Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19097 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 15/09/2020), n.19097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10495-2019 proposto da:

C.B.G., in proprio e nella qualità di legale

rappresentante della PRATA PRODOTTI ALIMENTARI TIPICI ABRUZZESI SRL,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO RENZI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FABRIZIO MARINELLI, MARIA CRISTINA CERVALE;

– ricorrenti –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIEGI 35/B,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO COLAGRANDE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO RENCRICCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1809/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Con atto di citazione del 15 gennaio 2007 C.B.G., in proprio e quale legale rappresentante della Prata Prodotti Alimentari Tipici Abruzzesi s.r.l., conveniva in giudizio P.G., chiedendone la condanna al risarcimento del danno provocato agli immobili di sua proprietà in occasione dei lavori di ristrutturazione dell’edificio, affidati al convenuto con contratto di appalto stipulato con l’amministratore dello stabile. Il Tribunale di L’Aquila con sentenza n. 49/2012 condannava il convenuto al pagamento della complessiva somma di Euro 97.215,17 (di cui Euro 90.000 per la mancata locazione dei locali interessati ed Euro 7.215,17 per i danni subiti agli infissi).

2. Avverso tale sentenza proponeva appello P.G..

La Corte d’appello di L’Aquila, in parziale accoglimento del gravame, con sentenza 27 settembre 2018, n. 1809 riformava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato P. al risarcimento del danno per la mancata locazione degli immobili, danno liquidato in Euro 90.000, condannandolo al pagamento della minore somma (a titolo risarcitorio) di Euro 7.251,17, non impugnata dall’appellante.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione C.B.G., in proprio e quale legale rappresentante della Prata Prodotti Alimentari Tipici Abruzzesi s.r.l.

Resiste con controricorso P.G..

Il ricorrente ed il controricorrente hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi:

a) il primo motivo denuncia “violazione o falsa applicazione degli artt. 1667 e 1668 c.c. in materia di responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto la Corte d’appello, nell’inquadrare la fattispecie relativa al danno da mancato guadagno nell’ambito dell’art. 2043 c.c., non ha considerato che il danno discende dall’imperfetta realizzazione delle opere provvisionali necessarie alla realizzazione del cantiere, opere che rientrano all’interno del contratto di appalto con conseguente onere della prova (di non avere potuto evitare il danno) gravante sull’appaltatore P.;

b) il secondo motivo contesta “violazione o falsa applicazione degli artt. 2043,1218 e 2697 c.c.”, in quanto “la fattispecie non andrebbe mai inquadrata nell’ambito dell’art. 2043 c.c., ma semmai dell’art. 1218 c.c. che regola, in via generale, la responsabilità contrattuale”.

I motivi non possono essere accolti. Nel lamentare l’inquadramento della fattispecie nella responsabilità extracontrattuale invece che contrattuale, i motivi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’appello, dopo aver ritenuto non provato l’inadempimento dell’appaltatore a specifiche indicazioni od obblighi contrattualmente assunti, ha affermato che, laddove si fosse concretato un danno per effetto di tale attività, esso sarebbe conseguito alla violazione del generale dovere del neminem ledere, per poi escludere, sulla base degli elementi di prova raccolti in primo grado, che si fosse verificato un danno, essendo rimasta “indimostrata l’esistenza di specifici fatti impeditivi all’uso o alla disponibilità a fini locativi delle unità immobiliari da parte dell’attore” (p. 8 della sentenza impugnata). Inconferenti sono pertanto le doglianze della mancata prova di non avere potuto evitare il danno (p. 3 del ricorso), spettando a P. l’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (p. 4 del ricorso). La Corte d’appello non ha infatti rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova della colpa dell’appaltatore (questione rispetto alla quale sarebbe stata rilevante la qualificazione della sua responsabilità come contrattuale o extracontrattuale), ma per difetto di prova del danno-conseguenza; prova che in ogni caso grava sul danneggiato, anche quando si tratti di danno derivante da responsabilità contrattuale (v. al riguardo Cass. 31233/2018).

2. Il terzo motivo contesta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, avendo la Corte d’appello omesso di considerare le “articolate testimonianze svolte in primo grado”, dalle quali emergerebbe che il ricorrente non ha potuto concedere in locazione i locali di sua proprietà.

Il motivo non può essere accolto, in quanto si contesta non il mancato esame di fatti storici, ma la valutazione operata dal giudice d’appello delle dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado, valutazione che spetta al prudente apprezzamento del giudice di merito e che è insindacabile da questa Corte di legittimità.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 5.800, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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