Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19096 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 15/09/2020), n.19096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10363-2019 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo

studio dell’avvocato RITA BRUNO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSARIO VALORE;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIA 137,

presso lo studio dell’avvocato SIMONE DE ANGELIS, rappresentata e

difesa dall’avvocato GRAZIA GUGLIOTTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 335/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Con ricorso ex art. 703 c.p.c. del 18 novembre 2009 P.G. adiva il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, chiedendo di essere reintegrata nell’esclusivo possesso dell’ultimo tratto della strada privata confinante con la sua abitazione, su cui alcuni condomini del Condominio (OMISSIS) avevano aperto un varco con passaggio pedonale.

Il giudice adito, con ordinanza del 2 dicembre 2009, accoglieva la domanda attorea e ordinava al Condominio la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Con successivo atto di citazione del 21 gennaio 2010, titolato “riassunzione del giudizio possessorio”, P. conveniva in giudizio il Condominio, chiedendo la conferma dell’ordinanza possessoria e la condanna del Condominio al risarcimento del danno, quantificato in Euro 25.000.

Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 445/2016, rigettava la domanda di risarcimento del danno, non pronunciandosi sulla conferma della tutela possessoria.

2. Avverso la sentenza proponeva appello P.G..

Con sentenza 14 febbraio 2019, n. 335, la Corte d’appello di Catania, in parziale accoglimento del gravame, condannava il Condominio (OMISSIS) al pagamento di Euro 2.500 a titolo di risarcimento del danno per l’illegittima occupazione; rigettava per il resto il gravame, ritenendo infondata la censura relativa all’omessa pronuncia del Tribunale in puntoli conferma dell’ordinanza possessoria, giacchè il giudizio di merito era stato iniziato tardivamente.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione il Condominio (OMISSIS).

Resiste con controricorso P.G..

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo lamenta (p. 12 del ricorso) “violazione e falsa applicazione dell’art. 825 c.c., del D.Lgs. n. 1446 del 2018, art. 1, del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 3, comma 1, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 116c.p.c., dell’art. 115c.p.c., dell’art. 184 c.p.c., nullità della sentenza per l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio”: la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare che sulla strada esisteva ed esiste un diritto di uso pubblico e che il Condominio e i condomini fanno parte della comunità degli utenti che possono avvalersi della strada e dei servizi forniti dal Comune.

Il motivo non può essere accolto. Il giudice d’appello, con motivata valutazione insindacabile da parte di questa Corte di legittimità, ha escluso – in particolare valorizzando la relazione del consulente tecnico nominato d’ufficio in secondo grado che il tratto di strada in questione sia asservito al pubblico transito, negando le circostanze indicate dal ricorrente a p. 13 del ricorso.

b) Il secondo motivo (p. 15 del ricorso) contesta la violazione del combinato disposto degli artt. 1223,2043 e 2697 c.c.: il giudice d’appello avrebbe condannato il ricorrente al risarcimento del danno senza che nessuna prova dello stesso sia stata offerta, così contravvenendo alle norme richiamate.

Il motivo non può essere accolto. La Corte, ritenuto che per il periodo in cui il varco è rimasto aperto (dal 13 agosto 2009 al 19 gennaio 2010) vi sia stata una lesione del possesso (lesione che il ricorrente appunto invece nega), ha liquidato il danno, corrispondente al ridotto godimento del bene, in via equitativa esplicitandone i criteri (il presumibile valore locativo del bene in considerazione dell’utilità di cui si è avvantaggiato il Condominio e delle caratteristiche ed ubicazione della strada).

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 1.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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