Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19097 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 06/07/2021), n.19097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23253/2019 R.G. proposto da:

Soluzione S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Intiso, con

domicilio eletto in Roma, Via Merulana, n. 247, presso lo studio del

Prof. Avv. Francesco Di Giovanni;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione, rappresentato e difeso

dall’Avv. Francesco Piselli, con domicilio eletto presso il suo

studio in Roma, Viale dei Parioli, n. 74;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Torino, n. 4892/2018, depositata

il 19 ottobre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile

2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Soluzione S.r.l. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole dal Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione per il pagamento della somma di Euro 332.496,61 quale residuo corrispettivo, portato da fatture, della fornitura di autoveicoli: dedusse a fondamento che tra le parti era intervenuta transazione in forza della quale essa opponente si era obbligata a pagare, ed aveva già pagato, con effetto estintivo dell’intero debito, la somma di Euro 189.990;

l’opposto, costituendosi, eccepì tra l’altro la simulazione assoluta della transazione;

il Tribunale di Torino, ritenendo che tale eccezione prospettasse questione rilevabile d’ufficio e fosse, nel merito, fondata, dichiarò la nullità e l’inefficacia della transazione e confermò il decreto ingiuntivo;

la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.;

Soluzione S.r.l. propone quindi ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, con unico mezzo, cui resiste il Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione, depositando controricorso;

essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte;

il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo la ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 645 c.p.c., per avere la Corte d’appello dato ingresso (e deciso in base) a domanda riconvenzionale dell’opposto che avrebbe dovuto considerarsi invece inammissibile, secondo il principio affermato da Cass. n. 5415 del 2019, in quanto non dipendente “dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale”;

la censura è manifestamente infondata ed il rilievo – costituente ragione più liquida (v. Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; n. 11458 del 11/05/2018; n. 363 del 09/01/2019) – consente di soprassedere alle verifiche in ordine alla sollevata questione di inammissibilità del ricorso;

il tribunale ha invero fatto legittimo esercizio del potere/dovere di fondare la decisione su questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quale deve considerarsi, secondo pacifico indirizzo, quella di simulazione assoluta del contratto (cfr. Cass. n. 32 del 14/01/1985: “la simulazione assoluta, costituendo motivo di nullità del negozio per difetto di causa, è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 1421 c.c.”; v. anche, conf., in motivazione, ex aliis, Cass. 27/03/2014, n. 7214);

il ricorso deve essere pertanto rigettato con la conseguente condanna della società ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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