della compensazione del lucro con il danno, come “l’assenza della prova del lucro, in quanto il tessuto motivazionale della sentenza impugnata, per la parte in esame, si dipana dall’argomento principale, che lo sostiene, della mancanza della dimostrazione del danno subito dal ritardo.

7.3. – Quanto alla mancata pronuncia sulla pretesa responsabilità processuale aggravata della B., la Corte ha implicitamente escluso la configurabilità di siffatta responsabilità, come, del resto, emerge dalla decisione nel suo complesso, ed altresì dalla disposta compensazione delle spese del giudizio di secondo grado. Ed infatti, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la sentenza con la quale il giudice compensi le spese di lite, indicando le circostanze che integrano i giusti motivi per detta pronuncia, contiene una implicita esclusione dei presupposti richiesti per la condanna della parte soccombente al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata e resta quindi sottratta ad ogni censura non solo l’omessa motivazione addirittura ma l’omessa pronuncia sull’istanza di risarcimento di tali danni (v. Cass., sent.

n. 3876 del 2000).

8. – Con la seconda censura si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 1476 cod. civ. Avrebbe errato la Corte di merito nel1’omettere di condannare il B. al rilascio dell’immobile, con ciò violando l’obbligo del venditore di consegnare il bene venduto all’acquirente, con una motivazione – quella relativa alla occupazione dell’immobile – che coonesterebbe comportamenti illeciti posti in essere in danno della controparte contrattuale.

9.1. – Anche tale censura è infondata.

9.2. – Correttamente la Corte capitolina ha ricordato che il trasferimento della proprietà di un immobile non fa cessare il rapporto locativo avente ad oggetto lo stesso immobile, e che il contratto di locazione stipulato tra il promittente venditore e il B. non era stato oggetto di disdetta, con la conseguenza che sarà ormai onere del V., subentrato nel contratto agli eredi del D.M. per effetto della sentenza impugnata, attivarsi per ottenere la liberazione del bene.

10. – Conclusivamente, 1 ricorsi devono essere rigettati. Nella reciproca soccombenza delle parti le ragioni della compensazione tra le stesse delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA