Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19096 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. II, 19/09/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 19/09/2011), n.19096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GAVORRANO 12 SC B INT 4, presso lo studio dell’avvocato

GIANNARINI MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCA LUCIO;

– ricorrente –

contro

P.F. (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CATANZARO LOMBARDO ANTONINO;

“AURORA Ass.ni S.p.a.” già “WINTERTHUR ASSIC. S.P.A.” in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA A. BERTOLONI b5, presso lo studio dell’avvocato CORBO’ FEDERICO

MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato BARRESI SALVATORE;

– controricorrenti –

e contro

A.C., CO.GE., MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

e sul ricorso 26349-2005 proposto da:

A.C. (OMISSIS), CO.GE.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, C/O STUDIO

BRUNO VIA V. VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato CHIMENTI

STANISLAO (st. Bruno), rappresentati e difesi dall’avvocato D’URSO

ALFIO;

– controricorrenti e ric. Incidentali –

contro

“AURORA Ass.ni S.p.a.” già WINTERTHUR ASSIC. S.P.A. in persona del

legale rappresentante pro tempore, C.I., P.

F., MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 911/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato ALFIO D’URSO difensore del controricorrente e

ricorrente incidentale che chiede l’accoglimento del ricorso

incidentale ed il rigetto del ricorso principale;

udito l’Avvocato ANTONINO CATANZARO LOMBARDO difensore del

controricorrente al ricorso principale che chiede l’accoglimento del

proprio controricorso ed il rigetto del ricorso principale ed il

rigetto del ricorso incidentale condizionato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato in data 16 ottobre 1996, C.I. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Catania A.C. e Co.Ge., e, premesso che il 4 gennaio 1996 era deceduta la sorella C.C., la quale, affetta da cecità, aveva, con testamento pubblico rogato il 12 novembre 1995, istituito eredi universali i convenuti, chiese che il testamento venisse dichiarato nullo per mancata osservanza delle formalità prescritte dalla L. n. 18 del 1975, recante provvedimenti in favore dei non vedenti, ed, in subordino, perchè la sorella non aveva sottoscritto il testamento dichiarando di essere cieca mentre tale stato patologico non era tale da impedirle di sottoscrivere. In ulteriore subordine, chiese annullarsi il testamento per incapacità di intendere e di volere della sorella al momento della redazione dello stesso.

I convenuti, nel contestare la fondatezza delle pretese, chiamarono in causa il notaio P., avanzando domanda di garanzia per il caso di accoglimento delle stesse.

Il notaio, a sua volta, chiamò in causa la Intercontinentale Assicurazioni s.p.a., poi incorporata dalla Winterthur Assicurazioni s.p.a., e la Milano Assicurazioni s.p.a., società con le quali dedusse di avere stipulato polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

Il Tribunale adito rigettò le domande.

La sentenza fu impugnata dalla C..

2. – La Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 2 ottobre 2004, respinse il gravame. Con riguardo alla prima censura, con la quale la C. si doleva che il primo giudice non avesse dichiarato la nullità del testamento della sorella perchè non sottoscritto per la ragione, dichiarata, una non veritiera, di non poterlo sottoscrivere a causa di gravi disturbi alla vista, la Corte di merito osservo che gli elementi raccolti non consentivano di affermare la falsità della dichiarazione resa dalla C. al notaio rogante, ed anzi supportavano la conclusione che costei non fosse più in grado di firmare. In particolare, sottolineò che, come già osservato dal primo giudice, l’atto acquisito al processo sottoscritto dalla de cuius più vicino alla data del testamento (12 novembre 1995), era la domanda di trasferimento di pensione inoltrata all’INPS il 24 febbraio 1995, che, piuttosto che una sottoscrizione, recava uno sgorbio sostanzialmente illeggibile; ed osservò che al momento della redazione del testamento la C. si trovava ricoverata presso l’Ospedale di (OMISSIS), ove sarebbe deceduta dopo poco più di un mese, mentre dalla circostanza che, qualche mese prima del testamento, la stessa avesse subito dalla competente USL la revoca dello status di invalida civile al 100 per cento, riconosciutole nella misura dell’ottanta per cento, era desumibile solo lo stato di incapacità riconducibile alle condizioni generali della de cuius e non la capacità. Quanto alla seconda doglianza, relativa alla obliterazione della domanda subordinata di annullamento del testamento per lo stato di incapacità di intendere e di volere della de cuius, rilevò la Corte territoriale la mancanza di alcuna prova di tale incapacità, essendo stata dall’appellante prodotta solo una consulenza di parte, in assenza di alcuna documentazione clinica. Del resto, con l’ordinanza istruttoria resa dalla Corte l’11 aprile 2002, la richiesta di emissione nei confronti dell’ospedale di (OMISSIS) di un ordine di esibizione delle cartelle cliniche della defunta era stata dichiarata inammissibile in quanto costituente istanza avanzata tardivamente in primo grado, oltre il termine di cui all’art. 184 c.p.c., commi 1 e 2, e comunque non necessaria non avendo l’appellante depositato la documentazione sanitaria che, a dire dello stesso consulente di parte, era già in suo possesso.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre C.I. sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva memoria.

Resistono con controricorso A.C. e Co.Ge., che propongono altresì ricorso incidentale condizionato, F. P. e Aurora Ass.ni s.p.a. Sono state depositate memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Deve, preliminarmente, procedersi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., alla riunione del ricorso principale e di quel incidentale, siccome proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. – Con il primo motivo del ricorso principale, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 603, 606, 2699 cod. civ., della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 51, n. 10, e della L. n. 18 del 1975, artt. 2 e 4 nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia. Avrebbe errato la Corte di merito nel rigettare il motivo di gravame con il quale si lamentava la mancata declaratoria di nullità del testamento pubblico di C.C. rogato il 12 novembre 1995 e non sottoscritto dalla testatrice per la ragione, dichiarata ma non veritiera, di non poter firmare a causa di gravi disturbi alla vista. La semplice dichiarazione della parte e la correlativa attestazione del notaio in ordine alla esistenza di una causa impeditiva della sottoscrizione non sarebbero, infatti, sufficienti a superare la necessità della sottoscrizione – elemento centrale dell’atto pubblico e del testamento in particolare – quando non ne sia accertata in modo adeguato la effettiva sussistenza: a fronte della contestazione circa la esistenza di tale fatto impeditivo, la prova relativa competerebbe a chi lo allega. A tali principi non si sarebbe uniformata la Corte d’appello, accantonando la richiamata regola dell’onere probatorio, con il faro riferimento, genericamente, alle prove offerte dalle parti interessate, o con il ritenere che gli argomenti favorevoli alla verità della dichiarazione dovessero prevalere su quelli contrari e che il giudice dovesse accertare la falsità della dedotta causa impeditiva e non, invece, che il testamento dovesse essere considerato nullo ove non fosse stata fornita la prova della veridicità della dichiarazione di impedimento a sottoscrivere. Di particolare rilievo sarebbe stata, al riguardo, la circostanza che la competente USL avesse revocato lo status di invalidità totale per cecità della de cuius: circostanza, invece, sottovalutata dal giudice di secondo grado, così come una serie di ulteriori documenti sottoscritti dalla testatrice fino ad epoca di poco anteriore alla stesura del testamento, e di un ultimo che la donna aveva dichiarato di non sottoscrivere non perchè non vedente, ma perchè analfabeta.

3.1. – La censura è infondata.

3.2. – Essa, al di là del richiamo ad alcuni principi in tema di onere probatorio, è sostanzialmente volta a conseguire una revisione dell’apprezzamento che del materiale probatorio ha svolto il giudice di secondo grado: operazione, codesta, inibita a questa Corte avendo il giudice di merito fornito ampia e plausibile motivazione in ordine a le ragioni del proprio convincimento. Ed infatti, nella sentenza impugnata si pongono in rilievo alcuni, dati oggettivi, anzitutto menzionandosi il ricovero di C.C. in ospedale per una grave forma di diabete al momento della redazione del testamento, cui sarebbe seguito di lì a poco il decesso della stessa, situazione che aveva consentito al notaio di attestare l’impedimento della donna a firmare; quindi delineandosi la progressiva involuzione della capacità della donna di apporre la propria firma ad un atto.

Gli elementi, dedotti da controparte (revoca dello status di invalida, sottoscrizione di altri documenti), pur attentamente vagliati, non sono stati ritenuti idonei a scalfire il richiamato quadro probatorio.

3.3. – Nel contesto di tale impianto argomentativo, non risulta potersi nemmeno affermare con credibilità – come vorrebbe la ricorrente – che la Corte di merito abbia commesso l’errore di diritto di fermarsi alla mancata prova della dedotta causa impeditiva piuttosto che esigere la prova, da porsi a carico della parte interessata, della veridicità della stessa causa.

4 . – Con la seconda censura si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia. La odierna ricorrente ripropone in via subordinata la domanda di annullamento del testamento per incapacità naturale della testatrice, chiedendo l’acquisizione delle cartelle cliniche dell’Ospedale di (OMISSIS), presso il quale la donna era stata ricoverata fino a poco prima della morte. La domanda istruttoria era stata espressamente formulata in appello, ma rigettata con ordinanza dell’11 aprile 2002 con argomentazioni confermate nella sentenza impugnata, in cui si afferma erroneamente la non contestazione delle stesse. Ma soprattutto la Corte di merito avrebbe errato nel non attribuire, da un lato, credibilità alla consulenza tecnica di parte, e, dall’altro, nel ritenerla preclusiva della richiesta di esibizione delle cartelle perchè darebbe atto della indisponibilità delle stesse da parte della odierna ricorrente, senza considerare che le nuove prove in appello sono ammissibili pur se non ritualmente offerte in primo grado purchè indispensabili ai fini del giudizio.

Nella specie, le ragioni della inutilità della produzione di dette cartelle sarebbero state espresse dalla Corte di merito in modo inadeguato, in quanto nella consulenza tecnica di parte si fa riferimento solo ad alcune delle cartelle, ed altre vengono richiamate non per intero, ma solo per alcune parti. Inoltre, nella c.t.p. si afferma che dalle cartelle emergerebbe uno stato discontinuo di incapacità, e si evidenzia che, in particolare, la paziente, vigile il 12 novembre ma nei giorni precedenti sarebbe stata dissociata ed il 13 novembre addirittura in stato comatoso. In tale quadro, sarebbe stato utile esaminare lo stato effettivo della paziente all’atto del testamento. La omissione del mezzo istruttorio richiesto in appello non troverebbe alcun valido riscontro.

5.1. – Il motivo non merita accoglimento.

5.2. – Correttamente la richiesta istruttoria per l’emissione di. un ordine nei confronti dell’Ospedale di (OMISSIS) di esibizione delle cartelle cliniche è stata ritenuta inammissibile in quanto avanzata tardivamente nel giudizio di primo grado.

Del resto, la Corte di merito si è anche posta il problema della utilità della produzione della documentazione richiesta, risolvendolo negativamente, alla stregua della considerazione del mancato deposito da parte dell’interessata proprio della documentazione sanitaria che, secondo il c.t.p. che su quella stessa documentazione aveva redatto. La propria relazione, era già in suo possesso.

Quindi, con motivazione incensurabile nella presente sede in quanto congrua e non affetta da vizi logici o giuridici, la Corte territoriale ha ritenuto non provata la incapacità naturale della donna.

6. – Resta assorbito dal rigetto del ricorso principale quello incidentale, proposto in via condizionata.

7. – Nella natura della controversia e peculiarità della vicenda i giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

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