Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19097 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 01/08/2017, (ud. 29/03/2017, dep.01/08/2017),  n. 19097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

D.G. G. & A DI T.M. & C S.A.S., C.F. (OMISSIS)

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CARRACCI 1, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO SAVARESE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANIELLO COSIMATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, ENRICO MITTONI, LELIO MARITATO,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 365/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 30/08/2010 R.G.N. 1348/2008.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che D.G. G.& A. di T.M. & C. s.a.s. proponeva opposizione a verbale ispettivo con cui veniva accertato lo svolgimento di lavoro straordinario non risultante dai libri paga (periodo 1.01.04-31.05.05) e veniva quantificato l’importo dei contributi omessi in Euro 31.287 (oltre Euro 12.386 per somme aggiuntive).

che accolta parzialmente l’opposizione (con l’esclusione del lavoro straordinario) e proposto appello dall’INPS, la Corte d’Appello di Salerno (sentenza 30.08.10) accoglieva l’impugnazione e rigettava l’opposizione, rilevando che il primo giudice aveva dato credito alle testimonianze dei dipendenti che, pur rese sotto il vincolo del giuramento, erano palesemente inattendibili (i 12 lavoratori assunti come testimoni nel corso della istruttoria si erano tutti improvvisamente ricordati di osservare una giornata di riposo settimanale) in quanto radicalmente opposte alle specifiche dichiarazioni dagli stessi rese e sottoscritte in sede ispettiva;

che propone ricorso D.G. G & A di T.M. & C. s.a.s. con due motivi, sostenendo: 1) che la Corte d’Appello non abbia fatto corretta applicazione del principio dell’onere della prova, in quanto l’INPS non aveva fornito la prova rigorosa del fatto ascritto; 2) la mancanza di motivazione circa la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese nel giudizio di merito, con conseguente illogicità della sentenza.

che l’INPS resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che i motivi di ricorso sono tutti infondati atteso che, da una parte, sotto il profilo giuridico, la Corte di merito non ha errato nella individuazione ed applicazione del principio che governa l’onere della prova, avendo piuttosto constatato la fondatezza dell’accertamento ispettivo su cui poggiavano le ragioni dell’INPS;

che, dall’altra parte, la Corte ha affermato che sul piano fattuale, fossero da seguire, in quanto maggiormente attendibili, le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva dandone una logica spiegazione ed esercitando una tipica prerogativa nella valutazione della prova rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; la quale, essendo scevra da vizi logici e giuridici, si sottrae, per consolidata giurisprudenza, a qualsiasi sindacato in questa sede;

che le censure sollevate con il ricorso si appuntano infatti contro l’accertamento di merito pretendendo una diversa e nuova valutazione dei fatti che non rientra tra i compiti di questa Corte effettuare e che è stata già compiuta correttamente dal giudice deputato allo scopo;

che il ricorso deve essere quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2600, di cui Euro 2500 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed oneri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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